Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Fondo di previdenza "Mario Negri"

  • Marco Bernardis

    Arco (TN)
    10/09/2016 11:30

    Fondo di previdenza "Mario Negri"

    Il credito per i contributi non versati al Fondo di previdenza "Mario Negri" va ammesso al passivo in privilegio?
    Ringrazio
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/09/2016 19:53

      RE: Fondo di previdenza "Mario Negri"

      Al fine di individuare il soggetto legittimato a presentare domanda di ammissione allo stato passivo delle somme dirette al fondo di previdenza complementare si deve verificare il tipo di contratto di finanziamento con il quale il lavoratore ha inteso conferire le quote di TFR al fondo stesso, che può essere realizzato con lo strumento tecnico-giuridico della delegazione di pagamento, con incarico conferito dal lavoratore al proprio datore di lavoro di versare le quote di TFR al fondo ovvero mediante la cessione del credito futuro alle quote di TFR direttamente al Fondo.
      Se il contratto di finanziamento utilizzato dal lavoratore è una delegazione di pagamento, questo rapporto si scioglie, a norma dell'art. 78 l.f. a seguito della dichiarazione di fallimento del delegato, con la conseguenza che il lavoratore ha il diritto alla restituzione delle quote di TFR trattenute dal delegato e non versate al fondo di previdenza complementare. Se, invece tra le parti è intercorsa una cessione di crediti, anche se futuri, ove questa sia stata comunicata al datore di lavoro quando era in bonis, la cessione è opponibile al fallimento per i ratei anteriori alla dichiarazione di fallimento, per cui è il cessionario Fondo legittimato a richiedere il pagamento al datore di lavoro; la cessione di credito si perfeziona, infatti, per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, a meno che non si tratti di cessione di crediti futuri, il cui trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria, ma nel caso il debito, futuro al momento del conferimento, è maturato nel corso del rapporto in quanto periodicamente il datore doveva effettuare i versamenti al Fondo (In tal senso, Trib. Napoli Nord, 15 luglio 2015 in www.ilcaso.it , che si consiglia di leggere).
      Si tratta, allora, di capire quale nella specie al suo esame è stato lo strumento utilizzato per ilo conferimento.
      Zucchetti SG srl
      • Paolo Altin

        TRIESTE
        29/10/2021 15:21

        RE: RE: Fondo di previdenza "Mario Negri"

        Mi richiamo al quesito posto dal collega. Nel mio caso, si insinuano al passivo sia il Fondo Mario Negri sia l'Associazione Antonio Pastore. Entrambi richiedono il privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c., o in subordine, il privilegio ex art. 2753, .c.c, ovvero il privilegio ex art. 2754, c.c.
        Con riferimento alla Vostra risposta precedente, i due creditori istanti non esplicitano la tipologia di contratto di finanziamento (Trib. Napoli citata) bensì riportano una richiesta di iscrizione a tali fondi sottoscritta dalla società fallita.
        Ho preso atto che davanti a queste domande i curatori hanno assunto le posizioni più diverse. Alcuni riconoscono il privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. (pochi), altri i privilegi 2753 o 2754, altri, infine, mandano il credito al chirografo, come sostenuto da M. Ferro, in Le insinuazioni al passivo, CEDAM.
        Vorrei chiedere il Vostro parere e se vi siano orientamenti giurisprudenziali recenti.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          29/10/2021 19:57

          RE: RE: RE: Fondo di previdenza "Mario Negri"

          Successivamente alla risposta di cui sopra, la Cassazione (Cass.15/02/2019, n.4626 ha confermato esattamente l'indirizzo rappresentato, statuendo che nell'ipotesi di omesso versamento da parte del datore di lavoro del trattamento di fine rapporto accantonato in favore del fondo di previdenza complementare scelto dal lavoratore, al fine di individuare il soggetto che abbia diritto ad insinuare allo stato passivo la pretesa creditoria "occorre accertare la natura e la funzione del mezzo di volta in volta utilizzato: se una delegazione di pagamento, con incarico conferito dal lavoratore al datore di versare le quote di T.f.r. al fondo, ovvero di loro cessione, quale credito futuro, direttamente dal lavoratore al fondo, o strumenti ad essi assimilabili. E ciò comporta evidenti effetti diversi, in ordine alla titolarità del credito nei confronti del datore fallito (da insinuare allo stato passivo della procedura concorsuale), a seconda dell'opzione negoziale adottata".
          E' indispensabile, pertanto appurare il rapporto di fondo intercorso, in mancanza del quale la domanda va respinta, a meno che il Fondo non chieda esclusivamente il pagamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nel qual caso la questione si riduce a stabilire se si versa nell'ipotesi di cui all'art. 2753 o 2754 c.c., posto che Cass. sez. un. n.4949 del 2015, nel trattare di altre questioni, ha definito di natura previdenziale tale contribuzione. Il fatto che non riguardi previdenza obbligatoria esclude l'applicazione dell'art. 2753 c.c., con conseguente applicazione dell'art. 2754 c.c. che fa riferimento alla previdenza in genere diversa da quella di cui all'art. precedente
          Zucchetti Sg Srl