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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Credito nei confronti di srl in bonis partecipata al 100% da altra spa fallita
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Francesco Caforio
San Pietro Vernotico (BR)23/04/2018 12:15Credito nei confronti di srl in bonis partecipata al 100% da altra spa fallita
Salve, sono creditore di una srl in bonis, in forza di titolo esecutivo già azionato e parzialmente soddisfatto da un'esecuzione immobiliare da me attivata e oggi conclusa.
Le quote della srl mia debitrice appartengono al 100% ad una spa fallita, e la procedura fallimentare non è ancora conclusa.
Attualmente la spa fallita ha azionato un contenzioso, all'esito del quale potrebbe ottenere un cospicuo risarcimento del danno, che potrebbe coprire tutti i debiti non solo suoi, ma anche delle società dalla medesima partecipate, tra cui la srl mia debitrice.
La mia domanda è la seguente: posso io spiegare intervento nella procedura fallimentare? In ipotesi di risposta negativa, in quale modo potrei tutelare/soddisfare/azionare il mio credito nei confronti della spa fallita?
Ed infine: quali vantaggi potrei ottenere notiziando il (e compiutamente documentando al) curatore fallimentare dell'esistenza del mio credito?
Grazie a tutti coloro che vorranno lasciare un contributo.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/04/2018 19:40RE: Credito nei confronti di srl in bonis partecipata al 100% da altra spa fallita
Lei è creditore di una Srl, le cui quote sono possedute da un unico socio, che è una Spa dichiarata fallita, per cui, per stabilire se lei possa azionare il suo credito verso la Srl anche nei confronti della Spa (evidentemente con una domanda di insinuazione al passivo, che costituisce l'unico strumento per far valere pretese sul patrimonio del fallito), bisogna individuare i limiti in cui il socio unico di una Srl è tenuto a rispondere dei debiti della società partecipata.
Orbene, determinante in materia è il secondo comma dell'art. 2462 c.c., per il quale, "In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470". Come si vede non vi è una responsabilità illimitata generalizzata dell'unico quotista, dal momento che il legislatore ha previsto la Srl unipersonale con limitazione della responsabilità, limitazione che si perde quando vengono meno i presupposti indicati dalla citata norma in ordine ai conferimenti e alla pubblicità. La prima indagine da effettuare, quindi è se la Srl è stata costituita come società unipersonale e, in tal caso, se il socio unico ha adempiuto ai citati adempimenti; se la Srl non è stata costituita quale società unipersonale, ovviamente mancano tali adempimenti, per cui la responsabilità illimitata dispende in automatico.
Non basta tuttavia riscontrare che il socio risponde illimitatamente delle obbligazioni della società partecipata perché è altresì necessario che quest'ultima si insolvente. Si è molto discusso sul concetto di insolvenza applicabile a questa fattispecie e ci sembra interessante la conclusione cui è pervenuto il Trib. Roma, 26 marzo 2012, n.6194, il quale esclude l'identificazione dell'insolvenza con il presupposto del fallimento ex art. 5 l. fall.,considerato in quanto ricollegare il sorgere della responsabilità alla totale incapacità dell'imprenditore di far fronte alle proprie obbligazioni comporterebbe una evidente limitazione applicativa dell'art. 2462 c.c. al solo ambito fallimentare; escluso altresì che l'insolvenza possa coincidere con la semplice mora della società nel pagamento dei debiti, individua il concetto di insolvenza dell'art. 2462 c.c. nella oggettiva insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei debiti, rilevabile in tutti quei casi in cui "vi sia stata una azione nei confronti del patrimonio sociale, ma questa si sia rivelata concretamente infruttuosa". Infine il socio illimitatamente responsabile, anche in caso di insolvenza della società partecipata non risponde di tutte le obbligazioni di quest'ultima ma soltanto di quelle contratte nell'arco temporale durante il quale le quote (o le azioni) "sono appartenute ad una sola persona.
Se ricorrono tutte queste condizioni, può agire anche nei confronti della Spa fallita.
Questa strada, tuttavia, potrebbe essere facilitata dall'applicazione del terzo comma dell'art. 2497 c.c. spostando l'asse della responsabilità dalla concentrazione delle quote della Srl in una unica mano sull'eventuale attività di direzione e coordinamento esercitata dalla Spa, posto che, a norma del terzo comma dell'art. 2497 c.c., "Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento". Con questa norma, il legislatore ha posto in capo alla società capogruppo l'obbligo di risarcire i soci e i creditori sociali danneggiati dall'abuso dell'attività di direzione e coordinamento, per cui anche in questo caso la prova non è tanto agevole.
Zucchetti Sg srl ..
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