Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
pagamento inefficace ex art. 44 L.F.; effetti sentenza fallimento nei riguardi dei terzi ex art. 16 c. 2 l. fall.
-
Tommaso Bartiromo
Nocera Superiore (SA)23/05/2013 12:59pagamento inefficace ex art. 44 L.F.; effetti sentenza fallimento nei riguardi dei terzi ex art. 16 c. 2 l. fall.
Salve, vorrei sottoporre il seguente quesito relativo ad una situazione che mi si è presentata. Dichiarato il fallimento la Cancelleria nn provvede tempestivamente alla iscrizione della sentenza dichiarativa del fallimento nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma. Una decina di giorni dopo la dichiarazione del fallimento, un terzo (parente di uno dei soci ed egli stesso socio in passato della società fallita (si tratta di una srl, accredita delle somme sul conto corrente intestato alla società fallita. Precisamente accredita esattamente la somma sufficiente ad azzerare l'esposizione debitoria che la fallita aveva nei confronti della Banca dove era stato acceso il rapporto di conto corrente. Trattandosi di bonifico effettuato dopo la dichiarazione di fallimento, quindi di pagamento inefficace ex art. 44 legge fall. viene regolarmente inoltrata alla Banca una richiesta di restituzione delle somme ricevute ed accreditate. La banca riscontra la richiesta di restituzione evidenziando che nn è tenuta alla restituzione e ciò in quanto l'accreditamento delle somme è avvenuto in data anteriore a quella di iscrizione della procedura fallimentare nel registro delle imprese. Ho fatto una ricerca e l'unica sentenza che ho trovato (che parrebbe dare ragione alla Banvca) è la seguente :
" Gli effetti di cui all'art. 44 l. fall., con riferimento a pagamenti eseguiti dal conto del fallito, si producono per la banca mandataria che ha eseguito i pagamenti stessi non già dal momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, ex art. 16, comma 2, della legge innanzi richiamata, bensì dall'iscrizione della medesima sentenza presso il Registro delle imprese ex art. 17, comma 2. Pertanto, la inopponibilità al fallimento dei pagamenti eseguiti dal fallito spossessato sin dalla dichiarazione di fallimento è opponibile al terzo dall'iscrizione presso la Cciaa della sentenza dichiarativa di fallimento. In circostanze siffatte, tuttavia, non può ritenersi operante la retroattività alle ore 00:00 degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento (cosiddetto "zero hour rule") tale che qualsiasi pagamento avvenuto lo stesso giorno della iscrizione della sentenza di fallimento presso il Registro delle imprese sarebbe sempre inopponibile alla massa dei creditori, in quanto a norma dell'art. 3 del d.lg. n. 210 del 2001 assume rilievo il momento esatto del deposito della pronuncia giudiziale, che sulla medesima deve essere indicato. Nella specie, tuttavia, la domanda formulata ai sensi dell'art. 44 l. fall. deve trovare accoglimento, in quanto, pur avendo la parte convenuta dedotto che i pagamenti sarebbero stati effettuati prima dell'annotamento della sentenza dichiarativa di fallimento presso il Registro delle imprese, nulla a tal fine ha provato, per cui i pagamenti suddetti devono ritenersi inefficaci ai sensi della richiamata normativa. (Tribunale Milano, sez. II, 08/05/2012, n. 5309 ).
Orbene, cortesemente Vorrei capire se è possibile agire con qualche altra azione nei confronti dell'istituto bancario ovvero quale azione sia esperibile nella fattispecie ?
Ringrazio per la cortesia che vorrete dimostrare rispondendo al presente quesito. Avv. Tommaso Bartiromo-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/05/2013 16:53RE: pagamento inefficace ex art. 44 L.F.; effetti sentenza fallimento nei riguardi dei terzi ex art. 16 c. 2 l. fall.
Anche noi riteniamo che le ragioni opposte dalla Banca siano valide in quanto, a norma dell'ult. parte del secondo comma dell'art. 16, "gli effetti (della sentenza dichiarativa di fallimento) nei riguardi dei terzi si producono dalla iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 17, secondo comma". Norma, peraltro, facilmente spiegabile con la tutela che il legislatore ha inteso attribuire ai terzi che, non avendo partecipato all'istruttoria prefallimentare, sono ignari dell'intervenuto fallimento per cui regolarmente hanno rapporto con il fallito o altri soggetti 8come nel suo caso) fino al momento in cui, a causa dela pubblicità prescritta, non ne vengano a conoscenza. Su tanto d anche sull'applicazione del principio all'art. 44 conviene l'intera dottrina, a meno che il curatore non fornisca la prova, ai sensi dell'art. 2193 c.c., che i terzi conoscevano la sentenza di fallimento anche prima della iscrizione della stessa nel registro delle imprese.
Se così è, bisogna ritenere che il pagamento da parte dell'ex socio sia stato fatto prima della dichiarazione di fallimento, per cui è assoggettabile a revocatoria, sempre che ricorrano gli altri requisiti di legge necessari per le revocatorie delle rimesse in conto corrente.
Indubbiamente la revocatoria ha dei limiti che la inefficacia di diritto ex art. 44 non ha e può sembrare strana una revocatoria per un atto compiuto dopo la dichiarazione di fallimento, ma l'interessato- nel caso la banca- non può da un lato sostenere che non si applica l'art. 44 perché nei suoi confronti la sentenza di fallimento non produceva effetti e dall'altro sostenere che non si applica l'art. 67 perché il pagamento è avvenuto dopo la sentenza di fallimento, altrimenti si creerebbe una zona franca esclusa da ogni possibilità di ricostruzione del patrimonio fallimentare.
Zucchetti Sg Srl
-
Matteo Eccher
Mori (TN)02/10/2017 15:56RE: RE: pagamento inefficace ex art. 44 L.F.; effetti sentenza fallimento nei riguardi dei terzi ex art. 16 c. 2 l. fall.
Buongiorno,
vorrei agganciarmi a questa discussione per sottoporre la seguente questione.
Il socio di una società di persone fallita, fallito quindi anch'esso per estensione, successivamente alla dichiarazione di fallimento ha compiuto operazioni su conti correnti personali non comunicati al Curatore.
A seguito della nuova possibilità di accesso all'anagrafe bancaria, ho appreso l'esistenza di tali conti e correnti e sono risalito agli estratti conti bancari ed alle operazioni compiute. Dopo aver inutilmente chiesto all'istituto di credito la restituzione ai sensi dell'art. 44 l.fall., vorrei proporre azione, ma ho un dubbio.
Il socio di società fallita, non essendo imprenditore lui stesso, non ha una specifica posizione in Camera di Commercio. Quanto sopra indicato sulla tempestività della pubblicazione in CCIAA non è quindi strettamente attinente, ma trovo utile agganciarmi perché si pone anche nel mio caso un problema di conoscibilità dell'istituto di credito dell'avvenuto fallimento.
In tal caso è sufficiente dimostrare la tempestiva pubblicazione in CCIAA in relazione alla società fallita (ed al socio in quanto illimitatamente responsabile)?
La Banca potrebbe invece opporre una "buona fede" non avendo avuto notizia dell'avvenuto fallimento?
Grazie, cordiali saluti
Matteo Eccher
Rovereto-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/10/2017 17:55RE: RE: RE: pagamento inefficace ex art. 44 L.F.; effetti sentenza fallimento nei riguardi dei terzi ex art. 16 c. 2 l. fall.
Non possiamo che confermare quanto detto nella risposta che precede e cioè che, dopo la riforma, il problema da lei posto deve ritenersi sostanzialmente risolto perché il l'ult. parte del secondo comma dell'art. 16 stabilisce che "gli effetti (della sentenza dichiarativa di fallimento) nei riguardi dei terzi si producono dalla iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 17, secondo comma". E' vero che i soci non sono imprenditori, ma la trascrizione della sentenza nel registro delle imprese del fallimento della società contiene anche l'indicazione della estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili, per cui da questa data i terzi che hanno avuto a che fare, con la società o con i soci, non possono più accampare la buona fede circa la mancata conoscenza della condizione in cui si trovavano le loro controparti. Anzi è fatta salva la possibilità per il curatore di anticipare la mancanza della buona fede anche ad una data anteriore alla iscrizione nel registro delle imprese qualora fornisca la prova della conoscenza da parte dei terzi dell'avvenuta dichiarazione di fallimento dei soggetti interessati.
Zucchetti Sg srl
-
-
-