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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Comitato dei creditori. Concordato Preventivo.
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FARNETI & ASSOCIATI S.T.P. S.R.L. UNIPERSONALE
Rimini27/01/2011 16:29Comitato dei creditori. Concordato Preventivo.
E' sufficiente comunicare con il comitato dei creditori a mezzo Pec del mittente o mediante fax? Nel concordato preventivo, il comitato dei creditori è nominato dal Tribunale nel decreto di omologa del quale il Commissario Giudiziale notizia i creditori. Il liquidatore giudiziale è obbligato a convocare il comitato al fine di designare il Presidente? Se i componenti del comitato non ottemperano, può proporre lui un nominativo o farlo designare al Giudice delegato? Oppure procede richiedendo pareri/autorizzazioni a tutti i membri? Ovvero si rivolge, per ogni autorizzazione, al Giudice delegato per "inerzia" del C.d.c.? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/01/2011 20:31RE: Comitato dei creditori. Concordato Preventivo.
La normativa fallimentare nulla precisa circa i mezzi di comunicazione che può usare il liquidatore, ma in più occasione ammette l'utilizzo del fax e della posta elettronica (cfr. art. 92) per le comunicazioni del curatore. A maggior ragione può essere, q nostro parare utilizzata la PEC (acronimo di Posta Elettronica Certificata).
Questo, infatti, è il nuovo sistema attraverso il quale è possibile inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno come stabilito dal DPR 11 Febbraio 2005 n.68. Il sistema si basa su quello di posta elettronica "tradizionale", ma in più ha delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell'invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario, per cui assume lo stesso valore legale della raccomandata con la ricevuta di ritorno con attestazione dell'orario esatto di spedizione e garantisce, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.
Effettivamente il comitato dei creditori è nominato dal tribunale nel decreto di omologa del concordato con cessione di beni e l'art. 182 chiarisce che a tale organo si applicano gli artt. 40 e 41 in quanto compatibili.
Il liquidatore deve quindi, giusto il disposto dell'art. 40 procedere alla prima convocazione per la nomina del presidente, in quanto questa parte della norma è pienamente compatibile con la liquidazione concordataria.
Nel caso il comitato non provveda, si versa in un caso di inerzia che, in materia fallimentare legittima il ricorso ai poteri sostitutivi del g.d. a norma del terzo comma dell'art. 41. Avremmo più di qualche dubbio circa la compatibilità (e quindi l'applicazione) di tale sistema alla concordato, perché dopo l'omologa, il g.d. ha la ridotta funzione di recepire eventuali comunicazioni del commissario sui fatti potenzialmente pregiudizievoli per i creditori (art. 185), per cui sembra difficle che egli si possa sostituirsi attivamente al comitato dei creditori, come nel corso del fallimento. Tuttavia guardando i richiami normativi contenuti nell'art. 182, si vede come al g.d. siano stati comunque lasciati poteri di vigilanza e di controllo, posto che può proporre la revoca del liquidatore, (art. 37), può autorizzare l'azione di responsabilità contro il liquidatore revocato (art.38), è il destinatario del rendiconto (art. 116), può sospendere la vendita (art. 108), e da tutto ciò si può anche dedurre che non vi sia una netta incompatibilità a svolgere anche le funzioni sostitutive del comitato dei creditori, così come nel fallimento.
Zucchetti SG Srl
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