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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
INDENNITA' DI OCCUPAZIONE: risarcimento o corrispettivo?
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Carla Camarri
ARCIDOSSO (GR)15/01/2021 22:38INDENNITA' DI OCCUPAZIONE: risarcimento o corrispettivo?
Buonasera, ho un caso abbastanza anomalo che necessita un approfondimento ed un ragionamento. Una SRL, proprietaria di vari immobili, durante la sua attività non ha messo a reddito uno dei suoi appartamenti, il quale, invece di essere locato o regolarmente affittato, è stato usato dalla socia , legale rappresentante come abitazione, senza mai pagare nulla alla srl. Addirittura anche alcune utenze erano intestate alla srl anzichè alla signora. Durante la procedura ho presentato istanza al G.D. affinchè venisse riconoscita alla SRL un'indennità di occupazione permettendo loro di restare all'interno dell'appartamento.A vostro avviso, tale indennità di occupazione deve essere considerata come risarcimento (in quanto la situazione ha comunque pregiudicato un danno alla SRL sia per il mancato introito di corrispettivi sia per la mancata restituzione delle utenze pagate) e quindi esclusa asrt. 15, per cui non soggetta a fatturazione ma solo a pagamento dell'imposta di bollo, oppure deve essere considerato un corrispettivo assimilato a canone di locazione e quindi esente art. 10, soggetta a fatturazione e a bollo? -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como17/01/2021 17:06RE: INDENNITA' DI OCCUPAZIONE: risarcimento o corrispettivo?
Non vediamo come, ai fini IVA, possa essere collegata l'attuale indennità di occupazione con il fatto che in passato essa non era stata corrisposta.
Riteniamo quindi che l'indennità di occupazione non possa essere qualificata, ai fini IVA, come risarcimento del danno, bensì assimilata a un canone di locazione, con ciò che ne consegue sul piano fiscale, ben descritto nel quesito.-
Carla Camarri
ARCIDOSSO (GR)17/01/2021 18:54RE: RE: INDENNITA' DI OCCUPAZIONE: risarcimento o corrispettivo?
Il dubbio invece sinceramente pareva più che logico in quanto per la SRL era evidentemente volontà quella di non stipulare alcun contratto di locazione, ma di sfruttare l'immobile per fini in contrasto con l'efficienza aziendale e, non essendoci neanche un contratto di conodato, che invece avrebbe potuto evidenziare una volontà espressa delle controparti di un accordo circa l'occupazione, la stessa occupazione"senza titolo" e ancor più danneggiante per la SRL aveva suscitato evidentemente delle perplessitào. Ancor più per il fatto che in questo caso ci poteva essere un conflitto di interesse fra il proprietario (la SRL) e il legale rappresentante. Senza contare che tutte e utenze (usate dall'occupante) erano invece intestate e pagate dal proprietario.
Comunque vi ringrazio.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como18/01/2021 13:42RE: RE: RE: INDENNITA' DI OCCUPAZIONE: risarcimento o corrispettivo?
Ci sorge il dubbio di non aver ben inquadrato la fattispecie concreta.
La risposta è stata data nella convinzione che "Durante la procedura ho presentato istanza al G.D. affinché venisse riconosciuta alla SRL un'indennità di occupazione permettendo loro di restare all'interno dell'appartamento" significasse che l'indennità di occupazione è stata fissata per "restare all'interno dell'appartamento", ovvero in cambio del fatto che l'amministratore e la sua famiglia continuavano a utilizzare l'immobile, senza titolo, in corso di procedura (ancorché nella determinazione dell'importo si sia eventualmente tenuto conto dell' "occupazione illegittima" nel periodo precedente).
Se invece ciò che è stato concordato e corrisposto non è l'indennità per occupare l'immobile in corso di procedura, bensì l'indennizzo per averlo occupato prima di essa, la questione è leggermente, ma solo leggermente diversa, e la conclusione a cui si giunge è comunque la medesima.
E' vero che saremmo in presenza non di un corrispettivo per l'utilizzo (attuale) dell'immobile ma del risarcimento di un danno arrecato alla società ante procedura, ma prassi e giurisprudenza in tema di indennizzi (fra altre le risoluzioni 64/2002, 504603/1975, 104/2010 e 27/1997 e la sentenza della Corte di Giustizia europea 15/12/1993, causa C-63/92) sono concordi nell'individuare il discrimine nella volontà delle parti di erogare il servizio a fronte del quale è stato poi concordato o comunque stabilito un indennizzo:
- se risulta chiaro che non vi è stata alcuna volontà della parte indennizzata di accondiscendere al comportamento posto in essere dalla controparte, allora l'indennizzo è fuori campo IVA
- se invece vi è stata una effettiva volontà della parte indennizzata di consentire il comportamento posto in essere dalla controparte, allora l'indennizzo è corrispettivo, ancorché determinato a posteriori e/o forfetariamente, per la prestazione fruita dalla controparte medesima.
Al di là delle considerazioni sulla palese illegittimità, per più motivi, del comportamento delle parti nella vicenda in esame, sulla quale siamo ovviamente d'accordo, pur con tutte le perplessità dovute al fatto che siamo certamente in una situazione anomala, ci pare indubbio che da parte della società vi sia stata volontà di concedere all'amministratore l'utilizzo dell'immobile, o che comunque essa sia stata palesemente acquiescente di fronte a tale utilizzo, e quindi quanto stabilito a titolo di indennizzo per tale utilizzo non avrebbe funzione risarcitoria per un abuso o un danno, ma di corrispettivo per tale utilizzo.
Nella sostanza assolutamente analogo è il ragionamento per quanto riguarda le utenze: il legale rappresentante della società non ha furtivamente approfittato delle utenze pagate dalla società, che deve quindi essere indennizzata del danno subito a sua insaputa, ma è essa stessa che o gli ha erogato tali servizi, sostenendone il costo (prestazione di servizi) o ha consentito che utilizzasse le sue utenze (obbligazione di permettere): in entrambi i casi, a norma dell'art. 3 del D.P.R. 633/72, una prestazione di servizi, il cui corrispettivo è quindi imponibile IVA.
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Carla Camarri
ARCIDOSSO (GR)17/01/2021 23:12RE: INDENNITA' DI OCCUPAZIONE: risarcimento o corrispettivo?
Posto che si debba fatturare in esenzione iva art.10 l'indennità di occupazione nel caso prospettato, deve essere pagata anche l'imposta di registro del 2% su di essa, giusto? Ma su quale importo a vostro avviso deve essere calcolata tale imposta del 2% se nell'istanza autorizzata dal G.D. non vi è un termine entro cui il fallito debba lasciare l'immobile e quindi il tutto di possa prolungare fino a quando lo stesso non verrà venduto all'astra competitiva? Si può considerare il n. di 12 mensilità e versare il 2% su di esso? Naturalmente con il minimo dei 67€, giusto? -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como18/01/2021 13:44RE: RE: INDENNITA' DI OCCUPAZIONE: risarcimento o corrispettivo?
Il fatto che venga posta questa ulteriore domanda avvalora ancor più la nostra prima interpretazione: non siamo in presenza del risarcimento del danno per quanto è avvenuto prima, ma di corrispettivo per l'utilizzo dell'immobile in costanza di procedura, confermiamo quindi la nostra prima risposta.
Per quanto riguarda l'imposta di registro, si applicherà l'art. 35, I comma, del T.U. 131/1986: "Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l'imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell'art. 19".
Dovrà quindi essere dichiarato un corrispettivo stimato per la presunta durata del contratto che, se risulterà inferiore ad Euro 3.350, comporterà l'esborso pari al minimo di € 67, ed entro venti giorni dal "verificarsi di eventi che ... diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta" dovrà essere versato il conguaglio.
Riterremmo ragionevole che tale conguaglio venga versato al termine dell'occupazione ovvero, se precedente, al termine del primo anno di occupazione.
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