Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

ammissione passivo risarcimento danni

  • Marco Rodante

    siracusa
    08/02/2017 10:13

    ammissione passivo risarcimento danni

    Ho ricevuto quale Curatore una domanda di ammissione al passivo.
    Il creditore aveva iniziato anni fa un'azione civile di risarcimento danni nei confronti di vari soggetti, tra cui la società poi fallita.
    In detto giudizio pendente, ove la Curatela non si è costituita, è stata già espletata la CTU che ha escluso la responsabilità della fallita nella causazione dell'evento.
    L'attore chiede ora di essere ammesso al passivo nella misura chiesta con la citazione. E' mia intenzione proporre il rigetto della domanda alla luce della CTU; devo prerndere in considerazione anche l'ipotesi di ammissione con riserva?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/02/2017 20:23

      RE: ammissione passivo risarcimento danni

      No, non è un caso di ammissione con riserva in quanto non è intervenuta, prima del fallimento, la sentenza di primo grado del giudice ordinario. Si versa in una normale ipotesi di improcedibilità della domanda risarcitoria avanti al giudice ordinaria in base al principio della esclusività dell'accertamento del passivo, per cui correttamente il creditore ha presentato domanda di insinuazione al passivo chiedendo quanto aveva già chiesto nel giudizio di cognizione, che continua nei confronti degli altri convenuti in causa non falliti, posto che le cause (quella nei confronti del fallito riproposta in sede fallimentare e quella nei confronti degli altri), legate dal vincolo della solidarietà, sono scindibili.
      Ovviamente il creditore dovrà fornire la prova del credito, sia per quanto riguarda l'an che il quantum, e, al momento lei può limitarsi a proporre nel progetto di stato passivo il rigetto della domanda perché sfornita di prova, aggiungendo che, anzi, dalla CTU già espletata in sede ordinaria emerge la mancanza di qualsiasi responsabilità della fallita.
      in questa modo si avranno due giudizi pendenti sulla stessa questione, anche se tra soggetti diversi; uno costituito dall'accertamento del passivo e l'altro dalla causa ordinaria verso gli altri convenuti in bonis non coordinabili tra loro per la diversità di rito e funzioni. Una volta, però, che il giudice delegato ha deciso per il rigetto, il creditore, o accetta questa decisione e tutto finisce, oppure propone opposizione allo stato passivo, per cui a quel punto si propone il problema del coordinamento, che in questa fase può essere risolto ricorrendo alla sospensione di uno in attesa della decisione dell'altro, perchè l'opposizione a stato passivo è un giudizio individuale che riguarda il solo creditore escluso e, seppur camerale e non a giurisdizione ordinaria, non ha certo le caratteristiche della fase avanti al giudice delegato e può svolgersi una normale istruttoria. Il tribunale investito potrebbe, quindi, o continuare l'opposizione ritenendo che essa riguarda un soggetto diverso da quelli convenuti nel giudizio ordinario oppure, al fine di evitare contrasti di giudicati, potrebbe disporre la sospensione dell'opposizione in attesa della decisione in sede ordinaria.
      Ma questa tematica si porrà in un secondo momento. Per ora lei proponga il rigetto della domanda.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Rodante

        siracusa
        09/02/2017 09:06

        RE: RE: ammissione passivo risarcimento danni

        Vi ringrazio per la puntuale ed esaustiva risposta al quesito