Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

RIPARTO

  • Luca Cesaroni

    Bergamo
    17/11/2023 08:31

    RIPARTO

    Spett.le Fallco,
    dovrei procedere al riparto finale per un concordato preventivo ex LF.
    L'attivo è suddiviso in massa mobiliare, massa immobiliare (n. 7 lotti).
    4 dei 7 lotti sono gravati da ipoteche mentre i restanti 3 lotti non hanno alcun creditore ipotecario/speciale.
    La massa realizzata per i suddetti 3 lotti liberi da gravami andrà ripartita in % sull'attivo tra massa mobiliare e immobiliare, corretto?
    Ringraziando anticipatamente.
    Cordiali saluti.

    Luca
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/11/2023 20:06

      RE: RIPARTO

      Nei concordati gli atti distributivi, che costituiscono attuazione del piano concordatario, sono retti da quanto previsto nella proposta e nel piano omologati. Pertanto, bisogna vedere in primo luogo, se i creditori ipotecari vanno pagati per intero o pro quota. Allo scopo va esaminato se è stata fatta la stima di cui al secondo comma dell'art. 160 l. fall., giàcche in caso negativo vanno pagati per intero anche se il ricavato dai beni gravati non è sufficiente e in caso positivo tali creditori per la parte incapiente passano al chirografo e, quindi partecipano come tali sul ricavato degli altri beni; eguale valutazione va fatta per i creditori privilegiati, sembrando difficile che non vi siano creditori di questo tipo, infine va valutato se sono state fatte classi tra i creditori.
      Come vede , in mancanza di questi elementi, non è possibile dare una risposta alla sua domanda in quanto gli accertamenti indicati condizionano la distribuzione anche dei beni non gravati.
      Zucchetti SG srl
      • Luca Cesaroni

        Bergamo
        18/11/2023 16:12

        RE: RE: RIPARTO

        Ringrazio per l'immediato riscontro.
        Purtroppo la Procedura, avendo già informato i creditori, non dovrebbe essere in grado di pagare integralmente i privilegiati e quindi in maniera assoluta i chirografari.
        Alla luce di quanto sopra i creditori ipotecari, con la cessione dei beni immobili su cui grava l'ipoteca sono stati soddisfatti con il realizzo del bene al netto delle spese direttamente e direttamente imputabili.
        il mio dubbio riguarda quei tre beni venduti su cui non erano iscritti ne ipoteche ne gravami se non la sentenza stessa di concordato.
        Quanto realizzato andrebbe distribuito:
        1 - nei confronti di tutte le masse (immobiliare e mobiliare) in percentuale sull'attivo realizzato;
        2 - nei confronti dei creditori immobiliari seppur già soddisfatti con il realizzo delle diverse masse;
        3 - nei confronti dei creditoi mobiliari.

        Il CP è senza classi e i creditori ipotecari non soddisfatti integralmente hanno sottoscritto una liberatoria per la parte incapiente degradata al chirografo.
        Personalmente, vista la particolarità della Procedura, sarei per distribuire il realizzato delle masse libere nei confronti di tutte le masse (immobiliare e mobiliare) in percentuale sull'attivo realizzato.
        Cordiali saluti.

        Luca
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          20/11/2023 12:38

          RE: RE: RE: RIPARTO

          Come abbiamo cercato di dire nella precedente risposta, trattandosi di riparto in un concordato preventivo e non in un fallimento, non è lei che con lo stato passivo in mano individua i creditori soddisfare, ma deve tenere conto di cosa prevede la proposta concordataria omologata. Esclusi i creditori ipotecari in quanto in parte soddisfatti con il ricavato dei beni gravati e per il resto rinunciatari al credito, rimangono gli altri creditori da pagare nelle percentuali fissate nella proposta e una massa immobiliare da distribuire.
          Presumibilmente la proposta contemplerà il pagamento dei creditori privilegiati prima di quelli chirografari e il pagamento dei privilegiati secondo l'ordine ei privilegi, vigendo nei concordati regolati dalla legge fallimentare il principio della priorità assoluta, per il quale nulla può essere attribuito ad un creditore di grado inferiore se non è stato integralmente soddisfatto quello di grado anteriore. E qui entrano in gioco eventuali stime dei beni per soddisfare i privilegiati in modo parziale con riferimento ai beni gravati dal privilegio; ad esempio se esistono, come probabilmente esisteranno, dei privilegiati mobiliari, speciali o generali, la mancanza di stima circa la inesistenza o l'entità dei beni mobili oggetto del privilegio, comporta che detti creditori dovranno essere soddisfatti per intero, anche con il ricavato immobiliare, seguendo la graduatoria di legge. Pertanto, se non è stata fatta alcuna stima, pur con i dubbi derivanti dalla mancata esatta conoscenza della fattispecie, dovrebbe distribuire l'attivo, anche se immobiliare, prima ai privilegiati seguendo l'ordine di legge e, se rimane qualcosa, soddisfare i chirografari in proporzione.
          Ripetiamo questa è una delle soluzioni, ma le varianti, non a nostra conoscenza, sono tante, come si è cercato di dire e la soluzione potrebbe mutare.
          Zucchetti SG srl