Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Surroga inps

  • Carlo Filippi

    Modena
    24/06/2011 15:22

    Surroga inps

    Un dipendente ha presentato al curatore per la sottoscrizione la modulistica per la domanda di intervento del fondo di garanzia. Ha richiesto un importo di euro X a titolo di TFR e un importo di euro Y a titolo di retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Il problema è che nella domanda di insinuazione al passivo ha semplicemente richiesto l'ammissione per euro Z ex art 2751 bis n.1 senza distinguere i due importi e quindi i gradi di privilegio. E' stato quindi ammesso per il totale nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS (ind.ta' di fine rapporto e retrib.ne degli ultimi tre mesi), sono collocati in altre categorie come richiesto. Lo stato passivo è ovviamente esecutivo.
    Come si deve agire affinchè sia riconosciuto il credito col privilegio e grado corretto?

    Grazie
    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/06/2011 19:04

      RE: Surroga inps

      I crediti del lavoratore dipendente derivante dal rapporto di lavoro godono tutti del medesimo privilegio, che è quello di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c.. La distinzione del TFR e delle ultime tre mensilità rispetto alle altre retribuzioni è utile non perché queste voci di credito siano assistite da un grado di privilegio diverso, ma per il fatto che possono essere anticipate dal Fondo di garanzia, che poi subentra nella posizione dei dipendenti per la quota corrisposta; per quanto riguarda il TFR, inoltre, la distinzione è utile nel caso si faccia ricorso, per insufficienza dell'attivo mobiliare, al sussidiario privilegio sugli immobili, posto che opera in tal caso l'art. 2776 c.c. che prevede il prioritario paga,mento del TFR.
      Stando così le cose, se, come ci pare di capire, il lavoratore in questione è stato ammesso al passivo per l'intero credito vantato con il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c., senza fare distinzione tra le varie voci, non vi è alcun problema in quanto il curatore dovrà, dopo che l'INPS ha pagato il TFR e le ultime tre mensilità, fare i conti che avrebbe dovuto fare in precedenza, ossia scorporare dal totale la quota anticipata e attribuire detta quota all'INPS quando farà richiesta di subentro.
      Zucchetti SG Srl