Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

REVOCA CURATORE EX ART. 37 LF

  • Antonietta Savino

    Montemilone (PZ)
    11/10/2022 19:17

    REVOCA CURATORE EX ART. 37 LF

    Buonasera,
    qual'è la procedura a seguito di richiesta di revoca curatore ex art 37 LF?
    Dove si depositano le note scritte stante l'udienza prevista mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte (cd. trattazione scritta)?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      13/10/2022 15:23

      RE: REVOCA CURATORE EX ART. 37 LF

      Rispondiamo alla domanda premettendo quanto segue.
      Il procedimento di revoca del curatore ex art. 37 l.fall. si svolge nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio, ossia nelle forme di cui agli artt. 737 ss. c.p.c.: si trae argomento in tal senso:
      A) dall'ultimo comma dell'art. 37 appena citato, ove si prevede che avverso la decisione del tribunale è ammesso reclamo alla Corte d'Appello a norma dell'art. 26
      B) dal medesimo art. 26, ove è sancito che la corte d'appello, in merito ai reclami spiegati avverso i decreti del tribunale, provvede in camera di consiglio.
      Detto procedimento, può essere attivato su proposta del giudice delegato, su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio. Analoga legittimazione, si ritiene da taluni, non può essere riconosciuta ai singoli creditori ed ai terzi eventualmente interessati, i quali potranno al più compulsare i soggetti sopra indicati.
      Il legislatore prevede che, imprescindibilmente, al curatore va assicurata la possibilità di esplicitare nel corso dell'udienza camerale le proprie ragioni.
      Detto questo, e venendo al deposito delle note d'udienza previste allorquando sia previsto che la stessa si svolga in modalità "cartolare", occorrerà compiere una distinzione.
      Ove il procedimento di revoca abbia dato la stura alla formazione di un autonomo fascicolo, con la attribuzione di un autonomo numero di ruolo, i depositi andranno lì eseguiti. Qualora, di contro, il subprocedimento di revoca si dovesse svolgere in seno alla procedura fallimentare, senza la costituzione di un fascicolo autonomo o al più con la creazione di quello che nel gergo viene chiamato un "sub" (alla stregua di una sorta di cautelare in corso di causa, per cui ad esempio in seno al fascicolo del fallimento n. "155/2020" si aprirà il subfascicolo n. "155/2020 sub 1"), le deduzioni scritte andranno depositate nel (sub)fascicolo del fallimento.
      Suggeriamo, dunque, di compiere preliminarmente questa verifica in cancelleria.