Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Interessi artt.2749, 2855 c.c.

  • Ermanno Forcucci

    Passignano sul Trasimeno (PG)
    21/09/2015 09:43

    Interessi artt.2749, 2855 c.c.

    Buongiorno,
    e complimenti per questo spazio. Desidererei chiarimenti sul biennio indicato dall'art.2749 c.c. e sulla modalità di trattamento degli interessi in base all'art.2855 c.c.
    Faccio un esempio considerando un credito ipotecario. Data fallimento 10/12/2007 data decorrenza contratto 06/12/1990. Data decreto trasferimento 31/12/2014.
    Triennio ai sensi dell'art.2855: 06/12/2005-06/12/2008
    Pertanto ai fini dell'ammissione:
    PRIVILEGIO IPOTECARIO
    1) Quota capitale residuo debito
    2) Quota interessi corrispettivi delle rate scadute e non pagate dal 06/12/2005-06/12/2008;
    3) Interessi legali dal 07/12/2008 al 31/12/2014
    IN CHIROGRAFO
    1) Quota interessi corrispettivi delle rate scadute e non pagate ante 06/12/2005;
    2) Interessi di mora sulla quota capitale e sulla quota interessi delle rate scadute e non pagate ante 06/12/2005;
    E' corretto? C'è qualche altra tipologia di interessi da ammettere?
    Per quanto riguarda gli interessi relativi ai crediti privilegiati vorrei sapere se il calcolo del biennio avviene con analogia a quanto determinato ai sensi dell'art.2855 c.c.
    Faccio un ulteriore esempio considerando un credito per prestazioni professionali. Data fallimento 10/12/2007 data ultimazione prestazione 05/10/2004 (es. data notula professionista). Il biennio dettato dall'art. 2749 c.c. è quello che va dal 06/10/2006 al 05/10/2008 o quello che va dal 10/12/2005 al 10/12/2007 oppure ancora devo considerare la data di decorrenza del contratto anche in questo caso (cosa che potrebbe comportare difficoltà serie di valutazione)?
    Grazie mille
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/09/2015 19:32

      RE: Interessi artt.2749, 2855 c.c.

      Perfetti i criteri per la determinazione degli interessi generati da crediti ipotecari. Gli stessi criteri valgono anche per gli interessi sui crediti privilegiati per calcolare il biennio, anche se la diversa dizione (anno in corso) nell'art. 2749 c.c. rispetto a quella dell'art. 2855 c.c. (annata in corso) ha indotto qualcuno a pensare che nel primo caso si debba fare riferimento alla data del fallimento, equiparato al pignoramento. A nostro avviso l'anno o l'annata in corso al momento della dichiarazione di fallimento è sempre logicamente riferibile all'anno pendente rispetto al momento iniziale del corso degli interessi, per cui ci sembra corretto il riferimento da lei fatto alla cessazione del rapporto, per cui il biennio è quello che va è quello che va dal 06/10/2006 al 05/10/2008. Per gli interessi successivi, invece la regolamentazione tra privilegiati e ipotecari diverge quanto al tempo, perché, per i crediti assistiti da privilegio generale (quale è quello del professionista), il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente (terzo comma art. 54 l.f., che sul punto ha integrato l'art. 2749 c.c.).
      Zucchetti SG srl