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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
OFFERTA ACQUISTO IMMOBILE A PREZZO INFERIORE
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Antonio Gaetano
PARMA11/06/2015 17:08OFFERTA ACQUISTO IMMOBILE A PREZZO INFERIORE
Un potenziale acquirente dovrebbe presentare offerta (cauzionata) per acquisto immobile (capannone) ma inferiore a quello base.
Da programma di liquidazione è prevista la vendita all'incanto con ribassi successivi (in caso negativo) del 20%. Il tutto affidato all'Ist.Vend.Giudiziarie.
A mio avviso dovrei procedere Pubblicizzando l'invito ad offrire considerando l'offerta pervenuta quale prezzo minimo di partenza rimandando ad un apposito disciplinare (REGOLAMENTO RACCOLTA OFFERTE E PROPOSTA IRREVOCABILE D'ACQUISTO).
Il tutto previa approvazione da parte del Comitato dei Creditori.
Ringrazio per la collaborazione che vorrete offrire.
Saluti
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/06/2015 19:58RE: OFFERTA ACQUISTO IMMOBILE A PREZZO INFERIORE
Avendo previsto nel programma di liquidazione la vendita all'incanto con ribassi successivi, deve procedere all'incanto e, in caso di mancanza di offerte, disporre una vendita all'asta nuova a prezzo ribassato, fino ad arrivare a quello ofefrto dall'interessato.
Se non vuole seguire questa strada, deve modificare il programma di liquidazione apportando le necessarie giustificazioni; potrà prevedere forme di vendita competitive affidate al curatore con gara tra gli interessati, ed allora potrà procedere come da lei indicato.
Zucchetti SG srl
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Roberto De Marco
SOVICILLE (SI)14/06/2023 12:59RE: RE: OFFERTA ACQUISTO IMMOBILE A PREZZO INFERIORE
mi riallaccio al quesito esponendo la situazione:
1) ho messo in vendita attraverso l'ausiliario incaricato, per ben 2 volte dei terreni agricoli (con iscrizioni ipotecarie prefallimento) con approvazione del programma di liquidazione da parte degli Organi fallimentari (CdC e GD). Tali aste sono andate e deserte e il programma di Liquidazione prevede ribassi ad ogni tentativo.
2) mi è pervenuta sulla pec del fallimento una offerta irrevocabile di acquisto ad un prezzo inferiore al prezzo dell'ultimo importo pubblicato con l'avviso (meno del 50%).
Vi chiederei l'iter da seguire (soggeti da coinvoglere ed altro) e se il sottoscritto deve contemporaneamente al deposito nel fascicolo o successivamente, esprimere un parere sulla congruità di tale offerta e in che termini.-
Zucchetti Software Giuridico srl
20/06/2023 17:33RE: RE: RE: OFFERTA ACQUISTO IMMOBILE A PREZZO INFERIORE
Per affrontare il caso prospettato occorre considerare quanto segue.
Le modalità di svolgimento delle vendite fallimentari sono disciplinate dall'art. 107 l.fall..
In primo luogo la norma prevede, genericamente, che le vendite debbano svolgersi mediante "procedure competitive… assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione partecipazione degli interessati" (comma primo).
Il programma di liquidazione, tuttavia, può prevedere che, in alternativa, "le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate… secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili" (comma secondo).
Quale che sia la scelta compiuta dal curatore e sottoposta al vaglio prima del comitato dei creditori e poi del giudice delegato, il legislatore con le norme sopra citate implicitamente afferma, secondo l'opinione assolutamente predominante, che non è consentito procedere, sic et sempliciter, a trattativa privata.
Così si esprime anche la giurisprudenza, la quale ha osservato che l'art. 107 legge fall., pur attribuendo al curatore ampia discrezionalità circa le modalità di vendita dei beni del fallimento, esige che la vendita avvenga previa adeguata pubblicità e tramite procedure competitive, sia che si tratti di vendita con incanto, ovvero per offerte private od in altre forme, ed esclude quindi, in ogni caso, che essa avvenga a trattativa privata diretta tra il curatore e il terzo, senza che altri soggetti abbiano avuto la possibilità di partecipare alla liquidazione con le proprie offerte (Cass. Sez.1, 20/12/2011, n.27667).
Fatta questa premessa, e vendendo alla domanda, è chiaro che nel caso prospettato, ove si accettasse puramente e semplicemente l'offerta pervenuta il bene verrebbe sostanzialmente trasferito a trattativa privata.
Il suggerimento che allora ci sentiamo di offrire è quello di esperire un tentativo di vendita competitiva al prezzo pervenuto.
A questo fine, tuttavia, occorre preliminarmente verificare se sia necessario una previa modifica del programma di liquidazione, la quale si imporrebbe se questo avesse previsto di procedere secondo le regole del codice di procedura civile o se il ribasso cui dovrebbe darsi corso è superiore a quello indicato nel programma di liquidazione. -
Zucchetti Software Giuridico srl
20/06/2023 17:33RE: RE: RE: OFFERTA ACQUISTO IMMOBILE A PREZZO INFERIORE
Per affrontare il caso prospettato occorre considerare quanto segue.
Le modalità di svolgimento delle vendite fallimentari sono disciplinate dall'art. 107 l.fall..
In primo luogo la norma prevede, genericamente, che le vendite debbano svolgersi mediante "procedure competitive… assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione partecipazione degli interessati" (comma primo).
Il programma di liquidazione, tuttavia, può prevedere che, in alternativa, "le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate… secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili" (comma secondo).
Quale che sia la scelta compiuta dal curatore e sottoposta al vaglio prima del comitato dei creditori e poi del giudice delegato, il legislatore con le norme sopra citate implicitamente afferma, secondo l'opinione assolutamente predominante, che non è consentito procedere, sic et sempliciter, a trattativa privata.
Così si esprime anche la giurisprudenza, la quale ha osservato che l'art. 107 legge fall., pur attribuendo al curatore ampia discrezionalità circa le modalità di vendita dei beni del fallimento, esige che la vendita avvenga previa adeguata pubblicità e tramite procedure competitive, sia che si tratti di vendita con incanto, ovvero per offerte private od in altre forme, ed esclude quindi, in ogni caso, che essa avvenga a trattativa privata diretta tra il curatore e il terzo, senza che altri soggetti abbiano avuto la possibilità di partecipare alla liquidazione con le proprie offerte (Cass. Sez.1, 20/12/2011, n.27667).
Fatta questa premessa, e vendendo alla domanda, è chiaro che nel caso prospettato, ove si accettasse puramente e semplicemente l'offerta pervenuta il bene verrebbe sostanzialmente trasferito a trattativa privata.
Il suggerimento che allora ci sentiamo di offrire è quello di esperire un tentativo di vendita competitiva al prezzo pervenuto.
A questo fine, tuttavia, occorre preliminarmente verificare se sia necessario una previa modifica del programma di liquidazione, la quale si imporrebbe se questo avesse previsto di procedere secondo le regole del codice di procedura civile o se il ribasso cui dovrebbe darsi corso è superiore a quello indicato nel programma di liquidazione.
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