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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Leasing ed esercizio provvisorio
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Giuseppe Gentile
Chiavenna (SO)04/03/2014 12:32Leasing ed esercizio provvisorio
Gent.mi, nel ricordarvi quanto siete preziosi per chi svolge questo lavoro, vi espongo il mio caso:
1) data di fallimento 1/11/2013;
2) in esercizio provvisorio dal 1/1/2014;
3) società concedente un bene mobile in leasing, comunica
l'1/6/2013 la risoluzione del contratto;
4) bene non restituito;
5) la società concedente presenta due istanze:
a) una, di ammissione per rate non pagate, interessi
moratori e a titolo di capitale residuo attualizzato;
b) l'altra, previo parere del curatore e del comitato dei
creditori, di restituzione del bene.
Quali adempimenti da parte del curatore e oneri per la procedura nel caso in cui il bene servisse alla gestione dell'impresa?
Grazie infinite-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/03/2014 16:56RE: Leasing ed esercizio provvisorio
Il comma settimo dell'art. 104 dispone che "durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli".
Questo principio trova applicazione, a nostro parere, anche nel caso concreto ove la società di leasing ha "comunicato la risoluzione" prima della dichiarazione di fallimento, probabilmente azionando una clausola risolutiva espressa, ciò perchè una tale clausola non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento e della richiesta della controparte di volerla utilizzare, essendo sempre necessario, ex art. 1218 c.c., l'accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa. La risoluzione di diritto del contratto conseguente all'applicazione di una clausola risolutiva espressa, infatti, postula non soltanto la sussistenza, ma anche l'imputabilità dell'inadempimento, in quanto la pattuizione di tale modalità di scioglimento dal contratto, pur eliminando ogni necessità di indagine in ordine all'importanza dell'inadempimento, non incide, per converso, sugli altri principi regolatori dell'istituto della risoluzione. Questo significa che il giudice, chiamato ad accertare l'avvenuta risoluzione del contratto per l'inadempimento convenzionalmente sanzionato, non è tenuto a effettuare alcuna indagine sulla gravità dell'inadempimento stesso (giacché, avendo le parti preventivamente valutato che l'innovazione o la modifica dell'immobile locato comporta alterazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto, non vi è più spazio per il giudice per un diverso apprezzamento), ma è tenuto ad accertare la imputabilità dell'inadempimento, dopo di che il contratto si risolve con effetti ex tunc.
Ne consegue che nel suo caso, in mancanza di un accertamento giudiziario su questo punto, il contratto deve ritenersi ancora in vigore, per cui, se i macchinari oggetto del contratto sono necessari all'esercizio dell'attività provvisoria, possono essere utilizzati in forza della norma citata che comporta la prosecuzione dei contratti pendenti nel corso dell'esercizio provvisorio, con obbligo di pagamento in prededuzione dei canoni che verranno a scadere nel periodo.
Alla fine della cessazione dell'esercizio provvisorio, si ritorna alla situazione precedente di pendenza del rapporto, giusto il disposto dell'ult. comma dell'art. 104, e lei potrà decidere se sciogliersi o non dal contratto di leasing.
Se si segue questa strada, è chiaro che le domande presentate dalla società di leasinga non possono essere accolte al momento.
Zucchetti Sg Srl
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Giuseppe Gentile
Chiavenna (SO)05/03/2014 17:22RE: RE: Leasing ed esercizio provvisorio
Non accolte in tutta la loro interezza?
Grazie
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