Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

obblighi di custodia del curatore

  • Elisa Cattani

    Reggio Emilia (RE)
    06/05/2011 09:59

    obblighi di custodia del curatore

    Buongiorno.
    Se il Curatore, in sede di inventario, peraltro alla presenza del CdC e del fallito, rileva la presenza di beni, nei locali già utilizzati in locazione dalla società fallita ma di proprietà di terzi, detenuti dalla fallita in conto lavorazione e quindi non di proprietà (situazione giuridica provata da ddt), oltre a non inventariarli poichè palesemente di proprietà, ha qualche obbligo in merito alla custodia e conservazione degli stessi per conto del proprietario?
    A mio parere no, dal momento che i beni non si trovano nella disponibilità del fallimento (ripeto i locali sono di terzi) e non sono stati acquisiti dalla procedura.

    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/05/2011 18:51

      RE: obblighi di custodia del curatore

      Se abbiamo ben capito, il curatore si è recato presso i locali utilizzati dalla società fallita e non ha inventariato i beni- o alcuni beni- che lì si trovavano in quanto sicuramente di proprietà di terzi essendo stati dati al fallito in conto lavorazione.
      Se è così, riteniamo che il curatore avrebbe dovuto inventariare anche detti beni giacchè vanno acquisiti all'attivo fallimentare tutti i beni che si trovano pressa la casa o l'azienda nella disponibilità del debitore, salvo poi ad esaminare la domanda di rivendica e restituzione che il terzo presenterà a norma dell'art. 103.
      Il nuovo art. 87 bis consente di non inventare o, anche se inventariati, di restituire a chi ne ha diritto alcuni beni, quando si tratta di beni su cui terzi vantino diritti "reali o personali chiaramente riconoscibili". Tuttavia per effettuare questa restituzione diretta, senza inventario e senza passare per la domanda di rivendica e restituzione, è necessaria una istanza della parte interessata sulla quale provvede il giudice delegato con decreto, previo consenso del comitato dei creditori.
      In mancanza di una tale istanza, provveda, se lei è il curatore, ad inventariare i beni in questione, altrimenti corre il rischio di non poterli restituire quando il soggetto interessato farà domanda di restituzione, con l'obbligo di pagare il controvalore in prededuzione,giusto il disposto dell'art. 103, e potrebbe anche configurarsi qualche rischio per il curatore.
      Zucchetti Sg Srl