Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Consucuzione procedure, compensazione ed eventuale inefficacia

  • Giovanni Trapanese

    Ancona
    07/04/2016 17:34

    Consucuzione procedure, compensazione ed eventuale inefficacia

    Gent.mi,

    per un fallimento mio assistito si pone una questione piuttosto particolare.

    La società Alfa presenta una domanda di concordato preventivo che non viene ammesso con successiva dichiarazione di fallimento in consecuzione.

    La stessa società, durante la procedura di concordato e pochi giorni prima della dichiarazione di fallimento, stipula con la Beta S.r.l. una scrittura privata (munita di data certa) con la quale le parti

    a) risolvono il contratto di locazione tra loro in essere, siglato e registrato prima dell'avvio della procedura concordataria;

    b) compensano:
    - il credito di Alfa derivante dai canoni di locazione non corrisposti (taluni scaduti prima dell'avvio dell'iter concordatario, altri scaduti in costanza di procedura) e da una fattura di fornitura sempre anteriore alla procedura concordataria;

    con

    - il debito di Alfa verso Beta derivante da presunti danni che (guardacaso...) vengono quantificati in misura parti pari al credito e portati da una fattura resa addirittura dopo la stipula dell'accordo in questione.

    Ora, al di là del fatto che a mio avviso un simile accordo avrebbe dovuto essere oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 167 L.F. (ma ormai la questione rileva relativamente) ritengo che la compensazione non possa essere oggetto di revocatoria ex art. 67 L.F., perché avvenuta durante la procedura concordataria, non prima.

    Piuttosto l' operazione potrebbe ritenersi inefficace nei confronti del fallimento: il debito per il presunto risarcimento è certamente sorto dopo la domanda concordataria, il credito per i canoni di locazione nasce invece prima, in forza dell'anteriore contratto di locazione.

    Corretto ?

    Mi chiedo però: qual è il presupposto giuridico sulla base del quale agire ? 56 LF. ?

    Grazie come sempre.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/04/2016 19:22

      RE: Consucuzione procedure, compensazione ed eventuale inefficacia

      Situazione molto complessa nella quale non è agevole districarsi, per cui prenda la nostra opinione come una delle tante soluzioni che potrebbero essere offerte.
      Noi partiamo dal concetto che la transazione con compensazione stipulata da Alfa con Beta non abbisognava dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 167 l.f., dato che questa norma trova applicazione una volta aperta la procedura concordataria e non nella fase intermedia tra la presentazione della domanda di concordato e la decisione del tribunale, nella quale, nel caso, detto accorso è intervenuto.
      La presentazione della domanda di concordato, anche se poi la procedura non viene aperta, comporta tuttavia che a quel momento bisogna fare riferimento come inizio del fallimento ai fini della revocatoria dato l'art. 69bis e ai fini dell'applicazione dell'art. 56, richiamato dall'art. 169 che fa riferimento alla data di presentazione della domanda. Di conseguenza, anche a nostro avviso, è difficile parlare di revocatoria, nel mentre avremmo molte perplessità a ritenere inefficace la compensazione tra il credito di Alfa sorto anteriormente alla domanda di concordato ed il controcredito sorto successivamente (ammesso che quest'ultimo dato sia effettivo e dimostrabile) perchè nel concordato non si realizza quella cristallizzazione patrimoniale determinata dal fallimento. Ossia il crediti dei terzi verso l'imprenditore concordatario anteriori alla proposta di concordato sicuramente non possono essere compensati con debiti dello stesso sorti successivamente perché i crediti concorsuali sono inesigibili ai sensi dell'art. 168 e compensarli con debiti successivi altererebbe la par condicio, ma nel caso è il contrario nel senso che è il creeito della società in concordato (poi fallita) che è antecedente ed è il suo debito che è sorto successivamente e che, quindi, dovrebbe essere soddisfatto in prededuzione.
      Da come lei ha descritto la vicenda, a noi sembra che il debito di Alfa sia stato appositamente creato e questa potrebbe essere la via per vanificare la compensazione perché se si riesce a dimostrare la fittizietà di tale credito la compensazione è nulla per simulazione.
      Zucchetti Sg srl