Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

compensazione art 56

  • Mario Cocco

    Lecco
    31/05/2021 16:21

    compensazione art 56

    Buongiorno una società fallita vanta un credito verso soci ed anche un debito per finanziamenti infruttiferi erogati dai soci stessi in favore della società.

    Opera la compensazione a norma dell'art 56 L.F. ? o prevale il codice civile art 2467 che al comma 1 riporta "Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della societa' e' postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori..." ?

    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      31/05/2021 19:17

      RE: compensazione art 56

      La questione non ci risulta affrontata in modo specifico in giurisprudenza. Per la soluzione, a nostro avviso va preliminarmente stabilito se il credito per il rimborso del finanziamento sia o non esigibile. In caso positivo, infatti, non vi sarebbero ostacoli alla compensazione dal momento che questa opera automaticamente al momento della coesistenza dei crediti e debiti e ricorrono anche gli altri requisiti di compensabilità, tra cui la esigibilità presupposta.
      Se, invece si ritiene che, come a nostro avviso è preferibile, che la regola della postergazione legale prevista dall'art. 2467 c.c. si pone come condizione sospensiva del diritto al rimborso (fino al soddisfacimento degli altri creditori), allora, fino a quel momento il credito del socio è inesigibile e la compensazione dovrebbe essere esclusa. E' vero, infatti, che la giurisprudenza richiede per l'operatività della compensazione ex art. 56 l. fall. soltanto che la fonte dei crediti e debiti trovi origine in atti o fatti anteriori alla procedura, ma non esclude la esigibilità dei crediti ammettendo semplicemente che i requisiti della compensazione (liquidità ed esigibilità) possano anche maturare in corso di procedura; orbene, posto che la postergazione ex art. 2467 c.c. non viene meno con la dichiarazione di fallimento della società, la inesigibilità del credito da finanziamento permane fin quando non siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori, sicchè fin quando non si verifica questa condizione la compensazione non può essere opposta o, comunque, non può operare essendo il credito da finanziamento inesigibile.
      Zucchetti SG srl