Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

obbligo di deposito delle scritture contabili

  • Paolo Dal Monico

    Vicenza
    19/10/2016 18:26

    obbligo di deposito delle scritture contabili

    Nella sentenza dichiarativa di fallimento il Tribunale, tra le altre cose, ordina al rappresentante legale della fallita, e a chiunque ne sia in possesso, di provvedere al deposito in Cancelleria dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie,...
    Il mio caso è quello in cui le scritture e la documentazione contabile sono presso un commercialista che non le ha riconsegnate alla fallita, non ha risposto alle mie richieste.
    Naturalmente l'assenza delle scritture e dei documenti mi impedisce di operare in modo efficace.
    La mia domanda è quale tipo di azione posso fare per rientrare in possesso delle scritture? Chiedere un ordine di esibizione ex art. 118 cpc? Chiedere di essere autorizzato a servirmi della polizia giudiziaria per eseguire l'ordine già emesso con la sentenza?
    Grazie
    Paolo Dal Monico - Vicenza
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/10/2016 13:24

      RE: obbligo di deposito delle scritture contabili

      Escluderemmo il ricorso all'art. 118 cpc perché questo riguarda l'ordine di ispezione non di esibizione, e, comunque, anche l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 cpc è inapplicabile in quanto esso si inserisce all'interno di un processo. Nel suo caso lei non ha bisogno di un costituirsi il titolo per ottenere la documentazione in quanto ha già l'ordine di consegnare le scritture contenuto nella sentenza di fallimento. poiché questo è genericamente rivolto a chiunque sia in possesso della documentazione, una volta individuato il soggetto detentore, potrebbe chiedere al giudice deòegato un provvedimento di consegna ai sensi dell'art. 25, co. 1, n. 2, anche se a nostro avviso non è indispensabile essendo sufficiente la sentenza.
      Questi titoli sono già titoli giudiziari esecutivi (per cui è inutile pensare ad un ricorso per decreto ingiuntivo per consegna o ad una procedura ex art. 700 cpc), sicchè se il professionista insiste nella sua inerzia può agire in via esecutiva per consegna o rilascio di cosa mobile ai sensi degli art. 605 e segg. cpc.
      In ogni caso si accerti con sicurezza che la documentazione è presso il soggetto che lei presume essere il detentore.
      Zucchetti SG Srl