Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Riparto Finale Società Alfa Snc e Socio illimitatamente responsabile

  • Cinzia Bonazzoli

    Pesaro (PU)
    11/10/2023 12:34

    Riparto Finale Società Alfa Snc e Socio illimitatamente responsabile

    Avrei necessità di avere chiarimenti sulla procedura da seguire.
    Chiaramente abbiamo due masse attive: quella della società e quella del socio.
    Sia la massa del socio che quella della società hanno sia attivo immobiliare che attivo mobiliare.
    Alla massa attiva immobiliare del socio apparteneva un immobile già assoggettato a procedura esecutiva. Tale procedura è proseguita durante il fallimento, sì conclusa e gli introiti sono stati temporaneamente incassati dal creditore procedente. La procedura fallimentare dovrà richiedere in dietro al creditore procedente quanto necessario per coprire i costi delle spese di giustizia e delle prededuzioni.
    Se non erro tali spese andranno sia ripartite in base alla due masse attive socio e società e all'interno di ogni massa in proporzione tra attivo mobiliare e immobiliare.
    Al fine di determinare le spese di giustizia e le prededuzioni da richiedere al creditore procedente devo tenere conto unicamente di quanto realizzato dalla massa attiva immobiliare al netto delle spese a questa impuntate?
    Il creditore procedente, insinuatosi nel fallimento personale del socio, concorrerà per la parte non soddisfatta con gli altri creditori limitatamente a quanto realizzato nella massa mobiliare del socio? Se vi sono creditori sociali con grado di privilegio più alto rispetto a quelli del socio, i creditori sociali sono prioritari rispetto a quelli personali? Oppure i creditori sociale possono aggredire ma massa del socio sono dopo la soddisfazione dei creditori personali?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/10/2023 19:03

      RE: Riparto Finale Società Alfa Snc e Socio illimitatamente responsabile


      Come lei giustamente dice si trova due masse attive quella della società e quella del socio- Sulla prima partecipano soltanto i creditori sociali e sulla seconda i creditori sociali e personali di quel socio. Con la dichiarazione di fallimento viene meno l'obbligo della preventiva escussione del patrimonio sociale, per cui lei può distribuire indistintamente prima l'attivo della società e poi quello del socio o viceversa. Per comodità di conteggi conviene prima ripartire l'attivo sociale tra i creditori sociali e poi ripartire l'attivo del socio ai residui creditori sociali e ai creditori personali, tra i quali non sono stabiliti preferenze che non siano quelle determinate dalle cause di prelazione; ossia la massa del socio costituisce un'unica massa su cui possono soddisfarsi i creditori sociali e quelli personali in una unica categoria determinata dall'ordine dei privilegi, dei pegni e delle ipoteche.
      Fatte queste premesse di carattere generale si può vedere più da vicino la posizione del creditore ipotecario sicuramente di carattere fondiario, visto che ha proseguito l'esecuzione in pendenza del fallimento del socio proprietario dell'immobile staggito. Questo creditore ha incassato il ricavato della vendita dell'immobile e probabilmente già nella sede esecutiva sono state detratte le spese relative all'esecuzione 8pignoramento, perizia compenso del delegato, ecc.). Quanto ricevuta dal creditore fondiario in sede e3secutiva ha carattere provvisorio, nel senso che i conteggi si effettuano nel fallimento e, naturalmente, nel fallimento del socio dato che l'esecuzione ha riguardato un bene di costui. ,Il conteggio consiste nello stabilire quanto sarebbe stato attribuito nel fallimento al creditore fondiario sul credito ammesso al passivo tenendo conto delle spese speciali che riguardano l'immobile e di una proporzione di quelle generali riguardanti il fallimento del socio, che sono da detrarre dalla quota assegnata l creditore fondiario, di modo che se questi ha ricevuto dall'esecuzione individuale più di quanto dovrebbe ricevere dal fallimento deve restituire la differenza; se ha ricevuto meno, essendo ormai esaurito il ricavato immobiliare ipotecario, partecipa al riparto del socio come chirografo per la differenza.
      Zucchetti SG srl
      • Cinzia Bonazzoli

        Pesaro (PU)
        13/10/2023 12:51

        RE: RE: Riparto Finale Società Alfa Snc e Socio illimitatamente responsabile

        Quindi sostanzialmente i creditori personali del socio non sono avvantaggiati rispetto ai creditori sociali sull'attivo realizzato nel fallimento personale del socio?
        E quindi il creditore sociale non deve necessariamente anche insinuarci nel fallimento del socio?

        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          13/10/2023 19:41

          RE: RE: RE: Riparto Finale Società Alfa Snc e Socio illimitatamente responsabile

          Come abbiamo detto nelle precedente risposta, nella ripartizione di ciascuna procedura esiste una unica massa attiva (suddivisa in mobiliare e immobiliare) ed un'unica graduazione tra tutti i creditori che partecipano su quella massa. Pertanto i creditori personali del socio e quelli sociali sono posti sullo stesso piano nel momento della distribuzione dell'attivo di quel socio, distinguendosi tra loro non per il destinatario del loro credito ma solo per le prelazioni che assistono i loro crediti.
          Il terzo comma dell'art. 148 l. fall. dispone che "Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci"; questo significa che il creditore sociale che chiede l0'ammissione al passivo della società in via chirografaria è in via privilegiata generale può essere automaticamente ammesso al passivo del socio con la medesima collocazione senza bisogno di una esplicita domanda in quanto per queste tipologie di crediti sono uguali le sfere di responsabilità della società e del socio, che, appunto, risponde anche dei debiti sociali. Se, invece, il creditore sociale chiede l'ammissione al passivo sociale con una preferenza speciale (pegno, ipoteca o privilegio speciale), poiché queste cause di prelazione hanno effetto limitato sul o sui beni che ne sono oggetto, il creditore sociale deve indicare come intende essere ammesso nel passivo del socio, nel quale non vi sono i beni oggetto della sua prelazione, o viceversa , che deve nella domanda di ammissione. Discorso che vale anche al contrario qualora, ad esempio il creditore sociale si insinui in chirografo al passivo sociale ma abbia ricevuto in garanzia ipoteca da un socio su un suo bene personale; in questo caso se nulla dice viene ammesso in chirografo anche nel passivo del socio a norma del citato comma 3 dell'art. 148 l. fall. per cui se vuole ottenere l'ammissione ipotecario al passivo del socio deve farne esplicita richiesta.
          Zucchetti Sg srl
      • Cinzia Bonazzoli

        Pesaro (PU)
        10/01/2024 18:54

        RE: RE: Riparto Finale Società Alfa Snc e Socio illimitatamente responsabile

        Posto che occorre stabilire quanto sarebbe stato attribuito al creditore fondiario nel fallimento in base al credito ammesso al passivo tenendo conto delle spese speciali e di quelle generali in proporzione, nel determinare la somma da richiedere al creditore si deve considerare solo l'attivo immobiliare nettizzato delle spese speciali che riguardano l'immobile e delle spese generali riproporzionate non solo in relazione all'attivo del socio ma all'attivo immobiliare del socio?

        Faccio un esempio pratico:

        Attivo Immobiliare Netto: 40.000,00
        Attivo Mobiliare Netto:15.000,00

        Il creditore procedente ha percepito in via provvisoria dall'esecuzione 60.000.

        Il creditore sarà quindi chiamato a restituire:
        a) 20.000,00 (60.000,00 -40.000,00)?
        -b) 5.000,00 ( 60.000-40.000-15.000)?

        Risposta 20.000. Non dovrebbe beneficiare dell'attivo mobiliare dove sostanzialmente partecipa come chirografario per la parte non soddisfatta dal privilegio speciale dell'ipoteca.

        Corretto?

        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          11/01/2024 18:49

          RE: RE: RE: Riparto Finale Società Alfa Snc e Socio illimitatamente responsabile

          Corretto. Il creditore fondiario ha ipoteca di primo grado sul bene immobile che è stato oggetto di liquidazione nella esecuzione individuale, per cui bisogna calcolare quanto quel creditore avrebbe ricevuto nel fallimento se la vendita fosse stata fatta in questa sede, decurtando, quindi, dal ricavato di quel bene le spese specifiche ad esso inerenti e la quota proporzionale delle spese generali del fallimento. Pertanto, se il creditore fondiario in sede individuale ha ricevuto 60.000, quale ricavo della vendita immobiliare, e in sede fallimentare si accerta che, effettuando la detrazione indicata delle spese, il ricavo netto dell'immobile ammonta a 40.000, quel creditore dovrebbe percepire nel fallimento in via ipotecaria massimo questa somma, per cui deve restituire la differenza di 20.000, salvo a vedere quanto viene attribuito ai chirografari; infatti per la parte incapiente il creditore fondiario passa tra i chirografari, per cui se, in ipotesi, questi venissero pagati per intero, il creditore dovrebbe restituire una somma che comunque gli verrebbe poi attribuita.
          Zucchetti Sg srl