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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
vendita beni mobili registrati
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Pierdamiano Dima
Strongoli (KR)29/06/2011 12:41vendita beni mobili registrati
salve, poichè dall'inventario sono stati rinvenute tre automezzi e poichè è stata già notificata sentenza di fallimento al Pra dove risulta l'iscrizione del fermo amministrativo su tutti i veicoli la domanda è: Posso procedere alla vendita private dei suddetti autoveicoli ?
nel momento in cui li vendo visto che c'è il fermo amministrativo come procedere ?
grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/06/2011 20:26RE: vendita beni mobili registrati
Come abbiamo già detto in altra occasione, il fermo amministrativo è un provvedimento di autotutela cautelare intrinsecamente provvisoria, attuato in garanzia dell'integrale pagamento delle somme dovute e delle spese di notifica; infatti, qualora il contribuente paghi quanto sopra, il concessionario, entro venti giorni dal pagamento ne dà comunicazione alla competente direzione regionale delle entrate, che nei successivi venti giorni emette un provvedimento di revoca del fermo inviandolo al contribuente e può essere effettuata la cancellazione dell'iscrizione del fermo a cura del contribuente stesso, previa esibizione del provvedimento di revoca del fermo e dietro versamento presso le casse dell'ACI sia delle spese di iscrizione che di quelle di cancellazione, nelle misure determinate dall'art. 1 della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1994 e successive modificazioni; e il veicolo, se è stato sottoposto a custodia ai sensi dell'art. 5, comma 3, viene restituito al contribuente subordinatamente al pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese di custodia.
Se così è, deve ritenersi che la misura amministrativa (cautelare o esecutiva) perda effetto per il disposto dell'art. 51 l.f., che colpisce anche le misure cautelari, preparatorie all'espropriazione di iniziativa individuale.
In materia non risultano precedenti specifici, ma è stato comunque affermato (anche se ad altri fini) che "una volta dichiarato il fallimento, poiché a norma dell'art. 51 l. fall., non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva, l'amministrazione non può più disporre il fermo amministrativo delle somme di cui è creditrice, sicché…" (App. Napoli, 21 ottobre 1992, ripresa in termini, più di recente, da T.A.R. Lazio Roma, 11 ottobre 2004, n. 10683).
Più aderente alla fattispecie da lei prospettata è una sentenza della Cassazione del 3 settembre 1996, n. 8053, che con riferimento al fermo amministrativo di cui all'art. 69 comma 6 r.d. n. 2440 del 1923 (in forza del quale un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragioni di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni può disporre il fermo con conseguente sospensione del pagamento del proprio debito in attesa del provvedimento definitivo), ha affermato la natura cautelare di questo fermo precisando che "così come vengono privati di efficacia i provvedimenti cautelari legittimamente ottenuti prima dell'apertura del fallimento e sono ad origine privi di efficacia quelli emessi nel corso della stessa procedura, identicamente lo stesso regime si estende alle situazioni espresse in forme di autotutela per il singolo creditore, salvo rimanendo quelle forme di autotutela che lo stesso ordinamento settoriale del concorso prevede e conserva…. Tra la specialità amministrativa e la specialità concorsuale, decisa prevalenza deve essere data a quest'ultima (la quale trova unica e globale applicazione nella specie), una volta ritenuto che il rapporto originario sia ridotto alle situazioni giuridiche soggettive reciproche, regolate dalla disciplina del concorso, disciplina che si estende necessariamente ai mezzi direttamente o indirettamente satisfattivi delle situazioni giuridiche soggettive".
In quel caso la Corte, in conseguenza di quanto sopra richiamato, aveva ritenuto che il giudice ordinario, adito dalla curatela, non era condizionato nella sua pronuncia dal provvedimento amministrativo cautelare, e poteva provvedere all'eventuale condanna al pagamento della p.a., se ed in quanto esistevano i presupposti di un credito certo ed esigibile del fallito; nel caso in esame, deve ritenersi che i beni oggetto del fermo possano essere liberamente alienati dagli organi fallimentari, preventivamente ottenendo, attraverso la produzione della sentenza di fallimento la cancellazione dell'iscrizione del fermo (o, in caso di rifiuto, un eventuale provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inefficacia del fermo).
Zucchetti Sg Srl
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