Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Art. 96 l.f.

  • Giuseppe de Filippo

    Torino
    23/09/2015 10:59

    Art. 96 l.f.

    Buongiorno.
    Desidererei ricevere qualche chiarimento sul testo dell'art. 96 comma I l.f.così come modificato dall'art. 6 del d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
    Sembrerebbe che il testo alla luce della modifica intervenuta dovrebbe essere il seguente:
    "Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'art. 93.
    La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione".
    Leggendo il commento sul codice commentato del fallimento (Ipsoa II e III edizione, Lo Cascio) al pari di altri estrapolati da altri codici, sembrerebbe che il terzo periodo sulla riproposizione della domanda in caso di inammissibilità non sia venuto meno, avendo l'art. 6 del d.l. citato soppresso solo il secondo periodo (il decreto è succintamente motivato se sussiste contestazione da parte del curatore sulla domanda proposta) e modificato il primo periodo, lasciando inalterato il terzo (La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione).
    Trattasi di refuso di stampa ?
    E' possibile pertanto che un creditore,la cui domanda tempestiva sia stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 93 comma IV l.f. per difetto di uno dei requisiti di cui al comma III n. 1 (domanda con indicazione di altra procedura), possa ripresentare una domanda tardiva in forza dell'art. 96 comma I terzo periodo ?
    Ringrazio anticipatamente per la risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/09/2015 19:30

      RE: Art. 96 l.f.

      Effettivamente alcuni testi della legge fallimentare non riportano l'inciso sulla possibilità di riproporre le domande dichiarate inammissibili ritenendo che sia stato soppresso dall'art. 6 del decreto correttivo n. 169 del 2007 ed alcuni commentatori recepiscono questa interpretazione (ad es., Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, Padova 2013, 628), ma a noi sembra che il citato art. 6, comma terzo, del d.lgs n. 169 del 2007, dopo aver ricomposto il primo periodo del comma primo dell'art. 96 l.fall. nel senso che "il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'art. 93", ha disposto la soppressione del "secondo periodo del vecchio testo, che era quello che stabiliva che "il decreto è succintamente motivato se sussiste contestazione da parte del curatore sulla domanda proposta". Questa parte della norma sicuramente andava abrogata a seguito della modifica della prima parte, ma a questi primi due periodi ne seguiva un terzo- quello che prevede che "la dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione" e questo periodo- che allora era il terzo e non il secondo contenuto nel primo comma- non è stato toccato dal decreto correttivo, che non aveva motivo di abrogarlo dal momento che non si trovava, né si trova, in una posizione di incompatibilità con la modifica apportata.
      In realtà la presenza o meno di detto inciso non è poi così rilevante perché anche in passato, quando il giudice rigettava una domanda per una delle ipotesi ora espressamente contemplate come cause di inammissibilità, si era pur sempre in presenza di un provvedimento incapace di produrre preclusioni, indipendentemente dalla formula utilizzata; tuttavia la espressa previsione che la dichiarazione di inammissibilità non preclude la successiva riproposizione della domanda, evidentemente in via tardiva, costituisce una utile precisazione idonea ad eliminare qualsiasi dubbio in proposito.
      Va anche ricordato che la pronuncia di inammissibilità è contemplata dall'attuale art. 93, comma quarto, che considera inammissibile la domanda quando sia omesso od assolutamente incerto uno dei requisiti richiesti dai nn. 1, 2 e 3 del terzo comma della stessa norma. Questa sanziona con la inammissibilità solo le ipotesi di mancanza o incertezza dei requisiti elencati nei numeri indicati, ma per l'esigenza di parità di trattamento che deve governare situazioni analoghe, identica regola può essere estesa anche ad altre ipotesi in cui la domanda non può essere accolta per ragioni processuali. In tutti questi casi, quindi, proprio perché manca una decisione sul nerito capace di acquisire carattere di definitività, il creditore può ripresnetare la domanda.
      Zucchetti SG Srl