Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

AMMISSIONE AL PASSIVO

  • Adele Labruna

    Verona
    03/10/2017 11:03

    AMMISSIONE AL PASSIVO

    Buongiorno,
    un creditore per essere ammesso al passivo ha prodotto solo un assegno privo di data in base al quale, però, è stato emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Il solo assegno legittima l'ammissione al passivo? Il creditore è un professionista. Qualora bastasse solo l'assegno, il credito andrebbe ammesso al chirografo, non potendo risalire alla data delle prestazioni, né se la cifra si riferisse solo a compensi e non anche ad iva, spese, ... E' corretto?
    Inoltre viene richiesta l'imposta di bollo e la sanzione pagata all'Agenzia delle Entrate per l'emissione dell'assegno non datato. E' da riconoscere sempre al chirografo?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/10/2017 20:06

      RE: AMMISSIONE AL PASSIVO

      E' pacifico che l'assegno bancario privo di data di emissione è nullo ex art. 2, comma 1, del r.d. n. 1736 del 1933, in quanto privo di uno dei requisiti fondamentali che deve possedere un assegno, ma tuttavia vale come promessa di pagamento, la quale non è assistita da quegli strumenti di "pressione" che invece prevede la legge per i titoli esecutivi (appunto l'esecutività, l'elevazione del protesto, etc.). (da ult. cfr. Cass. 11/10/2016, n. 20449; conf. Cass. 4804/2006, 4368/1995).
      Questo comporta che il portatore dell'assegno non può utilizzare lo stesso come titolo di esecutivo, ma solo come documento che prova l'esistenza di una promessa di pagamento fatta dal traente e spiega perché, nella specie, il portatore abbia chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, utilizzando appunto l'assegno come prova scritta del suo credito. Inoltre l'emissione del decreto ingiuntivo fondato su detto assegno attribuisce allo stesso la data certa, intesa nel senso che si ha la prova che l'assegno è stato emesso prima della dichiarazione di fallimento, altrimenti il creditore non avrebbe potuto allegarlo al ricorso monitorio.
      Per quanto riguarda l'ammissione al passivo e la collocazione, tutto dipende da come è formulata la domanda. Il creditore, se utilizza l'assegno come titolo, senza fornire alcuna spiegazione sulla causa dello stesso, pone a base della domanda il solo titolo e, pertanto il credito va respinto perché, come detto il titolo è nullo; eguale decisione se il creditore si avvale del decreto ingiuntivo non divenuto definitivo ex art. 647 cpc prima del fallimento perché tale documento è come se non esistesse, nel mentre ove il decreto sia stato dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 cpc prima del fallimento, il credito è ammissibile ma in chirografo perché il creditore dimostra di volersi avvalere del decreto e non del rapporto causale; se, infine, il creditore chiede l'ammissione del credito derivante dalle sue prestazioni professionali e, a prova dello spesso produce l'assegno equivalente ad una promessa di pagamento, egli esercita una azione causale ed il credito va ammesso (a meno che non si contesti la promessa di pagamento o si adduca che si riferisca ad altro rapporto, ecc.) con riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., nei limiti temporali da tale norma indicati, per quanto riguarda il capitale e in chirografo per l'Iva di rivalsa, essendo il credito relativo assistito da privilegio speciale e mancando il bene su cui esercitarsi..
      L'assegno nullo per mancanza di data non solo non è titolo esecutivo, ma non può dar luogo al protesto né a sanzioni amministrative (art. 1 l. n. 386 del 1990 come sostituito dall'art. 28 d.leg. n. 507 del 1999) né alla penale del 10 % ex art.3 L.386/1990 ed ancora; sanzioni e regolarizzazione bollo che, invece, sono richieste nel caso di assegno postdatato, che, a differenza di quello privo di data, è valido. Ad ogni modo se il creduitore ha dovuto anticipare boli o pagare sanzioni, può recuperare i relativi importi dal traente, che ha emesso l'assgeno in modo "irregolare", da cui sono derivate dette conseguenze fiscali.
      Zucchetti Sg srl