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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Riparto parziale
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Maurizio Ugolini
Pesaro (PU)26/11/2020 16:08Riparto parziale
Buonasera sottopongo il seguente quesito:
stato passivo creditori tempestivi reso esecutivo. Successivamente giungono altre insinuazioni e la curatela presenta istanza al G.D. per la fissazione di udienza per l'esame delle suddette insinuazioni tardive.
Visto che vi sono somme consistenti, la curatela provvede a redigere un piano di riparto parziale con il quale vengono soddisfatti tutti i creditori prededucibili tempestivi al 100%. Nelle suddette tardive vi è un ulteriore creditore in prededuzione con un importo consistente.
In definitiva succede questo con questa tempistica:
1) Presentazione piano riparto parziale 26/10;
2) Provvedimento del G.D. che ordina il deposito in cancelleria e la comunicazione a tutti i creditori 06/11;
3) Udienza tardive 09/11 ( il creditore in prededuzione viene ammesso come richiesto) e lo stato passivo tardive è reso esecutivo in tale data;
4) il 16/11 la cancelleria comunica alla curatela il provvedimento del G. D. di cui al punto 2 e in pari data viene comunicato a tutti i creditori.
Nelle more per un eventuale reclamo al riparto parziale, il creditore in prededuzione tardivo chiede alla curatela di modificare il riparto parziale modificando le percentuali di pagamento dei prededucibili tempestivi tenendo conto del proprio credito facendo riferimento al comma 2 dell'art. 113 L.F. e ad una sentenza del tribunale di Fermo del 25/05/2019. il sottoscritto ha effettuato un approfondimento e ha trovato una sentenza della cassazione ( 18550 del 02/09/2014) che ha escluso il diritto del creditore, che abbia depositato istanza tardiva di ammissione al passivo fallimentare, ad ottenere in sede di riparto parziale l'accantonamento di somme adeguate in previsione di una futura possibile ammissione del credito stesso.
Detto ciò, si richiede quale sia la corretta procedura da seguire in considerazione del fatto che, qualora si accettasse quanto indicato dal tardivo con una successiva presentazione del riparto, i precedenti creditori tempestivi proporrebbero sicuramente reclamo e quindi si verrebbe a creare una situazione di " stallo"
Resto in attesa di vostra risposta
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/11/2020 20:09RE: Riparto parziale
E' opportuno fare una preventiva valutazione. Ossia se l'attivo disponibile presente e ragionevolmente acquisibile in futuro permette o permetterà il soddisfacimento del creditore prededucibile ammesso al passivo, si può proseguire con il riparto attuale con la dichiarazione di esecutività dello stesso, in quanto effettivamente il creditore ammesso tardivamente in pendenza del sub procedimento di ripartizione non ha diritto a parteciparvi, a meno che non sia danneggiato, in quanto egli ha comunque diritto a ricuperare, nel successivo riparto quanto distribuito ai pari grado in precedenza (art. 112 l. fall.)
Se, invece l'attivo non consente il pagamento anche del nuovo prededucibile e questi ne avrebbe diritto facendo una graduazione tra le prededuzione, è preferibile fare in modo che tale nuovo creditore partecipi all'attuale riparto in quanto le somme che lei distribuisce non sono più recuperabili (art. 114 l. fall.) e potrebbe quindi accadere che vengano pagati creditori prededucibili che, nell'ambito della graduazione all'interno della categoria, si trovino in una posizione deteriore rispetto al tardivo. in tal caso il nuovo creditore subirebbe un pregiudizio irreparabile.
Sulla partecipazione del nuovo creditore al riparto attuale- che a nostro avviso sarebbe
comunque la miglior soluzione- non vi sono ostacoli in quanto il progetto di riparto fin quando non è dichiarato esecutivo dal giudice delegato, può essere modificato o ritirato dal curatore in quanto è ancora nella sua disponibilità. Incidendo la nuova immissione sulla posizione degli altri creditori, sarebbe preferibile ritirare il progetto di riparto presentato, comunicandolo al giudice ed esponendo la ragione della sopravvenienza del nuovo credito prededucibile, e ripresentare un nuovo progetto di riparto che include il nuovo creditore ammesso e rifacendo la procedura-.
Zucchetti Sg srl-
Maurizio Ugolini
Pesaro (PU)30/11/2020 10:45RE: RE: Riparto parziale
Allo stato attuale sulla base dei dati in possesso della curatela l'attivo che si presume possa essere liquidato in futuro, è sicuramente sufficiente per soddisfare al 100% il creditore tardivo in prededuzione al pari dei creditori tempestivi; quindi al di là dell'attesa, non si conoscono le tempistiche per incassare quanto sopra indicato, si ritiene di procedere con l'esecutività del riparto parziale.
Si richiede di sapere le eventuali conseguenze che si potrebbero avere nell'ipotesi, ripeto remota e quasi impossibile, che gli incassi futuri previsti non siano capienti per il tardivo.
La curatela ha tra l'altro comunicato al tardivo di eventualmente proporre lui reclamo al suddetto piano di riparto parziale.
Resto in attesa di riscontro-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/11/2020 20:01RE: RE: RE: Riparto parziale
Come abbiamo detto nella precedente risposta, è possibile procedere nel riparto se l'attivo è sufficiente a soddisfare anche il creditore tardivo, ma abbiamo anche detto che è preferibile comunque seguire l'altra via della modifica o ripresentazione del riparto proprio per evitare il rischio che il ricavo preventivato poi non si realizzi. In questo caso potrebbe il creditore tradivo, che rimane pregiudicato, sostenere una responsabilità del curatore perché il procedere nel riparto presentato va bene se, come abbiamo precisato, il tardivo non viene danneggiato. Ovviamente il curatore avrà armi per difendersi se la valutazione delle entrate future era ragionevole, ma comunque l'ipotesi prospettabile è che possa instaurarsi una azione del genere.
Ad ogni modo, se lei sa già che il creditore tradivo presenterà reclamo al progetto di riparto ed è verosimile che il reclamo verrà accolto perché l'ammissione al passivo è intervenuta prima dell'esaurimento delle operazioni del riparto, potrebbe essere opportuno che sia il curatore, che avendo avuto conoscenza della nuova ammissione al passivo, rettifichi o ritiri e riproponga il progetto di riparto, che non ancora è stato dichiarato esecutivo dal giudice delegato.
Zucchetti SG srl
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