Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

conti correnti bancari - pignoramento presso terzi

  • Rossella Roncagliolo

    SARZANA (SP)
    23/04/2017 17:12

    conti correnti bancari - pignoramento presso terzi

    Buonasera, sono curatore di un fallimento in cui ci sono due conti correnti con saldo positivo ma pignorati da terzi.
    la banca mi ha fatto sapere che renderà disponibili le somme solo dietro provvedimento del giudice dell'esecuzione che preveda l'inefficacia dei pignoramenti per intervenuto fallimento.
    Relativamente ad un solo conto dei due, c'è stato un provvedimento del giudice dell'esecuzzione di assegnazione di somme nella stessa data in cui è stata depositata la sentenza fallimento in cancelleria. Le somme non state pagate a creditore procedente.
    A mio parere le banche dovrebbero rendere disponibili le somme senza provvedimento del giudice in quanto sufficiente la senteza di fallimento.

    grazie per la collaborazione

    Cordiali saluti

    dott.ssa Rossella Roncagliolo
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/04/2017 19:47

      RE: conti correnti bancari - pignoramento presso terzi

      Nel caso il creditore procedente A ha effettuato un pignoramento presso terzi (la banca B) delle somme che questa, in base alle risultanze del conto corrente, deve a C, ora dichiarato fallito. Si tratta, quindi, di una esecuzione in danno di C- anche se il pignoramento è intervenuto presso un terzo- per cui questa è esecuzione più che inefficace è improcedibile o improseguibile, a norma dell'art. 51 l.f.. Correttamente, quindi la banca, che con il pignoramento ha subito una ingiunzione di non disporre delle somme risultanti dal conto corrente, vuole un provvedimento del giudice dell'esecuzione che dichiari la improcedibilità dell'esecuzione, e solo all'esito di questo provvedimento metterà a disposizione della curatela il saldo attivo del conto.
      Anche quelle del conto in cui vi è stata assegnazione dato che, seppur si consideri questo provvedimento anteriore al fallimento, lo stesso non ha ancora trovato esecuzione, nel senso che il pagamento non è stato effettuato.
      Orbene, la S.C. ha ripetutamente affermato (Cass. 31/03/2011, n. 7508; Cass. 14/03/2011, n. 5994; Cass. 26/01/2006, n. 1544; Cass. 14/02/ 2000 n. 1611, ecc. ), che "In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi (C), il pagamento eseguito dal terzo debitore (B) in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione (A) del credito pignorato a norma dell'art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l. fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L'assegnazione, infatti, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, in quanto, avendo essa luogo "salvo esazione", l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che è al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere ricollegata l'efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell'inefficacia.
      Zucchetti SG srl