Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Rendiconto del curatore

  • Guerrino Marcadella

    Cassola (VI)
    03/07/2014 16:08

    Rendiconto del curatore

    Buongiorno,
    l'art. 116 della legge fallimentare stabilisce che "compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza fino alla quale ogni interessato può presentare le sue osservazioni o contestazioni".
    Il curatore deve dare immediata comunicazione dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza, ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed al fallito, avvisandoli che possono prende visione del rendiconto e presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino all'udienza.
    Se il fallimento è stato dichiarato nel 2013 (prima dell'entrata in vigore della Legge 221/2012 che ha reso obbligatorie le comunicazioni tramite posta elettronica certificata) e l'udienza di discussione del rendiconto finale è stata fissata nel 2014, per avvisare il fallito, che nel frattempo non ha mai comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, è sufficiente il deposito in cancelleria del rendiconto o è necessario avvisarlo con altre modalità (es. raccomandata)?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/07/2014 20:11

      RE: Rendiconto del curatore

      Classificazione: CONTO GESTIONE
      Le disposizioni inserite nella legge fallimentare circa le comunicazioni e trasmissioni via Pec si applicano, dopo il 31.10.2013, a tutti i fallimenti, indipendentemente dalla data di dichiarazione degli stessi. Di conseguenza anche nel sui caso trova applicazione il nuovo testo dell'art. 116, il cui terzo comma testualmente stabilisce che "Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore da' immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalita' di cui all'articolo 93, secondo comma. Al fallito, se non e' possibile procedere alla comunicazione con modalita' telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento".
      Al fallito, differenza dei creditori, non viene richiesto di indicare il proprio indirizzo PEC, per cui a lui la comunicazioni di cui all'art. 116 va eseguite sì con modalità telematica ove possibile e, in mancanza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, come precisa la norma.
      Zucchetti SG Srl
      • Lavinia Linguanti

        SIENA
        29/01/2016 10:52

        RE: RE: Rendiconto del curatore

        Nel caso in cui il fallito sia una srl e la raccomandata ritorni al mittente curatore per non reperibilità del destinatario, cosa deve fare il curatore per informare il fallito? la comunicazione deve essere spedita al socio amministratore?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          01/02/2016 11:25

          RE: RE: RE: Rendiconto del curatore

          Si, la comunicazione va fatta al legale rappresentante della società
          Zucchetti SG srl
      • Federico Betti

        Monterotondo (RM)
        21/04/2017 12:31

        RE: RE: Rendiconto del curatore

        Buongiorno il creditore per esempio equitalia mi ha fornito una pec e questa risulta piena e la comunicazione dell'udienza 116 lf mi torna indietro per mancata consegna cosa debbo fare?
        notifica in cancelleria o a mezzo raccomandata?


        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          21/04/2017 13:36

          RE: RE: RE: Rendiconto del curatore

          Esatto. L'art. 31bis stabilisce:
          "Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.
          Quando e' omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria".
          Nel suo caso ricorre proprio quest'ultima ipotesi della mancata consegna per cause imputabili al destinatario.
          Zucchetti SG srl