Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

ammissione gratuito patrocinio

  • Franco Quattrocchi

    Siracusa
    08/02/2017 09:38

    ammissione gratuito patrocinio

    In caso di costituzione della curatela ammessa a gratuito in giudizio di opposizione definito di cui non è stata richiesta la liquidazione, ove si riapra il fallimento, a suo tempo chiuso per mancanza di attivo, a seguito di sopravvenienza, appunto, di attivo, è possibile rinunciare al gratuito e chiedere la liquidazione all'ufficio fallimentare? sommessamente penserei di si alla luce dell'art.112 D.l. 115/2002 lettera D ritenendo che la ratio sia quella di non gravare lo Stato di costi.
    Grazie per l'attenzione che vorrete prestare.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/02/2017 20:23

      RE: ammissione gratuito patrocinio

      Deduzione corretta. Invero, l'art. 144 del DPR n. 115 del 2002 prevede che "nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio". Basta quindi il decreto del giudice delegato per essere ammessi, nei casi indicati, al gratuito patrocinio, che dura fin quando non venga revocato dal giudice della causa., a norma dell'art. 136, stesso DPR, che al primo comma prevede che "Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione"; ovviamente, qualora sia parte un fallimento, il mutamento delle condizioni reddituali riguarda il mutamento della situazione dell'attivo, che deve essere fatto presente dal curatore al giudice che procede perché possa provvedere alla revoca.
      Nulla cambia per il fatto che l'incremento dell'attivo sia avvenuto nel fallimento riaperto, perché questo costituisce, secondo la dottrina e giurisprudenza largamente prevalenti, la prosecuzione della procedura fallimentare precedentemente chiusa.
      Zucchetti SG srl