Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Offerta minima entro il 25% del prezzo base d'asta

  • Lucio Santin

    Pesaro (PU)
    27/11/2017 16:59

    Offerta minima entro il 25% del prezzo base d'asta

    Buongiorno, vorrei sapere la Vostra opinione in merito alla possibilità di presentare nella vendite di beni delle procedure concorsuali (fallimento o concordato preventivo, dal momento in cui l'art. 107 l.f. è richiamato dall'art. 182 l.f. in tema di concordato preventivo con cessione di beni) un'offerta inferiore rispetto al prezzo base del 25%, così come previsto dal codice di procedura civile per le assegnazioni nelle esecuzioni immobiliari.
    Io ritengo che ciò in linea generale NON sia possibile, dal momento in cui l'art. 107 l.f. non lo prevede, ed anzi richiama espressamente i soli articoli del c.p.c. che possono essere applicati (in particolare gli art. 569 terzo comma terzo periodo, 574 primo comma secondo periodo e 587 primo comma secondo periodo).
    L'art. 107 l.f. da infatti la possibilità, alternativa, di prevedere nel programma di liquidazione che le vendite di beni siano effettuate dal Giudice delegato secondo le norme del c.p.c, possibilità alternativa rispetto alle vendite effettuate dal Curatore o dal Liquidatore giudiziale.
    In questo caso non vedo ostacoli alla possibilità di presentare un'offerta ridotta entro il 25% del prezzo base.
    Diversamente ritengo, per quanto sopra, che tale norma del c.p.c. non possa essere applicata alle vendite concorsuali effettuate dal Curatore o Liquidatore giudiziale. Se le norme del c.p.c. fossero applicabili sic et simpliciter alle vendite concorsuali, il Legislatore non avrebbe richiamato espressamente gli articoli del c.p.c. applicabili e non avrebbe nemmeno dato la possibilità alternativa (da prevedere nel programma di liquidazione nel solo caso di fallimento) che le vendite venissero effettuate dal Giudice delegato secondo il c.p.c.
    Inoltre c'è da dire, per quanto riguarda il solo concordato preventivo, che l'art. 104 ter inerente il programma di liquidazione non viene richiamato espressamente e pertanto ritengo che l' "equivalente" a cui fare riferimento sia il decreto di omologa.
    Pertanto, riepilogando, se trattasi di fallimento e non venga prevista (con un richiamo al c.p.c. all'interno del programma di liquidazione) la possibilità di presentare offerte inferiori entro il 25% del prezzo base, ciò non sia possibile. Alla stregua, ciò non sarà possibile nemmeno nel caso di concordato preventivo con cessione di beni (previsto dall'art. 182 l.f.) qualora non sia stato previsto nel decreto di omologa.
    Nell'attesa del Vostra preziosa opinione, Vi ringrazio.


    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/11/2017 18:53

      RE: Offerta minima entro il 25% del prezzo base d'asta

      Il suo ragionamento sotto il profilo esegetico è ineccepibile, solo che va spostato dalla possibilità di offrire un prezzo inferiore di un quarto a quello base, ai poteri del giudice dell'esecuzione, in presenza di una offerta di un prezzo inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore al 25%, di far luogo, ai sensi del terzo comma dell'art. 572 cpc, egualmente "alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 cpc"
      Le argomentazioni da lei esposte portano ad escludere che questa disposizione possa trovare applicazione , in via diretta, nelle vendite fallimentari, ma rimane il fatto che l'obiettivo voluto dal legislatore con le modifiche apportate all'art. 572 cpc, è quello di rendere meno rigorose le condizioni di accettazione dell'offerta nella prospettiva di accelerare le procedure esecutive immobiliari. Ora se è possibile nella vendita senza incanto formale avanti al giudice dell'esecuzione l'aggiudicazione anche ove l'offerta, entro i limiti di un quarto, sia inferiore al prezzo base qualora ricorrano le indicate condizioni, è da ritenere che eguale potere possa, a maggior ragione, essere attribuito al curatore in una vendita deformalizzata e degiurisdizionalizzata ex art. 107 l.f.. Ovviamente il curatore si assume una grossa responsabilità, perché in mancanza di una norma direttamente applicabile, deve fare una valutazione estremamente rigorosa e inattaccabile, sulle prospettive di una vendita ad un prezzo superiore, per cui è difficile che nella prassi l'organo fallimentare si assuma il rischio fare un provvedimento la cui convenienza potrà essere contestata, ma è anche vero che nel programma di liquidazione (o nel decreto di omologa in caso di concordato) potrebbe essere prevista una tale fattispecie, che metterebbe a riparo il curatore da futuri pretese.
      Zucchetti Sg srl
      • Lucio Santin

        Pesaro (PU)
        30/11/2017 11:31

        RE: RE: Offerta minima entro il 25% del prezzo base d'asta

        Buongiorno, vi ringrazio per la Vostra opinione.
        Ritengo però che l'art. 107 l.f., non richiamando omnia le disposizioni del cpc, non contempli la possibilità (demandata invece al Giudice) di cui al terzo comma dell'art. 572 cpc (cosa invece possibile qualora la procedura di vendita sia effettuata dal giudice, pur all'interno della procedura concorsuale).
        Pertanto, ad esempio, nel caso di un primo tentativo di vendita con asta senza incanto effettuata dal Liquidatore giudiziale del c.p. (o Curatore nel caso di fallimento) con prezzo base pari al prezzo di perizia pari a 1000€, ritengo non possano essere accettate offerte pari a 750€, se tale possibilità di accettazione di offerte inferiori entro il 25% rispetto al prezzo base non sia stata prevista nel decreto di omologa (o nel programma di liquidazione del c.p.).
        E' chiaro che, nei tentativi di vendita all'asta successiva nel caso in cui le precedenti ad un prezzo base pari a 1000€ siano infruttuose, il prezzo base possa e debba essere ridotto rispetto a quello di perizia, in modo da accelerare le procedure di vendita.
        Nell'attesa di un Vostro cortese riscontro, un saluto.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          30/11/2017 19:40

          RE: RE: RE: Offerta minima entro il 25% del prezzo base d'asta

          Non ci sembra necessario alcun riscontro, dato che diciamo la stessa cosa. E' vero che noi abbiamo ammesso la possibilità per il curatore o per il liquidatore di accettare un offerta inferiore al prezzo base ricorrendo le stesse condizioni di cui all'art. 572, co. 3, cpc, ma abbiamo anche detto che è estremamente rischioso un comportamento del genere per cui abbiamo escluso che questi organi possano assumersi un rischio del genere, a meno che una tale previsione non sia contenuta nel programma di liquidazione o nel decreto di omologa in caso di concordato.
          Zucchetti Sg srl
    • Lucio Santin

      Pesaro (PU)
      30/11/2017 20:49

      RE: Offerta minima entro il 25% del prezzo base d'asta

      Vi ringrazio per il Vostro prezioso contributo. Stante la particolarità dellargomento, non ero certo di aver compreso e solo per questo ho riepilogato con un esempio numerico. Un saluto