Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

FALLIMENTO SAS - LEGALE RAPP. TITOLARE DI UNALTRA SNC SOCIO UNICO

  • Pier Luigi Passoni

    TORINO
    17/02/2017 08:23

    FALLIMENTO SAS - LEGALE RAPP. TITOLARE DI UNALTRA SNC SOCIO UNICO

    Gent.mi sono a sottoporvi il seguente quesito.
    Sono curatore di una società x sas ed è fallito anche il socio accomandatario.
    Il socio accomandatario è socio unico anche di una società in nome collettivo proprietaria di immobili locati a terzi.
    Fallendo il socio accomandatario, ritengo che il fallito perda anche i poteri di gestione della s.n.c. Sono a richiedere se ciò è corretto. Il curatore può chiedere agli affittuari degli immobili di proprietà della snc le somme dovute a titolo di canoni locazioni immobili? Il curatore secondo voi è tenuto a comunicare al P.M. e/o al Giudice tale situazione e chiedere eventualmente la liquidazione e/o il fallimento della snc?
    I creditori invece della snc (ad esempio l'amministratore del condominio degli immobili della snc che vanta somme a titolo di spese condominiali) come si devono comportare? A chi si devono rivolgere per ottenere il pagamento di quanto a loro dovuto? Chi deve pagare ad esempio l'IMU dovuto dalla snc?
    Vi ringrazio e porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/02/2017 18:45

      RE: FALLIMENTO SAS - LEGALE RAPP. TITOLARE DI UNALTRA SNC SOCIO UNICO

      Nella specie da lei descritta si sono cumulate due cause di scioglimento: una della società snc per il fatto di essere rimasta con un unico socio, dato che l'art. 2272 c.c. prevede che la società si scioglie quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostruita; l'altra del socio dato che l'art. 2288 c.c. dispone l'esclusione di diritto dalla società del socio dichiarato fallito. Situazione davvero difficile da gestire. A nostro avviso, al momento, essendo fallito il della snc, questo è escluso di diritto dalla società e lei, quale curatore del suo fallimento, potrebbe chiedere la liquidazione della quota in una ordinaria snc; nel caso, essendosi verificata anche una causa di scioglimento di questa, o comunque dovendosi verificare se sono decorsi i sei mesi dalla cessazione della pluralità dei soci e non potendo il socio unico (fallito ed escluso di diritto) amministrare detta società, lei potrebbe segnalare la cosa al P,M., o meglio potrebbe fare istanza al presidente del tribunale per la nomina di un liquidatore, a norma dell'art. 2275 c.c.; sarà il liquidatore, che avrà la rappresentanza della società, a poter chiedere al conduttore il pagamento dei canoni degli immobili societari.
      Più semplice è la situazione sotto il profilo delle responsabilità giacchè, indipendentemente dallo scioglimento e liquidazione della snc, i soci della stessa rispondono illimitatamente dei debiti sociali fino al momento della esclusione di diritto, ossia il socio di cui lei cura il fallimento risponde die debiti sociali contratti fino al momento del suo fallimento. Di conseguenza, i creditori della snc potranno far valere i loro crediti nel fallimento del socio, mediante insinuazione.
      Zucchetti SG srl
      • Pier Luigi Passoni

        TORINO
        15/03/2017 15:33

        RE: RE: FALLIMENTO SAS - LEGALE RAPP. TITOLARE DI UNALTRA SNC SOCIO UNICO

        Gent.mi
        mi ricollego al precedente quesito per sottoporre alla vostra attenzione quanto segue.
        La società SNC (ad oggi non fallita), il cui socio è stato escluso di diritto ex art. 2288 c.c. in quanto socio illimitatamente responsabile della sas (fallita), è proprietaria di beni immobili.
        Il comune si insinua nel fallimento del socio fallito in qualità di legale rappresentante della snc (ad oggi non fallita) chiedendo l'ammissione di somme a titolo di omesso pagamento IMU-TARI-COSAP.
        A mio avviso, tali somme non possono essere ammesse nel fallimento del socio (fallito), in quanto i beni immobili in capo alla snc (non fallita) non sono caduti nella massa fallimentare del socio fallito.
        Vi ringrazio e porgo cordiali saluti.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          16/03/2017 17:12

          RE: RE: RE: FALLIMENTO SAS - LEGALE RAPP. TITOLARE DI UNALTRA SNC SOCIO UNICO

          Come abbiamo detto nella precedente risposta, il socio sella snc- sebbene escluso di diritto da detta società per il fatto di essere stato dichiarato fallito quale socio di una sas- risponde illimitatamente dei debiti della snc, maturati prima della sua esclusione, ossia fino al momento del suo fallimento; si tratta di una responsabilità sussidiaria in quanto, a norma dell'art. 2304 c.c., i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.
          Rapportando questi principi al suo caso, non si capisce a quale titolo il Comune si rivolga al socio fallito quale amministratore della snc, visto che è decaduto da questa carica; il Comune potrebbe far valere la responsabilità sussidiaria del socio fallito (ovviamente attraverso l'unico strumento possibile della insinuazione al passivo), ma dovrebbe, oltre che giustificare la domanda in tal senso, dimostrare di aver escusso vanamente la snc, non fallita, o comunque che la situazione della stessa sia tale da non giustificare un'azione esecutiva.
          Allo stato, quindi, concordiamo con la sua conclusione di rigettare la domanda.
          Zucchetti SG srl
          • Luca Pulcino

            Guardia Sanframondi (BN)
            25/11/2017 10:35

            RE: RE: RE: RE: FALLIMENTO SAS - LEGALE RAPP. TITOLARE DI UNALTRA SNC SOCIO UNICO

            Gent.mi,
            mi ricollego a quanto innanzi indicato e, dopo breve premessa, sottopongo un quesito.
            Fallita la persona fisica, socio illimitatamente responsabile di una sas, a seguito della mancata ricostituzione della compagine sociale (restando unico socio della sas), la Sas viene "liquidata" con decreto del Tribunale. L'attività della sas è ferma da diversi anni e si potrebbe recuperare solo qualche centinaio di migliaia di euro. Alcuni debiti sociali sono stati ammessi allo stato passivo della persona fisica ed altri sono in valutazione al curatore.
            E' plausibile procedere per la seguente strada: la società in liquidazione procede a recuperare l'attivo e, decurtate le spese in prededuzione, distribuisce al curatore (della persona fisica) l'attivo residuo e, successivamente, il curatore, creando una sub-massa, va a ripianare i debiti della società e del socio della sas? Cosi' la società in liquidazione viene chiusa e, di converso, continua a vivere il fallimento della persona fisica anche per i debiti sociali.
            Ringrazio e vi porgo distinti saluti
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              27/11/2017 11:03

              RE: RE: RE: RE: RE: FALLIMENTO SAS - LEGALE RAPP. TITOLARE DI UNALTRA SNC SOCIO UNICO

              Come detto nelle precedenti risposte, il fallimento del socio illimitatamente responsabile fallito avrebbe diritto ad ottenere la liquidazione della quota, ma essendo la società di cui faceva parte già in liquidazione, non si può che attendere la fine della liquidazione societaria. Ossia, il liquidatore dovrà liquidare l'attivo esoddisfare i creditori sociali; se, all'esito, rimane qualcosa, lo attribuisce al socio escluso o meglio al curatore del suo fallimento.
              Zucchetti Sg. Srl