Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

sede in appartamento (in casa popolare)

  • Marco Lombi

    Forlì (FC)
    23/02/2016 16:14

    sede in appartamento (in casa popolare)

    Buongiorno,
    sono curatore in un fallimento avvenuto in data 19/2/2016 che ha ad oggetto una società sportiva dilettantistica S.R.L. La sede dell'impresa è stata trasferita a luglio 2015 in un appartamento dove risulta domiciliato il liquidatore nominato anch'esso con atto del 21/7/2015. Ora mi chiedo...posso apporre i sigilli in un appartamento? Come mi devo comportare? Meglio che mi rechi col cancelliere e fare direttamente l'inventario?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/02/2016 20:35

      RE: sede in appartamento (in casa popolare)

      Coincidendo la sede legale della società fallita con la casa di abitazione del liquidatore non fallito, in quel luogo potrebbero trovarsi sia beni della società che del liquidatore; considerato, però, che la società fallita svolgeva attività sportiva, è logico presumere che i beni strumentali si trovino presso una sede operativa e non quella legale o, molto probabilmente, non ve ne siano. Lei quindi si può recare a casa del liquidatore in quanto lì è la sede legale, ma non essendo verosimile che la società svolgesse attività sportiva nella casa di abitazione, lì potrà trovare solo i libri contabili e la relativa documentazione societaria e aziendale. In questi casi, si deve affidare a chi vive nell'abitazione quando indica i beni che sono della società, evitando di inventariare tutto il pignorabile e di dar luogo a una serie di domande di rivendica; tanto meno pare opportuno mettere i sigilli.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Lombi

        Forlì (FC)
        23/02/2016 21:24

        RE: RE: sede in appartamento (in casa popolare)

        Il problema è che nessuno apre alla porta pur essendo certo che il liquidatore dimora li (avendo chiesto con altri condomini)! E' opportuno procedere in maniera coercitiva? occorre autorizzazione del giudice per ottenere l'intervento delle forze dell'ordine per entrare nell'appartamento? e se si...cio' appare opportuno?
        • Marco Lombi

          Forlì (FC)
          24/02/2016 09:09

          RE: RE: RE: sede in appartamento (in casa popolare)

          A carico della suddetta società sono stati pronunciati decreti ingiuntivi che dalla certificazione rilasciata dal Tribunale risultano essere stati accolti. Considerando che l'attivo del fallimento è verosimilmente pari a zero, devo far dichiarare l'improcedibilità art. 51? come mi devo comportare?
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            24/02/2016 19:58

            RE: RE: RE: RE: sede in appartamento (in casa popolare)

            Il richiamo dell'art. 51 farebbe pensare che siano in corso procedimenti esecutivi o cautelari, che appunto non possono proseguire in forza del divieto posto da tale norma, ma se il fallimento non ha alcun bene crediamo che i creditori ingiungenti non abbiano iniziato alcuna azione esecutiva. Se è così (ed è probabile che lo sia visto che sa solo che i decreti ingiuntivi sono stati accolti) lei non deve fare niente e attendere che i creditori ingiungenti si insinuino. In quella sede valuterà se i creditori si insinuano facendo valere i decreti, se questi sono stati emessi prima del fallimento, se prima di tale evento sono divenuti definitivi, ecc.
            Zucchetti Sg srl
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          24/02/2016 19:55

          RE: RE: RE: sede in appartamento (in casa popolare)

          Poiché all'indirizzo ove abita il liquidatore è anche la sede legale della società, lei potrebbe chiedere, come prevede il secondo comma dell'art. 84 l.f, l'assistenza della forza pubblica per entrare nell'appartamento e l'intervento, se necessario, di un fabbro per aprire la porta, tuttavia, data la situazione ci sembra inopportuno ricorrere a questi mezzi, senza aver prima tentato un approccio, possibilmente scritto, con il liquidatore, spiegandogli che lei non intende porre i sigilli né solo avere la consegna dei libri contabili, della documentazione della società e di eventuali beni di questa e facendogli presente i rischi che corre rifiutandosi. In caso di permanenza di questo atteggiamento poco collaborativo, dovrà necessariamente agire nelle forme sopra dette.
          Zucchetti SG srl
          • Marco Lombi

            Forlì (FC)
            29/02/2016 17:33

            RE: RE: RE: RE: sede in appartamento (in casa popolare)

            Il curatore ha il potere di recarsi presso la sede di un altra società (dove aveva ha sede la società fallita) per verificare la presenza di beni di proprietà della fallita? se si....qual è la procedura da seguire? Il sopralluogo è indispensabile dato che la fallita non ha tenuto scritture contabili dalle quali possono emergere delle vendite. Dato che la società fallita era una palestra e nella sua vecchia sede si trova ora un altra palestra, deduco che gli attrezzi siano rimasti li.
            Altra cosa.....se presso l'abitazione del liquidatore (anche sede della società) il curatore non rinviene nulla da sigillare (in quanto tutti beni personali) è preferibile per precauzione fare comunque l'inventario richiedendo la nomina del cancelliere?
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              01/03/2016 17:37

              RE: RE: RE: RE: RE: sede in appartamento (in casa popolare)

              Sicuramente il curatore può recarsi nel luogo ove la società fallita risulta avere la sede sociale, ma da qui a dire che, poiché in questo luogo ora svolge la medesima attività di palestra altro soggetto, i beni che ivi si trovano sono della società fallita, ce ne passa. In realtà lei può chiedere di accedere ai locali e se si presenta un soggetto che dichiara essere il legale rappresentante di altra società, che eventualmente non conosce la società fallita, che non ha nulla a che vedere con questa, che i beni nei locali sono suoi, che non ha la contabilità della fallita, ecc., lei non può fare nulla se non constatare e mettere a verbale queste dichiarazioni. Se poi ha qualche documentazione per dimostrare che i beni nella palestra sono di proprietà della società fallita può chiedere un sequestro giudiziaria degli stessi nell'ottica di accertare la proprietà della società fallita e ottenerne la restituzione, o anche valutare la possibilità di una società di fatto tra la precedente ela successiva società che lì opera. peraltro, se abbiamo capito la successione dei fatti la società quando è fallita era stata posta in liquidazione e la sede era stata trasferita presso la casa di abitazione del liquidatore, per cui quella precedente- ove ora opera altra società- non era più la sede legale. Se è così, lei può sempre recarsi presso detti locali, ma sappia che non ha alcun titolo per entrare.
              Sempre ammesso che sia esatta la ricostruzione fatta, ora la sede legale è presso la casa di abitazione del liquidatore, e qui può andare, come detto anche nella precedente risposta, con i limiti ivi indicati.
              Data la situazione di conflittualità che esiste e che presumibilmente si accentuerà, è preferibile farsi assistere dal cancelliere, anche se è molto probabile, che non troverà nulla. Se poi il liquidatore si è reso irreperibile o comunque evita di farsi trovare o non apre, una volta verificato che la sede della società fallita è in quel luogo, potrà utilizzare quei mezzi coercitivi già indicati per questi casi. Ma sempre con molta prudenza perché va sempre ad impattare con beni altrui.
              Zucchetti SG srl
              • Marco Lombi

                Forlì (FC)
                02/03/2016 11:58

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: sede in appartamento (in casa popolare)

                Porgo i miei ringraziamenti per le risposte sempre molto esaurienti. Un ultima cosa....mi sono recato presso l'abitazione del liquidatore e sono riuscito ad entrare (in casa era presente la famiglia del liquidatore ma non lui stesso). Ovviamente i beni presenti sono tutti mobili elettrodomestici e vestiti palesemente non riconducibili alla società. Ho provveduto a scattare foto dell'appartamento ho redatto verbale di apposizione di sigilli negativo. Ora provvedere a depositarlo in tribunale e poi presentero' istanza per la nomina del cancelliere per la redazione dell'inventario. E' giusta questa procedura?
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  02/03/2016 19:59

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: sede in appartamento (in casa popolare)

                  Per quanto riguarda la casa di abitazione del liquidatore, dato che ormai è entrato e ha già constatato che non vi sono beni del fallito da inventariare, una volta depositata la documentazione già redatta (verbale negativo, foto), diventa superflua la richiesdta al cancelliere per redigere l'inventaria. Noi avevamo consigliato di seguire questa via formale nel presupposto che non riuscisse ad entrare nell'appartamento e fossero possibili contestazioni, ma una volta già da lei verificata la mancanza di beni aggredibili, non è necessario fare altro.
                  Zucchetti SG srl
                • Marco Lombi

                  Forlì (FC)
                  10/03/2016 14:33

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: sede in appartamento (in casa popolare)

                  L art 87 bis dispone che i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali facilmente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato. Questi beni possono non essere inventariati.
                  Questo presuppone che io avrei dovuto prenderli in consegna (ovvero sigillarli)nonostante fossero i beni che si trovano in una normale abitazione dove abita il liquidatore con la sua famiglia? Solamente dopo avrei potuto restituirli allorquando il giudice delegato avesse dato propria autorizzazione dopo l'istanza presentata dai reali proprietari?
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  11/03/2016 21:02

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: sede in appartamento (in casa popolare)

                  La sigillazione non riguarda i beni ma i luoghi. Ossia il curatore deve cercare i beni del fallito presso la sede dell'azienda o la sua abitazione e, in attesa dell'inventario, sigilla detti luoghi onde impedire la dispersione dei beni che ivi si trovano. L'apprensione dei beni mobili avviene poi con l'inventariazione e la materiale consegna. In questo sistema si inserisce l'art. 87bis che, per evitare che i titolari di beni mobili che sicuramente potrebbero rivendicare, debbano proporre apposita domanda aspettando i tempi dell'accertamento dei crediti e dei diritti dei terzi, consente, quando tali diritti sono evidenti, una procedura accelerata.
                  Venendo, quindi al sui caso, lei non avrebbe potuto mettere i sigilli all'abitazione del liquidatore, a meno che non fosse ivi anche la sede della società fallita; tuttavia, anche in questo caso, ha fatto a non metterli considerato che era anche la casa di abitazione del liquidatore e avrebbe impedito allo stesso di accedervi. Se, pertanto, in quel luogo vi sono beni che lei avrebbe potuto inventariare in quanto apparentemente della società ma chiaramente in realtà del liquidatore, può procedere a norma dell'art. 87bis; procedura che, invece, non è necessaria per i beni neanche apparentemente potrebbero appartenere alla società fallita, dal momento che questi non potrebbe neanche inventariarli ove volesse.
                  Zucchetti Sg srl
                • Marco Lombi

                  Forlì (FC)
                  14/03/2016 21:30

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: sede in appartamento (in casa popolare)

                  Dopo aver effettuato l'audizione del liquidatore non ho ottenuto alcuna informazione. Allora ho convocato l'ex amministratore, il quale mi ha dichiarato che i beni relativi all'impresa risultanti dall'inventario contabile al 31/12/2012 (dopo tale data non sono più state tenute scritture contabili), sono rimasti nella vecchia sede (sebbene la società sia stata posta in liquidazione nel 2015 con contestuale trasferimento di sede, già dal 2013 nel luogo dove vi era la sede svolgeva attività altra palestra). A seguito di sfratto esecutivo per morosità nei canoni di locazione dell'immobile, la società ha cessato l'attività nel 2013 e ha ivi lasciato i beni ( un televisore, qualche armadietto ecc. per un valore complessivo netto contabile risultante da inventario contabile al 31/12/2012 pari a zero). L' ex amministratore non è stato in grado di fornirmi elementi per identificare tali beni....ho soltanto una descrizione generica degli stessi quale risulta da inventario contabile. Ha senso cercare di inventariare questi beni (risultanti solo da inventario contabile) probabilmente nemmeno identificabili? e se si...come devo procedere?
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  15/03/2016 19:37

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: sede in appartamento (in casa popolare)

                  Lasci perdere visto che sta parlando di beni privi di valore già nel 2012 e che dopo lo sfratto chissà dove sono finiti. Ammesso che li trovasse- cosa estremamente improbabile- si caricherebbe soltanto di un peso per la custodia.
                  Zucchetti Sg srl
                • Marco Lombi

                  Forlì (FC)
                  05/04/2016 13:05

                  urgente - sede in appartamento (in casa popolare)

                  Rimango su questa discussione! Mi trovo a dover redigere il progetto di stato passivo. La società non ha tenuto alcuna scrittura contabile dopo il 31/12/12. Ho solo estratti conti bancari richiesti alle banche da me. Non avendo riferimenti ho inviato la comunicazione art. 92 agli enti istituzionali, ai fornitori aperti al 31.12.12 e ai dipendenti/collaboratori che risultavano in forza dal 31.12.12 in poi.
                  Ad oggi solo un dipendente ha presentato domanda di insinuazione al passivo presentando solo i cedolini relativi al periodo maggio-novembre 2013. La documentazione prodotta è sufficiente per poterlo ammettere al passivo? Io non posso sapere con certezza se è stato pagato o meno....potrebbe infatti essere stato pagato per cassa. Stessa cosa dicasi per l'insinuazione al passivo di equitalia....in assenza di documentazione in possesso della società (cartelle di pagamento ricevute negli anni),considero sufficiente il prospetto allegato alla domanda di insinuazione presentato da Equitalia dove sono elencate le cartelle intestate alla società, il relativo importo e quanto parzialmente pagato? senza poter fare alcuna verifica?
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  05/04/2016 19:57

                  RE: urgente - sede in appartamento (in casa popolare)

                  Il principio che regola la distribuzione dell'onere probatorio, anche nel procedimento di verifica del passivo, è che l'attore che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti posti a fondamento della sua domanda e il convenuto dei fatti estintivi dello stesso, per cui, nel caso di crediti insinuati al passivo, è sufficiente che il creditori fornisca la prova del credito, incombendo al curatore dimostrare che quel credito è stato pagato o è stato in altro modo estinto. A noi sembra che i creditori da lei indicati abbiano dato la prova del credito o comunque, qualora lei contesti l'ammissione sotto questo profilo (mancanza di prova) potrebbero fornirla in sede di opposizione, nel mentre la carenza totale di documentazione le impedisce di sollevare eccezioni dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato. Non vi è dubbio che lo stato passivo possa risultare non veritiero, ma non crediamo che possa fare diversamente, anche perché un maggior rigore si tramuterebbe soltanto in spese ulteriori per eventuali opposizioni, senza alcuna utilità in mancanza di attivo da distribuire.
                  Zucchetti Sg srl