Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile già fallito in altra società

  • Fabrizio Verdi

    16/06/2016 18:29

    estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile già fallito in altra società

    Salve, gradirei un vostro parere sulla seguente situazione:

    -la società A, con soci illimitatamente responsabili Tizio, Caia e Sempronio, fallisce nel 1996; con la sentenza viene dichiarato il fallimento anche di Tizio; qualche mese dopo il curatore chiede ed ottiene l'estensione del fallimento anche a Caio e a Sempronio (inizialmente non dichiarati falliti, benché risultanti da visura)

    -un anno dopo, il curatore avanza istanza di fallimento contro la società B ed i soci illimitatamente responsabili Tizio, Caia e Mevia. Il Tribunale dichiara il fallimento della società B e della sola Mevia quale unica socia illimitatamente responsabile "ancora non fallita". Dalla motivazione si evince che il Tribunale considerò il curatore stesso come socio e titolare dei 2/3 del capitale sociale di B.

    -il fallimento di B, peraltro, viene iscritto in camera di commercio anche a carico di Tizio e Caia, benché non dichiarati falliti con la relativa sentenza di fallimento;

    -qualche anno più tardi si chiude il fallimento di A, mentre pende ancora quello di B.

    Il punto è: considerato che secondo l'art. 2288 c.c. è escluso di diritto dalla società il socio che sia stato dichiarato fallito, è possibile sostenere che Tizio e Caia, falliti in conseguenza del fallimento della società A, siano fuoriusciti di diritto dalla società B (all'epoca in bonis) e che dunque la sentenza di fallimento di B non abbia avuto effetti estensivi nei loro confronti ex art. 147 l.f.? Altro quesito è: questi effetti estensivi non avrebbero comunque richiesto una espressa dichiarazione di fallimento? In altri termini è concepibile un fallimento dei soci (con conseguente svolgimento della procedura nei loro confronti) "implicito" nella dichiarazione di fallimento della società, senza che vi sia mai una dichiarazione di fallimento, originaria o successiva, degli stessi?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/06/2016 20:20

      RE: estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile già fallito in altra società

      Non vi è dubbio che la dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone determina la sua esclusione di diritto dalla società, ai sensi dell'art. 2288 c.c., sì che gli effetti dell'esclusione risalgono al momento del deposito della sentenza di fallimento. Da questo momento, pertanto, Tizio e Caia erano esclusi di diritto dalla società B.
      Cosa è successo allora, al momento della dichiarazione del fallimento B?
      Saremmo portati ad escludere che il tribunale abbia ritenuto come soci illimitatamente responsabili Mevia per un terzo e per i restanti due terzi il curatore dei fallimenti di Tizio e Caia, già dichiarati falliti quali soci della società A, perché sarebbe un errore troppo grossolano. La tutela bilanciata della società e della massa creditoria del fallimento del socio prevista dall'art. 2288 c.c. si realizza, infatti, da un lato, evitando proprio alla società l'eventualità pregiudizievole di avere il fallimento nella compagine ed inoltre precludendo al fallimento di vendere la quota a terzi in via esecutiva; dall'altro, nel rendere oggetto della massa attiva fallimentare il credito di liquidazione della quota; sicchè la partecipazione del curatore nella compagine sociale, sarebbe contraria all'esclusione di diritto e avrebbe dovuto portare paradossalmente alla dichiarazione di fallimento del curatore.
      Evidentemente il tribunale che ha dichiarato il fallimento della società B e della socia Mevia ha fatto uno dei seguenti discorsi:
      a-ha ritenuto Tizio e Caia non più soci in quanto esclusi dalla società B di diritto a seguito del loro fallimento e non più fallibili, per cui non ha dichiarato il loro fallimento;
      b- ha ritenuto Tizio e Caia non più soci in quanto esclusi dalla società B di diritto a seguito del loro fallimento, ma ancora fallibili in quanto il loro rapporto era cessato da meno di un anno; ciò nonostante non ha dichiarato il loro fallimento in quanto già dichiarati falliti, e un soggetto non può essere assoggettato contemporaneamente a due fallimenti per il principio della collettività oggettiva e soggettiva del fallimento.
      Bisogna allora capire bene il significato della sentenza di fallimento della società B, perché:
      - se ricorre l'ipotesi sub a), Tizio e Caia sono stati irritualmente considerati falliti quali soci della società B, per cui essi nel fallimento degli stessi non potevano essere insinuati i crediti verso la società B e di conseguenza anche la permanenza del fallimento della società B non incide sulla chiusura dei fallimenti personali di Tizio e Caia.
      -se ricorre l'ipotesi sub b), Tizio e Caia è come se fossero stati dichiarati fatti anche nella loro veste di soci della società B, solo che non è stato possibile pronunciare la sentenza essendo già falliti. In tal caso si sarebbero dovuti coordinare i fallimenti personali e societari perché nel passivo di Tizio e Caia entravano a fa parte i debiti sociali di A, i debiti sociali di B e rispettivi debiti personali, ed al pagamento di tutti questi debiti erano destinati i patrimoni dei soci in questione; ciò perché, data la già richiamata collettività e universalità del fallimento, sull'unico patrimonio di Tizio, come su quello di Caia, avrebbero dovuto soddisfarsi, nei limiti di capienza e gradualità, tutti i crediti di cui i falliti rispondevano.
      Anche in questo caso, quindi, la permanenza del fallimento della società B non dovrebbe incidere sulla chiusura dei fallimenti personali di Tizio e Caia dato che nell'ambito della procedura che coinvolgeva il fallimento della società A è stata effettuata la liquidazione dei loro beni per il pagamento anche dei creditori verso la società B. Se, invece, nell'ambito di questa procedura sono stati presi in considerazione solo i crediti della società A e quelli personali dei soci, questo dato o viene considerato come sintomo che nel caso il tribunale che ha dichiarato il fallimento di B non ha inteso dichiarare anche quello di Tizio e Caia perché non più soci fallibili (ipotesi sub a), oppure, se ricorrere l'ipotesi sub b), si è fatto un errore al quale è difficile rimediare, perché, col patrimonio dei soci Tizio e Caia sarebbero stati pagati prima i crediti della società A e personali, e poi ora, ammesso che rimanga qualcosa, verrebbero pagati i debiti della società B; nel qual caso i fallimenti personali dovrebbero restare aperti per partecipare alla soddisfazione, nei limiti del possibile, dei creditori verso B.
      Venendo alla sua ultima domanda, da quanto detto già si deduce che anche nel caso ricorra l'ipotesi sub b) non vi sarebbe un fallimento implicito, ma un fallimento non dichiarato per essere i soci già in stato di fallimento.
      Zucchetti SG srl
      • Fabrizio Verdi

        20/06/2016 17:12

        RE: RE: estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile già fallito in altra società

        Il tribunale ha, nella motivazione della sentenza di fallimento di B, espressamente qualificato il curatore come socio. Condivido il fatto che ciò è sbagliato, visti i principi affermati da Cass. 5449/2015 da voi correttamente riportati, ma tant'è.
        Posso aggiungere che la dichiarazione di fallimento di B è avvenuta dopo che anche i soci già falliti in A (Tizio e Caia) erano comparsi in udienza, quindi diciamo che un contraddittorio con loro c'è stato. Quello che manca però è una loro espressa dichiarazione di fallimento in estensione di B, essendo stata dichiarata fallita solo Mevia in quanto "unico socio non ancora fallito".
        La chiusura del fallimento della società A è avvenuta per riparto dell'attivo. Il decreto di chiusura appare riferirsi peraltro anche al fallimento dei soci.
        Il fallimento della società B è andato avanti e come ho detto tutti gli adempimenti si sono svolti, fino al momento attuale, anche nei confronti dei soci già dichiarati falliti in A (nonostante, come detto, manchi una loro espressa dichiarazione di fallimento in estensione di B e nonostante la chiusura del fallimento A).
        Sarebbe possibile ritenere aderendo alla vostra ipotesi "b" - che, sebbene non potuto dichiarare all'epoca (in quanto già falliti Tizio e Caia per effetto del fallimento di A) vi sia anche un fallimento di Tizio e Caia in estensione di B, che resta in piedi una volta chiuso il fallimento di A? Detto in altri termini superato l'ostacolo legato all'art. 2288 c.c. in quanto la sentenza di fallimento di B veniva emessa prima del decorso di un anno dall'avvenuta esclusione di diritto del socio è superabile anche il dato formale relativo alla mancanza di una espressa dichiarazione di fallimento in estensione di B?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          20/06/2016 19:57

          RE: RE: RE: estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile già fallito in altra società

          E' da presumere che il tribunale che ha dichiarato il fallimento della società B e della socia Mevia abbia, nonostante l'erronea affermazione del ruolo di socio del curatore, voluto presupporre che Tizio e Caia fossero ancora soci fallibili (e lei conferma ora che non era decorso un anno dalla dichiarazione del loro fallimento personale quali soci della società A) e che abbia dichiarato ilo fallimento solo di Mevia in quanto "unico socio non ancora fallito", e non anche, quindi, quello dei soci Tizio e Caia perché già dichiarati falliti.
          Ossia quel riferimento al fallimento di Mevia quale unica socia non ancora fallita, costituisce uno spiraglio interpretativo per ritenere che si sia verificata l'ipotesi sub b), da noi formulata nella precedente risposta. Il che avrebbe dovuto portare, come abbiamo detto, ad una gestione dei fallimenti di Tizio e Caia che comprendeva anche i debiti della società B, in quanto questi erano soci illimitatamente responsabili della società A ma anche della società B.
          Se, come pare di capire, non è stato seguito questo percorso, dal punto di vista operativo è da verificare se nei fallimenti di Tizio e Caia vi è ancora dell'attivo da liquidare o ripartire, perché in caso negativo, probabilmente converrebbe optare per la soluzione sub a), con conseguente chiusura dei fallimenti personali, facendo rettificare l'iscrizione nel registro delle imprese che ha collegato il fallimento degli stessi anche a quello di B; tanto la continuazione delle procedure di costoro non sarebbe di alcuna utilità per i creditori di B e foriera solo di eventuali potenziali pretese dei creditori di B, per essere stato il patrimonio dei soci di B destinato alla soddisfazione soltanto dei creditori di A.
          Zucchetti SG srl
          • Fabrizio Verdi

            20/06/2016 20:57

            RE: RE: RE: RE: estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile già fallito in altra società

            Il fatto è che vi è ancora dell'attivo da liquidare e ripartire, per quanto riguarda i soci. Non è chiaro, quindi, perché sia stato chiuso il primo fallimento per riparto finale dell'attivo. Probabilmente la ragione sta nel fatto che Tizio e Caia (falliti nel primo fallimento) erano comproprietari di quote di un bene appartenente anche a Mevia (fallita nel secondo), quindi per la liquidazione di tale cespite si è andati avanti, unitariamente, nell'ambito della seconda procedura fallimentare, chiudendo la prima.


            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              21/06/2016 20:29

              RE: RE: RE: RE: RE: estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile già fallito in altra società

              Prospettazione probabile la sua che riporta la questione all'ipotesi sub b), da noi fatta fin dall'inizio. Rimane il fatto che, se abbiamo ben capito, la quota di competenza di Tizio e Caia sull'immobile dei tre soci- Tizio, Caia e Mevia- non è stato utilizzato per il pagamento dei creditori della società A, per cui la chiusura di questo fallimento si giustificherebbe solo ove i creditori fossero stati integralmente soddisfatti. Se non è stato così, la chiusura del fallimento dei soci di A, contestualmente alla chiusura del fallimento sociale, sarebbe un'altra anomalia in quanto verrebbe chiuso il fallimento dei soci con presenza di attivo, sebbene i creditori sociali non siano stati integralmente soddisfatti.
              In ogni caso, per quanto detto nella prima risposta parlando dell'ipotesi b), a nostro avviso comunque dovrebbero rimanere aperti i fallimento di Tizio e Caia nell'ambito del fallimento della società B, visto che i creditori di quest'ultima non hanno partecipato al passivo dei fallimenti dei soci gestiti nell'ambito del fallimento A.
              Zucchetti SG Srl