Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

riscatto Polizza Pensione integrativa da parte del Curatore

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    19/07/2021 19:05

    riscatto Polizza Pensione integrativa da parte del Curatore

    Buonasera,
    nella mia qualità di Curatore di un fallimento di una s.n.c. e del socio, sono ad esporre il seguente quesito.
    A seguito dell'apertura del fallimento emergeva come il fallito personalmente risultasse avere stipulato in precedenza, un contratto di polizza pensionistica integrativa. Ancora non sono riuscita ad avere copia della predetta polizza, ma da informazioni assunte dal Fallito dovrebbe trattarsi di polizza a funzione integrativa della pensione. Preciso che ad oggi il fallito lavora e l'età pensionabile sicuramente non maturerà alla data della prossima chiusura del fallimento.
    Invero, da uno studio giurisprudenziale sembra ormai univoco e consolidato l'orientamento (Cass. sez. Unite n°8271 del 31.03.2008) che dispone come le assicurazioni di natura essenzialmente previdenziale non possano in alcun modo essere riscattate dal Curatore; per questo mi chiedo se a tale tipus di assicurazione possa essere riconosciuta integralmente la natura previdenziale, ovvero se diversamente il Curatore possa riscattare almeno una quota parte del capitale accumulato ed oggetto del futuro riscatto.
    Preciso altresì l'impossibilità di procedere con azione revocatoria nei confronti del Fallito, in quanto il medesimo ha cessato di effettuare alcun versamento.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/07/2021 21:42

      RE: riscatto Polizza Pensione integrativa da parte del Curatore

      La polizza in questione è una polizza previdenziale in quanto finalizzata a costruire una pensione d'anzianità integrativa, ovvero aggiuntiva, rispetto a quella erogata dall'INPS attraverso i cosiddetti fondi pensione: in pratica, il contribuente versa una parte del suo stipendio nel fondo che preferisce, e all'età pensionabile riceverà da questo una rendita proporzionata ai suoi versamenti.
      L'art. 11 del D.lgs. 252/2005 dispone al comma 11. che "Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria … I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità".
      Da tale disposizione si ricava nei Fondi pensione il divieto assoluto di pignorabilità del capitale maturato riguarda esclusivamente la fase di accumulo, cioè, il tempo intercorrente tra l'apertura del fondo e il riscatto del beneficiario; nel mentre, al momento del riscatto per il raggiungimento dell'età pensionistica, l'importo corrispondente all'accredito potrà essere pignorato nei limiti di 1/5 dell'importo complessivamente percepito in conformità all'art. 545, comma 7, c.p.c. (in ogni caso in misura non superiore alla misura massima dell'assegno sociale).
      Questi limiti valgono anche pe ril fallimento che, al momento non può vantare portese sull'accumulo.
      Zucchetti SG srl