Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

REVOCATORIA EX ART. 67, COMMA 1,

  • Roberto Marinelli

    Macerata
    04/04/2016 12:17

    REVOCATORIA EX ART. 67, COMMA 1,

    Nel rinnovare i complimenti per il FORUM, pongo la seguente problematica.
    L'art. 67, comma 3, lett. c) esclude da revocatoria le vendite ed i preliminari di vendita "trascritti …….. aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente ……….".
    Nel caso specifico un fornitore della fallita ha acquistato un immobile (abitazione + 1 garage) specificando nell'atto notarile di voler usufruire dei benefici "prima casa". Considerato che la norma fiscale abbina alla prima casa un immobile accessorio tipo garage, mentre l'art. 67 l.f. nulla dice, il garage potrebbe essere soggetto a revocatoria ex art. 67, comma 1. n. 2)?
    Grazie.
    Dott. Roberto Marinelli
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/04/2016 19:19

      RE: REVOCATORIA EX ART. 67, COMMA 1,

      Ovviamente, anche se lei non lo dice espressamente, l'acquirente, che nel caso era anche un fornitore del fallito, ha acquistato l'abitazione con il garage dal fallito, pagando il relativo prezzo senza imputare, a deconto dello stesso, eventuali crediti da fornitura.
      Se è così, lei deve verificare se il prezzo pagato è giusto (ossia corrispondente a quelli correnti nella zona) e se l'immobile principale, ad uso abitativo, è stato destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado; il garage è una pertinenza dell'appartamento, per cui, se proporzionato alle esigenze dello stesso, così come ogni sorta di pertinenza collegata direttamente o funzionalmente all'abitazione stessa (oltre al garage, il solaio, la taverna, la lavanderia, il ripostiglio, la cantina, ecc.), non va considerato autonomamente, ma entra nella nozione di bene destinato, nel suo complesso, a soddisfare i bisogni abitativi in quanto le pertinenze sono proprio le cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un'altra (art. 817 c.c.).
      Se ricorrono questi requisiti, la fattispecie rientra nella previsione di cui alla lett. c) del terzo comma dell'art. 67 l.f.
      Zucchetti Sg srl .
      • Roberto Marinelli

        Macerata
        04/04/2016 20:43

        RE: RE: REVOCATORIA EX ART. 67, COMMA 1,

        Grazie.
        In effetti avevo tralasciato di specificare che il pagamento dell'immobile, effettuato entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento, è avvenuto compensando crediti di fornitura (dall'atto notarile risulta la compensazione tra debito e credito).
        Credo che in ogni caso l'art. 67, comma 1, n. 2 l.f. non possa applicarsi considerato quanto già da Voi evidenziato in quanto il prezzo praticato è conforme a quelli di mercato ed il fornitore lo ha adibito ad abitazione principale.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          05/04/2016 19:53

          RE: RE: RE: REVOCATORIA EX ART. 67, COMMA 1,

          Non proprio, e per questo avevamo chiesto se ci fosse stata compensazione. Invero la lett. c) del terzo comma dell'art. 67 esenta da revocatoria le vendite di immobili destinate a prima abitazione (per sintetizzare), ma se nel caso, poiché il creditore ha acquistato l'immobile compensando il proprio credito con il proprio debito per il prezzo, l'operazione può essere qualificata come estinzione di un debito del fallito con mezzi anormali, ossia non si è trattata di una vendita (esentabile) ma di atto estintivo di un debito con di una datio in solutum e la giurisprudenza ripetutamente ha ricondotto alla fattispecie di cui al n. 2 del primo comma dell'art. 67 l'operazione attraverso cui il creditore consegue lo stesso risultato ottenibile attraverso la datio in solutum ricorrendo all'acquisto di un bene del debitore e compensando il credito originario con il debito con il pagamento del prezzo. Cfr. Cass. n. 12644 del 2011, per la quale "l'estinzione della precedente passività come finalità ulteriore, rispetto alla causa tipica dei singoli negozi a tal scopo utilizzati, secondo lo schema del «collegamento funzionale», conferisce alla complessiva operazione un carattere anormale, alla stregua di una datio in solutum qualificabile come mezzo anomalo di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, comma 1, n. 2 legge fall."; Cass. n. 3581 del 2011, per la quale "In tema di azione revocatoria fallimentare, l'estinzione di un'obbligazione da parte del debitore mediante cessione di merce costituisce, in quanto prestazione diversa dal denaro, una datio in solutum, qualificabile come mezzo anormale di pagamento e quindi revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, legge fall., né rileva l'accertamento di una clausola contrattuale in tal senso, poiché il creditore, in tal modo, realizza la compensazione del credito originario con il debito del pagamento del prezzo"; ecc.
          Zucchetti SG Srl