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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
inefficacia delle ipoteche iscritte dopo il pignoramento immobiliare ex art. 2916 cc
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Silvia Pavanello
Milano02/12/2017 11:15inefficacia delle ipoteche iscritte dopo il pignoramento immobiliare ex art. 2916 cc
Buongiorno.
In ambito concorsuale è applicabile l'art. 2916 cc , per le ipoteche iscritte dopo il pignoramento immobiliare ( esecuzione ordinaria immobiliare ante procedura concorsuale) ? se si, i creditori ipotecari che hanno iscritto in Conservatoria ipoteca, "dopo" il pignoramento immobiliare ( e prima della procedura concorsuale) possono / devono ritenersi chirografari in ambito concorsuale ?
Quali sono gli orientamenti di dottrina, giurisprudenza e la prassi dei Tribunali fallimentari in questo caso ?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/12/2017 20:02RE: inefficacia delle ipoteche iscritte dopo il pignoramento immobiliare ex art. 2916 cc
La giurisprudenza della S. Corte è pacifica nel ritenere che , nella fattispecie ipotizzata in cui un creditore iscriva ipoteca su un immobile dopo la trascrizione del pignoramento e poi intervenga il fallimento del debitore, permangono gli effetti sostanziali del pignoramento.
La questione ovviamente non si pone nel caso in cui il curatore decida di proseguire l'esecuzione in corso perché, in tal caso egli subentra nella posizione del creditore pignorante.
Si pone, invece, nel caso in cui il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, per cui la procedura individuale non proseguita dal curatore per sua scelta, nè proseguibile dal creditore istante, per il divieto di cui all'art. 51 l.fall., diventa improcedibile. La Cassazione (Cass.l 04/12/2012, n.21758; Cass. 02/12/2010, n. 24442; Cass. 16/07/2005 n. 15103; Cass. 24/09/2002, n. 13865; Cass. 15/04/1999, n. 3729, ecc.. ha affermato che anche in questo caso la mancata prosecuzione della espropriazione immobiliare, pendente all'atto della dichiarazione di fallimento, da parte del curatore non impedisce la conservazione degli effetti sostanziali del pignoramento i quali permangono quale causa ostativa al riconoscimento dei privilegi ipotecari acquisiti dopo la trascrizione del pignoramento.
Ciò perché- spiega la Corte- "nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, a norma della L. Fall., art.107, il curatore si sostituisce al creditore istante, e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione". Pertanto, ove anche il curatore opti per una scelta diversa e la procedura individuale diventi improcedibile, tale improcedibilità "non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento (tra cui quello, stabilito dall'art. 2916 c.c., in base al quale nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento), purché però, nel frattempo, non sia sopravvenuta una causa di inefficacia del pignoramento stesso, la quale, benché non dichiarata dal giudice dell'esecuzione all'epoca della dichiarazione di fallimento, opera ex tunc ed automaticamente". (Cass. n. 24442/2010, che ha ammesso al passivo privilegiato il creditore e così riconosciuto l'efficacia verso la massa dell'ipoteca iscritta dopo il pignoramento, affetto da inefficacia per non essere stata depositata nella relativa procedura la documentazione ipocatastale ai sensi dell'art. 567 c.p.c.).
A meno che, quindi, non ricorra una ipotesi di inefficacia ex tunc del pignoramento, la iscrizione ipotecaria successiva alla trascrizione del fallimento è inopponibile anche alla massa dei creditori dl fallimento successivamente dichiarato dello stesso debitore, sia che il curatore abbia scelto di proseguire il procedimento esecutivo sostituendosi al creditore pignorante ai sensi del sesto comma dell'art. 106 l.f, sia che abbia preferito seguire altre strade e il procedimento esecutivo sia stato dichiarato improcedibile; di conseguenza quel creditore ipotecario potrà essere ammesso al passivo, ma in via chirografaria.
Zucchetti SG srl
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