Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Esdebitazione - caso pratico

  • Alessandro Conte

    Torino
    22/11/2016 12:34

    Esdebitazione - caso pratico

    Buongiorno,
    con la presente sono a richiedere informazioni in merito alla richiesta in sede di chiusura dell'esdebitazione in capo ad un socio illimitatamente responsabile di una SNC.

    Nel caso pratico la richiesta dovrà essere presentata dal socio stesso (a mezzo di avvocato) oppure viene richiesta dal curatore quando si presenta l'istanza di chiusura del fallimento?
    Può essere richiesta anche anticipatamente alla chiusura? a mezzo di chi?

    Ringrazio anticipatamente
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/11/2016 20:39

      RE: Esdebitazione - caso pratico

      Immediatamente dopo la riforma che ha introdotto il nuovo testo dell'art. 143, per il quale la esdebitazione viene dichiarata dal "tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo", è sorto il dubbio in dottrina se il legislatore avesse previsto una alternativa tra la esdebitazione dichiarata d'ufficio da tribunale e una su richiesta del fallito, ovvero se avesse introdotto un unico procedimento che poteva già svolgersi nel corso del fallimento e concludersi con il decreto di chiusura o svolgersi successivamente alla chiusura.
      La prima tesi, che trova forti addentellati nella lettera della legge è, a nostro avviso, poco condivisibile in quanto l'esdebitazione dichiarata d'ufficio sarebbe in contraddizione con l'abolizione della dichiarazione di fallimento d'ufficio; inoltre ci sembra che il problema sia stato superato dall'intervento della Corte Costituzionale (Corte Cost. 30/05/2008, n. 181) che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 143, limitatamente alla parte in cui esso non prevede la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti c.p.c., ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori. E' vero che tale pronuncia riguarda il caso di procedimento di esdebitazione attivato ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, ma le argomentazioni utilizzate circa la necessità del contraddittorio inducono a ritenere che la fissazione di una udienza nella quale instaurare il contraddittorio inducono ad escludere che il tribunale possa provvedere d'ufficio qualora de cida con il decreto di chiusura del fallimento. Evidentemente, in questo caso, il procedimento di esdebitazione si svolge all'interno della procedura fallimentare, pur restandone distinto, sempre su istanza del debitore, che è sicuramente l'unico soggetto legittimato attivamente a proporre l'istanza, come si deduce dal testo normativo. Trattandosi di instaurare un procedimento giudiziario, con contraddittorio, il fallito, a nostro avviso, deve servirsi dell'assistenza di un legale.
      Zucchetti Sg srl