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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Fallibilità persona fisica iscritta registro imprese con partita iva chiusa da oltre 10 anni
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Patrizia Pandolfi
VIAREGGIO (LU)17/01/2017 19:54Fallibilità persona fisica iscritta registro imprese con partita iva chiusa da oltre 10 anni
Con la presente sono a chiedere il Vostro parere sul seguente quesito:
"Persona fisica cessa la propria partita iva in data 31/12/2000 ma non presso il registro imprese; nel quale ancora oggi risulta essere iscritto.
Oggi ricorrendo il parametro della fallibilità di cui all'art. 1 l.f. lettera c) è possibile dichiarare il fallimento della persona fisica?
Preciso che lo stesso non ha piu' svolto attività successiva al 31/12/2000 se non esclusivamente di lavoro dipendente"
Io ritengo che lo stesso non sia fallibile, ma assoggettabile alla procedura di sovraindebitamento L.3/2012, perchè:
- l'art. 1 prevede la fallibilità degli imprenditori che esercitano un'attività commerciale e nel caso in esame non mi sembra che la sola iscrizione al registro delle imprese possa essere intesa in tal senso. Precisando che nel caso in questione la persona fisica prima di cessare la sua partita iva aveva dato in affitto l'azienda e poi venduta allo stesso, e pertanto anche prima della stessa cessazione aveva perso, dando in affitto la sua unica azienda, la sua qualifica di imprenditore commerciale;
- relativamente al richiamo temporale dell'art. 10 l.f. la cassazione civile sez. VI in data 07/01/2016 n. 98 "l'inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale".
In attesa di un vostro gentile riscontro
Porgo
Cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/01/2017 19:34RE: Fallibilità persona fisica iscritta registro imprese con partita iva chiusa da oltre 10 anni
Posto che nel suo caso l'imprenditore individuale risulta ancora iscritto al registro delle imprese, sebbene abbia cessato da molti anni ogni attività di impresa, il primo problema che si pone è il superamento dell'art. 10 l.f., il cui primo comma stabilisce che "Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo".
Poiché con tale norma il legislatore ha fatto riferimento esclusivamente al momento della cancellazione dell'impresa, sia essa individuale che collettiva, dal registro delle imprese, può debitore individuale di fornire la prova della cessazione dell'attività in data anteriore alla cancellazione al fine da far risalire alla data effettiva della cessazione dell'attività il dies a quo per il decorso dell'anno?
Questo è il tema da discutere. Lei richiama in proposito Cass. n. 98 del 2016, ma ci sembra (usiamo una formula dubitativa perché dalla lettura della sentenza non emerge chiara la doglianza su cui la Corte si è pronunciata) che la decisione non sia attinente alla fattispecie che ci interessa. Molto più attinente e chiara è Cass. 21/04/2016, n. 8092, che ha inequivocabilmente ribadito che "Il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito ai sensi dell'art. 10 l.fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività". (Conf. Cass. 17/07/2012, n. 12214; Cass. 21/11/2011, n. 24431). L'argomentazione di fondo, che a noi sembra insuperabile nella sua semplicità, è che il capoverso dell'art. 10 - nel testo risultante dalla modifica apportata dal D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169 - fa salva solo "per il creditore o per il pubblico ministero" (e non per l'imprenditore) la facoltà di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine annuale.
Se, sotto il profilo temporale il soggetto in questione è ancora fallibile, bisogna poi vedere se possiede i requisiti di fallibilità soggettivi di cui all'art. 1 e, sotto questo profilo dovrbbe essere agevole dimostrare che , anche se imprenditore, si tratta di imprenditore sotto soglia non fallibile, e, come tale soggetto alla procedura di sovraindebitamento.
Zucchetti SG srl
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Patrizia Pandolfi
VIAREGGIO (LU)25/01/2017 15:10RE: RE: Fallibilità persona fisica iscritta registro imprese con partita iva chiusa da oltre 10 anni
Ringraziandovi per il vostro parere, preciso nuovamente che oggi ricorre il presupposto art. 1 lettera c) ossia i debiti superiori a € 500.000,00 (scoperto bancario che aveva contratto a suo tempo con istituti bancari presumibilmente per la gestione della ditta). Ad oggi pertanto, alla luce del vostro parere, tale persona fisica puo' chiedere il proprio fallimento(o concordato); pero' sono a chiedervi allegando quale documentazione? Non svolgendo più attività da 16 anni non ha nessun documento da produrre, precisando che nell'arco temporale anche il professionista che lo seguiva è venuto a mancare.
In attesa di una vostra risposta e ringraziandovi per la collaborazione
Porgo
Cordiali saluti
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/01/2017 20:57RE: RE: RE: Fallibilità persona fisica iscritta registro imprese con partita iva chiusa da oltre 10 anni
Come abbiamo detto nella risposta precedente, superato il problema cronologico per il mantenimento della iscrizione presso il registro delle imprese, rimane quello dimensionale e, poiché per l'esenzione dal fallimento devono ricorrere congiuntamente i tre requisiti indicati dall'art. 1, ossia l'imprenditore non deve superare le soglie indicate nelle tre lettere di cui al secondo comma dell'art. 1, il superamento anche di una sola di tali soglie giustifica il fallimento.
Ciò nonostante, considerata la situazione di cessazione effettiva dell'attività da oltre 15 anni e la mancanza di documentazione, noi, prima di chiedere il fallimento in proprio o organizzare un concordato ove si dovrebbe rappresentare la situazione esistente anche per giustificare la mancanza di documentazione, tenteremmo la via dell'accordo di composizione da sovraindebitamento; non si sa mai, può darsi che non venga condivisa la tesi da noi richiamata.
Zucchetti Sg srl
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