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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Revoca del fallimento da parte della Corte di Appello
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Lorenzo Lorini
Firenze23/06/2016 16:43Revoca del fallimento da parte della Corte di Appello
Buongiorno,
sono a chiederVi delucidazioni in merito agli adempimenti da assolvere in caso di revoca del fallimento per accoglimento del reclamo presentato dal fallito dinanzi alla Corte di Appello.
Nel caso di specie, oggi 23.06.2016 ho ricevuto notifica della sentenza della Corte di Appello di Firenze che revoca il fallimento di una ditta individuale, dichiarato dal Tribunale di Prato il 28.10.2015, sentenza depositata il 06.11.2015.
I miei quesiti sono i seguenti:
1) Alla luce del disposto normativo, sembra ritenersi che la sentenza di revoca non sia immediatamente esecutiva, a differenza della sentenza di fallimento, poiché non espressamente indicato dalla legge. Quindi dovrebbe essere esecutiva dopo il passaggio in giudicato, decorsi 30 giorni. E' corretta la mia interpretazione?
2) Il 5 luglio scade il termine per il deposito della relazione periodica ex art. 33 comma 5, che comprende anche il conto della gestione. In questo caso cosa sarebbe opportuno fare:
- presentare comunque la relazione periodica, unitamente al conto della gestione?
- oppure, attendere il passaggio in giudicato della sentenza e a quel punto depositare il conto della gestione, obbligatorio per cessazione dalla carica?
3) Sono in possesso della contabilità della ditta individuale. Posso restituire i documenti contabili al fallito, una volta passata in giudicato la sentenza?
4) Sussistono obblighi fiscali per il curatore? Personalmente ritengo di no, poiché con la revoca è come se il fallimento non sia mai stato dichiarato e le incombenze fiscali dovrebbero ricadere sul fallito tornato in bonis.
Questo sarebbe importante, poiché entro il 31 luglio dovrei inviare la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta pre-fallimentare e entro il 30 settembre la dichiarazione iva per il 2015, nonché eventuali comunicazione ex art. 35 DPR 633/72.
5)Per quanto concerne il compenso, quali sono le procedure da seguire per il suo ottenimento? Devo fare un'istanza apposita al giudice?
E soprattutto, chi deve pagare il compenso? Nel caso in questione, la sentenza della Corte di Appello non ha riconosciuto la colpa del creditore istante, mentre ha sottolineato il ritardo con cui la fallita ha depositato i documenti necessari per la prova della non fallibilità (la titolare della ditta indiviuduale era in carcere e non ha partecipato all'udienza prefallimentare).
Nel caso in questione, io riterrei che il compenso dovrebbe essere trattenuto dalle somme che sono riuscito a ottenere con la liquidazione dell'attivo, e che risultano depositate sul c/c della procedura. E' corretta la mia interpretazione?
6) Sul c/c della procedura sono presenti delle somme liquide disponibili. Come devo comportarmi al riguardo?
Grazie dell'attenzione e della Vostra competenza, chiedo scusa per le molte domande effettuate.
Cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/06/2016 11:00RE: Revoca del fallimento da parte della Corte di Appello
Quesito n. 1. Esatto.
2- Entrambe le scelte vanno bene. È' preferibile la seconda perché più pratica specie se si sa che il provvedimento della Corte non sarà impugnato.
3- Si, al passaggio in giudicato della sentenza.
4-Trasmetiamo, per questa parte, la sua domanda alla nostra sezione fiscale.
5-Il compenso va chiesto al tribunale e, se dalla sentenza di revoca si può dedurre una responsabilità del fallito, va posto a suo carico; altrimenti, escluso ogni addebito al creditore istante, il compenso va posto a carico dell'Erario.
6-Al momento non deve fare nulla. Se il compenso viene posto a carico del fallito lei lo preleva dal libretto,prima di restituire il residuo al fallito, altrimenti restituisce tutto e chiede il rimborso all'Erario.
Zucchetti sg srl-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como26/06/2016 21:27RE: RE: Revoca del fallimento da parte della Corte di Appello
Relativamente al quesito 4, concordiamo con quanto ipotizzato nel quesito, ovvero che nessun obbligo gravi sul Curatore:
a) le comunicazioni ex art. 35 D.P.R. 633/72 gravano certamente sul fallito tornato in bonis
b) pur in assenza di chiare e specifiche disposizioni normative, riteniamo che:
- la dichiarazione annuale IVA debba essere presentata nei termini ordinari da chi in quel momento "rappresenta" (nel particolare significato tributario del termine) il soggetto fallito, quindi compete al soggetto tornato in bonis
- nè la dichiarazione dei redditi dall'inizio del periodo d'imposta al fallimento, nè quella relativa al periodo fallimentare, debbano più essere presentate, non esistendo più il fallimento.-
Lorenzo Lorini
Firenze19/07/2016 13:35RE: RE: RE: Revoca del fallimento da parte della Corte di Appello
Buongiorno,
grazie per l'aiuto che mi avete dato.
Riguardo al compenso, la cancelleria mi ha riferito di presentare istanza di liquidazione del compenso al GD, e che le somme liquidate saranno trattenute da quelle presenti sul c/c della procedura,che è capiente.
A questo punto però mi sono sorti alcuni dubbi.
1) Nei confronti di chi devo emettere l'avviso di notula/fattura per il compenso?
Devo emetterla nei confronti della procedura fallimentare o nei confronti del fallito tornato in bonis?
Trattasi in ogni caso di impresa individuale, quindi codice fiscale e partita iva sono gli stessi.
2) Sarebbe mia intenzione emettere avviso di notula e, solo al momento dell'incasso del compenso, procedere all'emissione della fattura.
In questo caso, l'importo dell'avviso di notula deve essere registrato nelle spese della procedura, come debito verso il Curatore oppure no?
Questo perché devo redigere il rendiconto finale ex art. 116.
Io propenderei per non registrare l'avviso di notula e indicare nel rendiconto finale che l'importo sul c/c sarà restituito al fallito tornato in bonis dopo aver trattenuto l'importo liquidato dal GD come compenso.
E' corretto o la prassi è diversa?
Grazie infinite e cordiali saluti.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como25/08/2016 09:10RE: RE: RE: RE: Revoca del fallimento da parte della Corte di Appello
Per quanto riguarda il primo quesito, trattandosi di ditta individuale non vediamo quale sia il problema: la fattura va intestata all'imprenditore, indicandone codice fiscale e partita IVA.
Per quanto riguarda il secondo, che venga emessa fattura o preaviso di notula, certamente il relativo importo dovrà essere compreso fra le spese della procedura, precisando nel rendiconto finale che lo stesso non è ancora stato corrisposto ma verrà trattenuto dall'attuale saldo del c/c prima della restituzione al fallito.-
Francesco Curone
Brescia23/05/2017 18:53RE: RE: RE: RE: RE: Revoca del fallimento da parte della Corte di Appello
Buongiorno,
ho il caso di una revoca da parte della Corte di Appello del fallimento di una srl.
La CCIAA mi ha notificato come procedere alla cancellazione del fallimento richiedendo la trasmissione di "documentazione probante il passaggio in giudicato della sentenza".
Certamente so che debbono trascorrere 30 giorni per eventuali appelli ... e va bene.
Infatti ho proceduto a depositare la pratica trascorso questo periodo, allegando la sentenza di revoca ed indicando la data in cui è stata notificata.
Ma la CCIAA mi sospende la pratiche chiedendomi la "documentazione probante del passaggio in giudicato"
Ma in cosa consiste esattamente la "Documentazione probante" di cui sopra ?
Grazie per l'attenzione che porrete a questa mia domanda.
Dott. F.Curone
Ordine di Brescia-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/05/2017 20:25RE: RE: RE: RE: RE: RE: Revoca del fallimento da parte della Corte di Appello
Il comma 12 dell'art. 18 l.f. stabilisce che "La sentenza che revoca il fallimento e' notificata, a cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17" e il comma 14 precisa che "Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di trenta giorni dalla notificazione". A sua volta l'art. 327 cpc stabilisce che " Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza".
La CCIAA quando parla di documentazione probabnte il passaggio in giudicato della sentenza di revoca chiede, probabilmente, la documentazione che provi l'avvenuta notifica ai soggetti di cui al citato comma 12 dell'art. 18 l.f, perché, in mancanza della notifica, opererebbe il termine lungo di sei mesi (o di tre mesi, considerato che il termine orinario per il ricorso è nel caso dimezzato a trenta giorni dalla notifica) entro il quale potrebbe ancora essere possibile il ricorso in Cassazione, per cui la sentenza passerebbe in giudicato solo alla scadenza dello stesso.
Zucchetti SG Srl
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