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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Fallimento imprenditore individuale amministratore di srl
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Mariano Spigarelli
GUBBIO (PG)02/12/2014 11:01Fallimento imprenditore individuale amministratore di srl
Un imprenditore individuale viene dichiarato fallito, l'imprenditore è anche socio ed amministratore di una srl.
Vorrei sapere se a seguito del fallimento viene meno dalla sua carica di amministratore a seguito dell'art. 42 del R.D. 267/1942.
Detto imprenditore individuale è anche amministratore di un'altra srl dove egli non è socio. In caso di fallimento dell'imprenditore individuale, egli decade dalla carica di amministratore della Srl dove non è socio? Se si in base a quale norma?"
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/12/2014 19:48RE: Fallimento imprenditore individuale amministratore di srl
Classificazione: DICHIARAZIONE FALLIMENTO / SOCIETA' SOCI
Il fatto che il soggetto fallito sia anche socio di una srl comporta che la partecipazione in detta società viene acquisita all'attivo fallimentare (salvo che il curatore ritenga sia anticonveniente e l'abbandoni ex art. 104ter, co. 7, l.f.) quale bene immateriale e sotto questo profilo va richiamato l'art. 42 l.f.; il fatto che lo stesso soggetto fosse anche amministratore della stessa srl non incide sulla acquisizione della quota, che va fatta, salvo l'eccezione richiamata, e che il socio fosse anche amministratore e che non lo fosse.
Tale contestualità non incide neanche sulla posizione di amministratore, a meno che la srl partecipata non sia una società unipersonale. Escluso questo caso, cui lei non fa cenno, la questione della sorte dell'amministratore va tenuta distinta da quella della quota, ed è più complessa di quest'ultima.
Come è noto, la disciplina delle società a responsabilità limitata, a seguito della novella di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in vigore del 1 gennaio 2004, non regolamenta le cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori di tale società né contiene (come in passato faceva l'art. 2487 c.c.), un rinvio alle norme dettate dall'art. 2382 c.c. per la società per azioni. Si è detto che il silenzio sul punto vada imputato a mera dimenticanza, ma la Cassazione (Cass. 08/08/2013 n. 18904) ha di recente preso una posizione nettamente contraria a questa soluzione, sostenendo che il citato silenzio debba ritenersi indicativo di una precisa volontà del legislatore, che, se avesse voluto provvedere in materia, avrebbe dovuto farlo esplicitamente. Determinate è stata la considerazione che la nuova disciplina fallimentare abbia dettato una limitazione degli effetti a carico del fallito, sul piano personale, della sentenza di fallimento - e, in particolare, abbia abrogato l'art. 50, che prevedeva il registro dei falliti, e l'art. 5, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 114 del 1998, che vietava l'iscrizione nel registro delle imprese dei soggetti dichiarati falliti, fino alla pronuncia della sentenza di riabilitazione.
Alla luce di queste argomentazioni, conclude la Corte, deve ritenersi che le nomine degli amministratori di società a responsabilità limitata non sono più soggette a cause di ineleggibilità o di decadenza nè risultano applicabili per analogia le norme dettate per la società per azioni dell'art. 2382 c.c., con la conseguenza che - salva diversa previsione statutaria - il fallimento dell'amministratore di società a responsabilità limitata non ne determina l'incapacità alla carica sociale.
Zucchetti SG Srl
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