Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Correzione decreto di trasferimento Oragni fallimentari cessati

  • Marcella Iannopoli

    Crotone
    15/12/2020 18:33

    Correzione decreto di trasferimento Oragni fallimentari cessati

    Buonasera propongo il seguente quesito:
    in un fallimento è stato emesso un decreto di trasferimento nel 2003.
    Il fallimento è stato chiuso da molto tempo ed il Giudice Delegato che ha emesso il decreto e Curatore sono cessati.
    L'errore consiste nell'aver indicato nel decreto un numero di particella errata così come errato era nell'avviso di vendita.
    Il decreto di traferimento può essere corretto? Se si, quale è la procedura da seguire?
    Ritengo che fintanto che il fallimento è aperto, è sicuramente ammissibile l'istituto della "rettiica" del decreto di trasferimento.
    Con la chiusura del fallimento gli organi di direzione e gestione sono decaduti, quindi diventa più problematico il procedimento.
    Grazie

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/12/2020 20:12

      RE: Correzione decreto di trasferimento Oragni fallimentari cessati

      Si, il decreto di trasferimento può essere corretto quando è affetto da errore materiale. Come lei giustamente dice, a tale correzione avrebbe potuto provvedere il giudice delegato qualora il fallimento fosse stato ancora aperto, ma essendo chiuso, bisogna ricorrere all'ordinario procedimento per la correzione degli errori materiali dei provvedimento giudiziari, di cui agli artt. 288 e 289 cpc.
      Una implicita ammissione di tale soluzione si trova in Cass. 22/10/2013, n. 23930 lì dove afferma che "ogni modifica sostanziale – come la limitazione del suo oggetto – di un decreto di trasferimento (a prescindere dalla sua correttezza e dalle conseguenze in ordine alla stabilità della vendita forzata e dei suoi effetti, nonché dall'individuazione della corretta azione da intraprendere) non è opponibile agli aggiudicatari acquirenti se questi non sono stati messi in condizione di partecipare al giudizio in cui quella modifica è stata poi pronunciata", da cui si deduce che il procedimento di correzione ex artt. 288 e 289 cpc può essere utilizzato per la correzione di errori materiali che colpiscono il decreto di trasferimento, solo che al procedimento di correzione deve partecipare necessariamente anche l'aggiudicatario.
      Zucchetti Sg srl