Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Recupero crediti

  • Pierdamiano Dima

    Strongoli (KR)
    17/06/2011 13:10

    Recupero crediti

    Salve
    se dalla contabilità emerge un credito di 30.000,00 per vendita di mobili dalla società fallita ad una ditta individuale, e nei documenti ho trovato la fattura di vendita con allegato un contratto di fornitura relativo alla fattura stessa con condizioni di pagamento che iniziano a decorrere dal 01.09.2011, io in qualità di curatore posso avere subito quel credito o devo rispettare le date di pagamento che ci sono nel contratto di fornitura?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/06/2011 20:38

      RE: Recupero crediti

      Deve rispettare la data stabilita. Si tratta, infatti, di un credito della curatela, per il quale non vale, come per i crediti verso il fallito, il principio della scadenza contestuale alla dichiarazione di fallimento posto dall'art. 55.
      Zucchetti Sg Srl
      • Pierdamiano Dima

        Strongoli (KR)
        15/07/2011 13:55

        RE: RE: Recupero crediti

        Si tratta di un contratto scritto tra le parti e cioe societa fallita e acquirente non registrato che prevede il primo pagamento al 01/09/2011 e l'ultimo a 2 dal primo ... Premetto che si tratta di vendita di merci posso dichiarare l'inefficacia del contratto e far pagare subito? Il giudice mi ha detti che non possiamo aspettare 2 anni per incassare questa somma di 30.000,00 . Come devo comportarmi affinche io possa incassare questa cifra?
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          15/07/2011 16:25

          RE: RE: RE: Recupero crediti

          Come abbiamo già detto nella precedente risposta lei deve rispettare le date fissate.
          Invero, il contratto in questione non può essere sciolto perché la prestazione da parte del fallito (trasferimento proprietà e consegna merce) è stata già effettuata, per cui non può trovare applicazione la disciplina sui contratti pendenti di cui agli artt. 72 e segg. Per questo motivo avevamo detto che lei si trova a gestire un credito del fallito (ossia non si trova davanti ad un contratto pendente) che ha determinate scadenze che lei non può cambiare unilateralmente (ovviamente d'accordo si può fare tutto).
          Lei parla di inefficacia del contratto, ma per arrivare a questo risultato dovrebbe promuovere una azione revocatoria, su cui non possiamo pronunciarci non avendo elementi per dire se sia proponibile. In ogni caso la dichiarazione di inefficacia del contratto non porta, come lei prospetta il pagamento immediato del prezzo; al contrario dichiarato inefficace il contratto l'acquirente dovrebbe restituire la merce acquistata e non sarebbe più tenuto al pagamento del prezzo. In questo caso, se l'acquirente soccombente in revocatoria non è in grado di restituire la merce si potrebbe chiedere una somma equivalente, ma, considerati i tempi della giustizia, il raggiungimento di questo risultato (ammesso che ricorrano i requisiti per una revocatoria) richiederebbe sicuramente più di due anni.
          Conviene, in sostanza rispettare le scadenze contrattuali e, per avere subito la somma, potrebbe cercare qualcuno cui cedere il credito o fare qualche operazione di anticipazione bancaria su fattura, e seguire altre vie del genere.
          Zucchetti SG Srl