Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

offerta migliorativa ex art 107 comma legge fall

  • Vittorio Sarto

    Cesena (FC)
    27/01/2021 10:23

    offerta migliorativa ex art 107 comma legge fall

    Buongiorno,

    si chiede se nell'ambito di procedure competitive indette dalla curatela a norma dell'art. 107 comma 1 legge fall. sia possibile prevedere nel disciplinare di gara che non saranno accettate offerte migliorative ex art 107 co. 4 l.f. qualora ciò sia preventivamente previsto nel programma di liquidazione approvato.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/01/2021 19:52

      RE: offerta migliorativa ex art 107 comma legge fall

      A nostro avviso una clausola che ponga il divieto di offerte migliorative, anche se prevista nel programma di liquidazione approvato, sarebbe anomala e impugnabile in quanto la previsione di cui all'art. 107, co 4, l. fall. risponde all'esigenza di realizzare la liquidazione più proficua per i creditori, che costituisce la finalità cui è improntata la stessa competitività posta a base della liquidazione.
      Problema diverso e dibattuto in dottrina è se il curatore abbia l'obbligo o solo la facoltà di sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto; la Cassazione (Cass. 05/03/2014, n.5203) ha ritenuto che "L'art. 107, quarto comma, legge fall., così come riformato dall'art. 94 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dall'art. 7 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nello stabilire che il curatore fallimentare «può» e non «deve» sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto, gli attribuisce per ciò stesso un potere discrezionale con riguardo alla valutazione dell'effettiva convenienza della sospensione (e del conseguente, necessario, rinnovo della procedura adottata per la liquidazione dei beni), che non si basa su di un mero calcolo matematico, ma ben può sorreggersi sulla considerazione di elementi di natura non strettamente economica (quale, nella specie, l'opportunità di procedere ad una rapida chiusura della procedura fallimentare), con la conseguenza che, ove non appaia fondato su presupposti palesemente errati o su motivazioni manifestamente illogiche o arbitrarie, si sottrae al sindacato giurisdizionale".
      In questa ottica, onde evitare di mettere il curatore nella difficoltà di decidere ed eventualmente rigettare una offerta migliorativa, si potrebbero, nel bando gara, porre delle condizioni restrittive per la presentazione delle offerte successive, quali disporre una cauzione, o una garanzia bancaria a prova della serietà, e/o fissare un limite temporale entro il quale l'offerta deve pervenire, visto che la norma nulla dice in proposito.
      Zucchetti SG srl