Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Estensione del fallimento di srl ad altra srl (quale socio occulto)

  • Rosolino Fabrizio Giambona

    Palermo
    21/01/2016 19:56

    Estensione del fallimento di srl ad altra srl (quale socio occulto)

    Fallimento Beta srl, il cui socio di maggioranza (nonchè direttore amministrativo e commerciale) è padre dell'amministratore unico di Gamma srl, che svolge la medesima attività.
    Di fronte alla situazione di crisi e di dissesto economico-finanziario che ha investito la Beta srl (successivamente fallita), questa ha provveduto a trasferire ad una società finanziariamente stabile (la gamma srl, trasferitasi oggi presso la medesima sede della società oggi fallita) attrezzature, mezzi, lavoratori, rapporti contrattuali e licenze, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, il mantenimento della clientela e, conseguentemente, la produzione di utili.
    E' possibile chiedere l'estensione del fallimento della Gamma srl sul presupposto che Gamma sia socio (occulto) di fatto della Beta srl?
    Ove possibile,entro quando dovrebbe essere proposto il ricorso diretto ad ottenere l'estensione di Gamma al predetto fallimento?

    Laddove il curatore fosse pretermesso, per decorso del termine annuale dalla declaratoria di fallimento, nell'esercizio del potere di attrarre (estendere) al proprio fallimento Gamma, questi può tentare di sostenere, e conseguentemente chiederne il fallimento, l'esistenza di una società di fatto esistita tra Beta srl e Gamma srl?

    In sostanza, l'istituto dell'estensione del fallimento del socio occulto coincide con quello della società di fatto?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/01/2016 20:00

      RE: Estensione del fallimento di srl ad altra srl (quale socio occulto)

      La strada del fallimento del socio occulto non è percorribile perchè per l'attuale art. 147 l.f. possono essere dichiarati falliti per ripercussione soltanto i soci (palesi o occulti) illimitatamente responsabili di una società in nome collettivo, di una società in accomandita semplice e di una società in accomandita per azioni, ossia i soci accomandatari di queste. Ossia il legislatore non considera più la responsabilità illimitata del socio come evento idoneo a determinare il suo fallimento, ma coinvolge il socio nel dissesto per la sua appartenenza a determinati tipi di società strutturalmente costituite con soci i quali rispondono verso i terzi con l'intero loro patrimonio delle obbligazioni contratte dalla società. L'art. 147, in realtà non indica espressamente questi tre tipi di modelli societari citati, ma fa riferimento alle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei Capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto, che comprende le società in nome collettivo, in accomandita semplice e in accomandita per azioni, ma comprende anche il modello della società in nome collettivo irregolare di cui all'art. 2297 c.c.. E' rimasto, pertanto, fermo che possono fallire anche le società irregolari o di fatto in cui i componenti agiscono come una impresa collettiva, pur senza aver mai formalizzato per iscritto l'esistenza del contratto sociale, che comunque sussiste e risulta non da un documento ma da facta concludentia; fatti e comportamenti che, facendo emergere l'affectio societatis, la costituzione di un fondo comune mediante specifici apporti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica e la partecipazione agli utili e alle perdite, siano tali da evidenziare, per la loro sintomaticità e concludenza, l'esistenza della società anche nei rapporti interni.
      A questo punto si pone il problema: è configurabile una società di fatto tra società di capitali tra loro o con la partecipazione di persone fisiche che, una volta ammessa e accertata, comporta, in caso di insolvenza, il fallimento di detta società e, per ripercussione quello dei soci?
      Le risposte date dalla giurisprudenza di merito sono contrastanti. Vi è infatti chi ritiene che le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2361 c.c., richiedendo che la partecipazione ad una società di persone debba essere deliberata dall'assemblea ed evidenziata poi in nota integrativa, non consentano la configurazione di un rapporto partecipativo di fatto od occulto, e comunque attuato sulla base di facta concludentia e non di una delibera espressa (App. Torino 30 luglio 2007, decr., in Giur. it., 2007, 2219; App. Bologna, 11 giugno 2008 n. 965, in 965 in Fallimento 2008, 1293). Vi è chi, invece, sostiene che la mancanza della deliberazione assembleare non è comunque di ostacolo alla configurazione di una società di fatto della quale facciano parte società di capitali, dal momento che il rapporto sociale scaturisce sic et simpliciter dal comportamento concludente degli amministratori, rispetto al quale è del tutto irrilevante l'inosservanza delle prescrizioni di legge in ordine all'acquisto della partecipazione in quanto l'art. 2384 c.c., introducendo il principio della rappresentanza generale degli amministratori, elimina, nell'interesse preminente dei terzi, ogni limite all'efficacia esterna di atti ultra vires (App. Catanzaro 30.7.2012, n. 846 in ilcaso.it; Trib. Forlì, 9 febbraio 2008, in Fallimento 2008, 1328; Trib. S. Maria Capua Vetere 8 luglio 2008 in Fallimento 2009, 89; Trib. Prato 10 novembre 2010, in Dir. fall., 2011, II, 382).
      Stavamo per aggiungere che non ci risultano interventi della S. Corte in materia, quando, scorrendo le novità giurisprudenziali di ieri, abbiamo trovato Cass. 21.1.2016 n. 1095 che, attraverso elaborate e convincenti argomentazioni (che ovviamente vanno approfondite), ha avallato il secondo indirizzo, giungendo alla conclusione che "La partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell'art. 2361, 2° comma, c.c., dettato per la società per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio dell'organo amministrativo, il quale non richiede - almeno allorché l'assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell'oggetto sociale, fattispecie peraltro estranea al caso di specie - la previa decisione autorizzativa dei soci, ai sensi dell'art. 2479, 2° comma, n. 5, c.c."
      Questa ultima sentenza è intervenuta in un caso identico al suo, per cui, se convince tale tesi, lei dovrebbe dimostrare l'esistenza di una società di fatto tra la srl Beta e la srl Gamma e l'insolvenza della stessa, dopo di che può ottenere il fallimento di detta società di fatto e, conseguenzialmente, il fallimento dei soci Gamma e Beta.
      Zucchetti SG srl
      • Rosolino Fabrizio Giambona

        Palermo
        25/01/2016 12:11

        RE: RE: Estensione del fallimento di srl ad altra srl (quale socio occulto)

        Buongiorno,
        ringrazio per la risposta tempestiva e chiarificatrice.
        Resta ancora sospesa la questione relativa alla decorrenza del termine prescrizionale per proporre il ricorso volto ad ottenere l'estensione di Gamma srl al predetto fallimento.
        Tenuto conto che il dettato normativo riferisce di un termine annuale a decorrere dallo scioglimento del rapporto sociale "occulto", essendo Beta srl dichiarata fallita nel 2011, Vi chiedo se è possibile proporre, nel 2016, l'estensione del fallimento alla Gamma srl.
        Grazie
        Saluti
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          25/01/2016 20:38

          RE: RE: RE: Estensione del fallimento di srl ad altra srl (quale socio occulto)

          Come abbiamo detto nella precedente risposta, lei non deve limitarsi achiedere l'estensione del fallimento di Beta a Gamma, ma deve dimostrare che l'attività apparentemente svolta dalla sola Beta era in realtà svolta in società di fatto tra Betta e Gamma. Una volta appurata l'esistenza di questa società di fatto occulta, chiamiamola Delta, ne discende:
          -la dichiarazione di fallimento di detta società Delta;
          -la dichiarazione di fallimento di Gamma, per ripercussione, quale socio illimitatamente responsabile della società Delta, per il quale non si pone il problema del decorso dell'anno di cui al secondo comma dell'art. 147 l.f.. Questa norma infatti prende in considerazione le ipotesi di recesso o comunque quelle in cui sia venuto meno l'appartenenza alla compagine sociale (scioglimento del rapporto sociale) o le ipotesi di trasformazione, fusione o scissione o di altre operazioni che abbiano cessare la responsabilità illimitata del socio, stabilendo che decorso un anno da uno di questi eventi non può essere dichiarato il fallimento del socio o ex socio; nel caso di specie non è successo nulla di tutto questo, nel senso che se si dimostra l'esistenza della società Delta, il socio Gamma fa parte ancora della stessa;
          -non va dichiarato il fallimento della società Beta, che pur dovrebbe fallire per ripercussione quale socia illimitatamente responsabile della società di fatto Delta, in quanto già dichiarata fallita e nel nostro sistema vige il principio che un soggetto non può contemporaneamente essere dichiarato fallito due volte.
          Tutto sta, come vede, a dimostrare l'esistenza della società Delta.
          Zucchetti SG srl
          • Marco Oliviero

            Salerno
            01/02/2017 19:08

            RE: RE: RE: RE: Estensione del fallimento di srl ad altra srl (quale socio occulto)

            Buonasera
            mi inserisco nella discussione per porre un quesito in ordine ad una questione alquanto diversa ma che presenta alcune connessioni:
            Fallimento Beta Sas, il cui socio accomandatario(nonchè legale rapp.te p.t) è padre dell'amministratore unico di Gamma srl, che svolge la medesima attività.
            Di fronte alla situazione di crisi e di dissesto economico-finanziario che ha investito la Beta sas (successivamente fallita), questa ha provveduto a trasferire di fatto ad una società di nuova costituzione, finanziariamente stabile (la gamma srl, trasferitasi oggi presso una nuova sede sita nella medesima città della società beta sas oggi fallita) attrezzature, mezzi, alcuni lavoratori, al fine, (di fatto), di garantire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, il mantenimento della clientela e, conseguentemente, la produzione di utili.
            Si badi bene che il legale rapp.te di gamma srl è figlio del socio accomandatario di Beta sas ma che, formalmente, non ha mai rivestuito la qualifica di socio all'interno della beta sas.
            E' possibile chiedere l'estensione del fallimento della Gamma srl sul presupposto che Gamma sia stato socio (occulto) di fatto della Beta sas?
            Diversamente quali azioni potrebbero essere poste in essere nei confronti della nuova società gamma srl?

            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              02/02/2017 18:41

              RE: RE: RE: RE: RE: Estensione del fallimento di srl ad altra srl (quale socio occulto)

              L'idea dell'estensione del fallimento di Beta Sas a Gamma Srl in quanto socia della prima è poco percorribile alla luce dei dati da lei esposti, che non evidenziano che Gamma srl possa essere stata socia di Beta sas e , peraltro socia accomandataria, che è il passaggio indispensabile per estendere alla prima la responsabilità illimitata e arrivare al suo fallimento. Peraltro, sotto il profilo giuridico, bisognerebbe dimostrare che Gamma si è ingerita nell'amministrazione di Beta, (ed è possibile che una srl svolga attività di gestione di altra società?), perché solo in tal caso il socio occulto potrebbe, ai sensi della'rt. 2320 c.c.c essere considerato illimitatamente responsabile, da cui l'ulteriore problema , che si è posto dopo la riforma dell'art. 147 l.f., se sia ancora possibile il fallimento del socio accomandante che compie atti di gestione.
              Questa strada, come vede, è irta di difficoltà; probabilmente potrebbe essere più semplice ipotizzare l'esistenza di una società di fatto tra Beta sas e Gamma srl, che oggi è ammessa dall'art. 147 (e la partecipazione di una s.r.l. in una società di persone, anche di fatto, non richiede neanche la delibera assembleare prevista per le s.p.a. dall'art. 2361, comma 2, c.c. (cfr. Cass. 21/01/2016, n. 1095), Da questa società di fatto, che i rapporti familiari da lei evidenziati, la identità di attività e di sedi ecc., potrebbero giustificare, discende che può essere dichiarato il fallimento della società di fatto, una volta accertati i presupposti (esistenza e insolvenza), e in estensione il fallimento del socio società di capitali, fermo restando il già dichiarato fallimento di Beta sas, che, a questo punto sarebbe fallita quale socia della citata società di fatto.
              Zucchetti SG srl
              • Walter Bossa

                Foggia
                19/06/2017 22:51

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Estensione del fallimento di srl ad altra srl (quale socio occulto)

                Fallimento della Beta sas nonché del socio accomandatario illimitatamente responsabile. Da una visura al registro imprese, si apprende che il socio in questione è socio accomandante della Gamma sas, la quale svolge la stessa attività ed ha lo stesso indirizzo PEC della società fallita. Preciso che la Gamma sas è stata costituita circa un anno prima della dichiarazione di fallimento della Beta sas.
                Dall'esame dei registri contabili della fallita, relativi all'anno anteriore la data di fallimento, sono emersi dei fatti che lasciano presumere una gestione volta a realizzare volutamente il dissesto della società. In particolare, ci si riferisce all'acquisto di merce (di genere alimentare) successivamente venduta alla società Gamma sas ad un importo inspiegabilmente inferiore rispetto all'acquisto producendo perdite considerevoli.
                E' possibile chiedere l'estensione del fallimento nei confronti della Gamma sas tenendo conto che è ampiamente trascorso il termine annuale? O in alternativa sarebbe più opportuno procedere con un'azione di recupero crediti relativamente ai fatti suindicati?
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  20/06/2017 18:58

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Estensione del fallimento di srl ad altra srl (quale socio occulto)

                  Per l'estensione del fallimento dovrebbe dimostrare l'esistenza di una società di fatto tra beta e Gamma, da cui il fallimento dei soci illimitatamente responsabili Beta, già fallita e quindi non dichiarabile fallita nuovamente)b e Gamma. Allo scopo gli elementi da lei accennati sono probanti ma non definitivi, in quanto si dovrebbe dimostrare che le due società operavano di comune accordo nello svolgimento della stessa attività, che poi è passata dall'una a all'altra con mezzi anche illeciti, senza una vera e propria sostanziale distinzione patrimoniale.
                  In alternativa si potrebbe pensare ad una azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di Beta, ma temiamo che sia lo stesso socio accomandatario già dichiarato fallito. Più difficile, seppur non impossibile, è recuparare un credito per le operazioni compiute in quanto bisogna prima impugnare i contratti di fornitura per nullità o altro, il che non è agevole.
                  Zucchetti Sg srl