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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
TFR - Prescrizione della prestazione del Fondo Garanzia INPS
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Claudio Tinti
Bologna06/05/2015 17:52TFR - Prescrizione della prestazione del Fondo Garanzia INPS
Salve,
vorrei sottoporre alla Vs attenzione un caso riscontrato in un fallimento.
Di seguito espongo i dettagli necessari per comprendere meglio il successivo quesito:
- dipendente cessa il suo rapporto di lavoro nel febbraio 2005;
- dichiarazione fallimento società aprile 2014;
- ammissione del dipendente allo stato passivo per il TFR richiesto in ottobre 2014.
oggi (maggio 2015) il legale del dipendente chiede la compilazione e la sottoscrizione del modello INPS Cod.SR52 per la richiesta dell'intervento del Fondo di Garanzia.
la Legge prevede che il diritto alla prestazione del Fondo per TFR si prescriva in 5 anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, e che detto termine possa essere interrotto con l'insinuazione del credito del lavoratore nello Stato Passivo ricominciando a decorrere, per l'intera sua durata, dalla data di chiusura della procedura concorsuale.
A mio avviso quindi il credito del dipendente non dovrebbe essere riconosciuto e soddisfatto dal Fondo Di Garanzia INPS poiché prescritto nel febbraio 2010, per il decorso dei 5 anni.
Il dipendente è stato comunque ammesso al passivo per il suo credito ma la procedura non ha attivo da ripartire, e probabilmente tutti i creditori resteranno insoddisfatti.
I miei dubbi sono i seguenti:
1) il Fondo di Garanzia può soddisfare il dipendente per il TFR ammesso al passivo oppure il suo credito per TFR è ormai andato in prescrizione??
2) il termine di prescrizione inizia nuovamente con l'ammissione del credito per TFR allo stato passivo??
certo di un Vs chiarimento porgo cordiali saluti.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/05/2015 20:35RE: TFR - Prescrizione della prestazione del Fondo Garanzia INPS
Classificazione: INPS E ALTRI PREVIDENZIALI / ANTICIPAZIONI TFR E MENSILITA'La legge 297/82 non ha previsto un particolare termine di prescrizione entro il quale con la domanda di liquidazione del T.F.R. a carico del Fondo di garanzia deve essere esercitato il relativo diritto: esso, pertanto, rimane quello quinquennale stabilito dall'art. 2948 p. 5) c.c. per il TFR nel rapporto dipendente datore di lavoro. E, poichè il Fondo di garanzia, in virtù dell'accollo legislativamente previsto diviene condebitore solidale del datore di lavoro, ne consegue che, in forza dell'art. 1310 c.c. tutti gli atti con i quali il lavoratore interrompe la prescrizione nei confronti del datore di lavoro hanno effetti anche nei confronti del Fondo di Garanzia.
In sostanza il problema della prescrizione doveva originariamente essere sollevato al momento dell'ammissione, dato che il dipendente, cessato il rapporto di lavoro nel 2005, ha insinuato il suo credito nell'ottobre del 2014, ben oltre i cinque anni di cui all'art. 2948 cit.; una volta che il dipendente è stato ammesso al passivo, il curatore dichiara all'Inps soltanto che quel soggetto è stato ammesso al passivo del fallimento e gli importi del TFR ammesso (nel caso non sorge il problema delle ultime tre mensilità), sarà poi l'Inps a stabilire, a sua volta, se ritiene di dover o non anticipare il TFR, posto che, sempre a norma dell'art. 1310 c.c. l'eventuale rinuncia alla prescrizione fatta dal datore di lavoro (o dalla procedura concorsuale) non ha effetto nei confronti del Fondo.
In ogni caso per il fallimento, una volta ammesso il dipendente al passivo, nulla cambia in quanto avrà sempre un creditore per quell'importo, che sia il dipendente o l'Inps in surroga.
Zucchetti SG Srl
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