Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Insinuazione al passivo di domande relative a crediti di lavoro dipendente

  • Guendalina ROMITO

    San Severo (FG)
    15/09/2014 21:05

    Insinuazione al passivo di domande relative a crediti di lavoro dipendente

    Buonasera,
    nella qualità di curatrice fallimentare mi accingo a predisporre il progetto di stato passivo, udienza di verifica stato passivo 09.10 p.v., e nutro dei dubbi/ perplessità a fronte dei quali mi sarebbero utili dei riscontri.
    Le insinuazioni prevalentemente riguardano crediti di lavoro dipendente e quindi retribuzioni non pagate,13^mensilità,TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria.
    Il fallimento è stato dichiarato in data 20.05.2014, sentenza pubblicata in data 03.06.2014
    Le domande di insinuazione al passivo riguardano prevalentemente retribuzioni non pagate dal 2008 al 2012, ciascun lavoratore in questa fascia temporale veniva assunto licenziato e poi riassunto (es. di domanda di insinuazione al passivo"l'istante, in data 11.11.2008, veniva assunta (...) con contratto di inserimento lavorativo, , qualifica puericultrice part-time (83,33%), livello IV, C.C.P.L. per il personale dei nidi d'infanzia; in data 11.08.2009, l'istante veniva licenziata, senza preavviso; in data 01.09.2009, l'istante veniva nuovamente assunta con contratto di inserimento lavorativo, part-time, con la qualifica di puericultrice; in data 31.05.2010 il detto contratto veniva trasformato in contratto a tempo indeterminato, sempre part-time al 83,33%; detto contratto veniva trasformato in contratto part-time al 50% a far data da settembre 2010;l'istante veniva licenziata in data 31.07.2011; l'istante veniva nuovamente assunta in data 01.09.2011 con contratto a tempo determinato part-time al 50%; in data 28.07.2012, la ricorrente veniva licenziata senza preavviso") ai fini della prescrizione del credito devo considerare ogni data di interruzione del rapporto?
    I crediti surriferiti, ad esclusione del TFR gli ho individuati con la seguente dicitura "CREDITI CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO DI CUI ALL'ART. 2751 BIS C.C. -crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. Privil. A3.5 Gen M SU2 " risulta essere corretto?
    Le surriferite insinuazioni sono giustificate prevalentemente dalla sola esibizione di buste paga solo in alcuni casi, a monte, sono stati presentati ricorsi per decreto ingiuntivo.
    Ancora con riferimenti alle suddette richieste creditorie, rivalutazione monetaria ed interessi legali vanno considerati pure crediti privilegiati...non mi sono quasi mai stati calcolati in istanza ma semplicemente richiesti...debbo ugualmente tenerne conto e procedere personalmente alla determinazione?
    In una istanza è stata chiesta l'insinuazione di somme a titolo di credito IRPEF ed addizionale, non devo tenerne conto giusto?
    Le competenze legali liquidate in d.i. debbono essere annotate al lordo dell'IVA, della cassa e del 12.50% come crediti chirografari?
    Ringrazio sin d'ora per il cortese riscontro e la disponibilità
    Avv. Guendalina Romito
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/09/2014 19:03

      RE: Insinuazione al passivo di domande relative a crediti di lavoro dipendente

      La voce scelta nella tabella Fallco è corretta.
      1-Prova del credito. Come abbiamo detto altre volte, la prova ha una rilevanza concreta per cui non si può dire in via generale quando sia raggiunta. E' chiaro che è il lavoratore creditore che si insinua a dover fornire la prova, ma il raggiungimento della stessa è condizionato da una serie di fattori, tra cui anche i dati di cui il curatore dispone. E' evidente, infatti, che le buste paga posso costituire una prova sufficiente ove il curatore disponga della contabilità e dalla stessa risulti che effettivamente quel soggetto ha lavorato alle dipendenze del fallito e che in passato è stato retribuito in modo conforma a quanto richiesto, nel mentre le stesse buste paga non sono sufficienti ove manchi tale riscontro. In ogni caso non vi è bisogno che il creditore sia fornito di un decreto ingiuntivo né, di contro, questo è idoneo a fornire la prova ove non sia stato dichiarato definitivo prima della apertura del fallimento.
      2- Rivalutazione monetaria e interessi. Queste voci sui crediti di lavoro vanno attribuite d'ufficio, anche senza una apposita domanda dell'interessato, per cui, ove questi abbia richiesto rivalutazione e interessi ma non le abbia quantificate, è il curatore che deve provvedere a tanto. Potrebbe farlo anche in sede di riparto- sempre che nello stato passivo sia stato riconosciuto il diritto alla rivalutazione ed interessi- ma è preferibile farlo in occasione del passivo o comunque indicare in questa sede i criteri di calcolo, in modo da rendere definitiva anche la quantificazione, ove il provvedimento non venga opposto.
      Il credito per rivalutazione segue la sorte del credito per capitale in quanto è una parte dello stesso, nel mentre gli interessi vanno trattati a norma dell'art. 2749 c.c.
      3- Credito Irpef. Non è chiaro cosa abbia chiesto il creditore. Siamo d'accordo con lei nel negare l'ammissione ove il creditore intenda il pagamento dell'Irpef, ma è probabile che intenda dire che insinua il credito al lordo della ritenuta, che infatti il curatore deve effettuare al momento del pagamento.
      4-Le competenze liquidate nei decreti ingiuntivi ottenuti dai creditori non vanno riconosciute ove detti atti non siano stati dichiarati definitivi prima della dichiarazione di fallimento, perché, in tal caso, i titoli giudiziari e come se non esistessero. Se, invece, i decreti sono stati dichiarati definitivi prima del fallimento, essi sono oppnibili alla massa e il creditore ingiungente ha diritto al rimborso delle spese di causa sostenute; queste però attengono ad un giudizio di cognizione, per cui vanno ammesse in chirografo essendo il privilegio riconosciuto soltanto per le spese esecutive e cautelari (artt. 2755 e 2770 c.c.). Le altre voci seguono la stessa sorte.
      Zucchetti Sg Srl