Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

PAGAMENTO CREDITI PREDEDUCIBILI

  • Loredana Faccenda

    Campobasso
    04/09/2023 17:05

    PAGAMENTO CREDITI PREDEDUCIBILI

    Ringraziandovi anticipatamente per il prezioso contributo vi chiedo quanto segue.
    In merito al pagamento dei crediti prededucibili mi trovo a dover gestire al fine dei pagamenti/accantonamenti la seguente situazione in ordine ai crediti prededucibili, premesso di aver già pagato il campione con i primi realizzi, e che non ci sono altre spese maturande:
    - attivo 50;
    1- crediti ammessi al passivo in prededuzione ex 111 comma 2 L.F. e 2751 bis comma 2 (derivanti da precedente concordato per compensi professionisti) 100;
    2- crediti per spese di giustizia maturate in costanza di fallimento (legali incaricati dal curatore per azioni varie e CTU) 35;
    - compenso curatore 10;
    - imposta di registro per atti del curatore 4.
    Pertanto attesa l'incapienza dell'attivo, fermo restando l'accantonamento per compenso curatore entro la percentuale minima di legge, occorrerà procedere ad una graduazione e soddisfazione parziale con un riparto "virtuale" e chiedo se i crediti art. 111 c. 2 e 2751 bis sia quelli ammessi al passivo derivanti da prededente concordato, sia quelli maturati durante il fallimento vadano collocati sullo stesso piano o al contrario i secondi vadano soddisfatti prioritariamente in quanto spese di giustizia ?
    Ovvero potremo avere:
    - acc.to per spese maturande (compenso curtore) 10
    - 40 ripartiti proporzionalmente tra sub 1 e sub 2,
    oppure
    - acc.to per spese maturande (compenso curtore) 10
    soddisfo integrale sub 2
    pagamento integrale imposta di registro
    e quanto residua ripartito proporzionalmente su sub 1
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/09/2023 13:08

      RE: PAGAMENTO CREDITI PREDEDUCIBILI

      La graduazione da effettuare tra prededuzioni è "comandata" dall'ammissione al passivo, dichiarato definitivo, per cui corretta o errata che sia tale ammissione è ad essa che si deve fare riferimento. Seguendo tale linea al primo posto vanno considerati i crediti per spese di giustizia per 35 e quello per compenso curatore per 10, sicchè, accantonato questo ultimo importo, le residue 40 vanno primariamente distribuite ai creditori di cui al n. 2 del suo elenco. Dopo le spese di giustizia vengono i crediti professionale di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., al cui pagamento va destinato il residuo (di 5) e, successivamente il credito per imposta di registro, che gode del privilegio speciale di grado settimo, che ovviamente non troverà capienza.
      Zucchetti SG srl
    • Loredana Faccenda

      Campobasso
      05/09/2023 14:56

      RE: PAGAMENTO CREDITI PREDEDUCIBILI

      Grazie molte
      Quindi se ho capito bene i crediti 2751 bis c 2 maturati per incarichi endofallimentari hanno la priorità sui crediti 2751 bis c 2 ammessi al passivo con il medesimo privilegio della prededuzione 111 ma afferenti il precedente periodo concordatario pre fallimentare ?

      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        05/09/2023 18:33

        RE: RE: PAGAMENTO CREDITI PREDEDUCIBILI

        Non a caso abbiamo detto nella precedente risposta che la graduazione è "comandata" dagli esiti dello stato passivo e lei ha detto nella precedente domanda che i crediti sub 2 sono "crediti per spese di giustizia maturate in costanza di fallimento", per cui noi li abbiamo accumunati con quello del curatore, che è configurabile come spesa di giustizia. Considerazione rafforzata, oltre che dalla espressa sua dizione, dal fatto che lei spiega che si tratta di spese di spesa per "legali incaricati dal curatore per azioni varie e CTU"; il fatto che invece quelli di cui al n. 1 siano stati ammessi al passivo come crediti "derivanti da precedente concordato per compensi professionisti", ci ha fatto pensare che si trattasse di incaricati dal debitore per lo svolgimento di prestazioni funzionali all'accesso al concordato o per altra attività, per cui ad essi è stato riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., che è posticipato rispetto a quello per spese di giustizia. .
        La qualificazione data nello stato passivo non impugnato, impedisce una diversa qualificazione. Se invece, nello stato passivo si è parlato soltanto di prededuzione senza ulteriore qualificazione la questione va rivista alla luce della esatta prestazione chiesta ai professionisti su incarico di chi.
        Zucchetti SG srl
        • Loredana Faccenda

          Campobasso
          14/09/2023 19:06

          RE: RE: RE: PAGAMENTO CREDITI PREDEDUCIBILI

          i crediti ammessi al passivo del caso di specie, derivanti da precedente concordato in consecutio, sono stati ammessi in prededuzione ex art. 111 c. 2 e con privilegio 2751 bis comma 2; pertanto, chiedo, concorrerebbero con i crediti della massa sorti durante il fallimento ovvero con quelli dei legali e tecnici incaricati dal curatore?
          grazie
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            16/09/2023 12:54

            RE: RE: RE: RE: PAGAMENTO CREDITI PREDEDUCIBILI

            Sia quelle contratte in corso di concordato che successivamente nel fallimento sono spese delle relative procedure che godono della prededuzione a norma del secondo comma dell'art. 111 l. fall., per cui non è possibile fare tra le stesse una differenziazione in base al tempo della loro insorgenza. Se l'attivo disponibile non è sufficiente per il pagamento di tutte le prededuzioni si effettua una graduazione tra le stesse in relazione ali rispettivi privilegi di cui godrebbero ove non fossero prededucibili o chirografari, giusto il disposto dell'ult. comma dell'art. 111 bis l. fall. e questa è l'unica distinzione che può essere fatta.
            Zucchetti Sg srl