Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Domanda di insinuazione Finanziamento COVID-19

  • Antonio Spadaccini

    Francavilla al Mare (CH)
    12/02/2024 10:10

    Domanda di insinuazione Finanziamento COVID-19

    Buongiorno,
    si richiede un parere in merito alla surroga del finanziamento COVID-19
    Per la precisione è stata presentata una domanda di insinuazione in privilegio nel rango di spettanza, dell'importo residuale del Finanziamento COVID-19 da parte di un Istituto di Credito Bancario.

    Il suddetto credito è stato ammesso dal G.D. nella categoria chirografari, in quanto il privilegio richiesto può essere riconosciuto, una volta escussa la garanzia, unicamente al Fondo di Garanzia, mediante surroga, ai sensi dell'art. 115 L.F. , come disposto oltretutto dall'art. 8 bis del D.L. n./2015, conv. dalla L.n.33/2015 e dalle ultime sentenze della Corte di Cassazione (Sentenza n.2664 del 30 gennaio 2019 e n.650 del 9 marzo 2020).

    Nel caso in cui il Fondo di Garanzia dovesse presentare la propria domanda di insinuazione, come bisogna comportarsi riguardo al credito ammesso nel rango chirografo dell'Istituto di credito?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/02/2024 20:13

      RE: Domanda di insinuazione Finanziamento COVID-19

      Corretto il provvedimento di esclusione del privilegio per il credito della banca, spettando il privilegio al Fondo di Garanzia una volta escusso, anche se a nostro parere, più volte espresso in questo Forum, quando questo evento avverrà, il Fondo non potrà semplicemente surrogandosi ai sensi dell'art. 115, comma 2, l. fall. 8come indicato nel provvedimento riportato), ma dovrebbe presentare un apposita domanda di insinuazione in quanto il surrogante non chiede soltanto di sostituirsi al surrogato nella medesima posizione chirografaria a questi attribuita nel passivo ma di subentrare al suo posto con collocazione privilegiata, su cui deve pronunciarsi il giudice delegato, che in precedenza non ha avuto modo di esaminare tale aspetto.
      Abbiamo fatto questa precisazione perché diverse sono le risposte da dare alla sua domanda a seconda del sistema che si segue. Se si ritiene sufficiente la surroga ex art. 115, comma 2, e questa viene presentata dal Fondo, è il curatore che provvede alla correzione formale dello stato passivo, per cui ammette allo stesso in privilegio il Fondo e esclude il credito della banca per pari importo. Se invece si fa ricorso all'insinuazione, il curatore perde questi poteri di modifica dello stato passivo per cui o la banca già ammessa rinuncia al credito per la parte saldata dal Fondo, oppure, in mancanza, il curatore deve promuovere un giudizio di revocazione del credito della banca ammesso che, alla luce della nuova documentazione prodotta dal Fondo che si è insinuato, non è più creditore per l'importo riscosso. Normalmente non vi è bisogno di arrivare a tanto in quanto la banca, eventualmente a seguito di sollecito del curatore, presenta la rinuncia.
      Zucchetti SG srl