Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

RENDICONTO DI GESTIONE IN SEGUITO A SOSTITUZIONE CURATORE PER DECESSO

  • Gianluca Canale

    Pescara
    16/01/2021 10:27

    RENDICONTO DI GESTIONE IN SEGUITO A SOSTITUZIONE CURATORE PER DECESSO

    Buongiorno, nel caso in cui il precedente curatore venga sostituito in seguito a decesso dello stesso a chi compete la redazione del rendiconto di gestione per l'attività svolta dal precedente curatore? Può ritenersi che l'obbligo si trasferisca sugli eredi? E se gli eredi non ci sono, o hanno rinunciato alla eredità, oppure non collaborano, chi deve redigere il rendiconto? Se il diritto al compenso si trasferisce agli eredi potrebbe trasferirsi anche l'obbligo di rendiconto? Parte della dottrina ritiene che l'obbligo non si trasferisca in capo agli eredi, considerata la intrasmissibilità delle funzione del curatore, ma sul nuovo curatore, ma in tal caso credo che quest'ultimo non potrebbe essere chiamato a rispondere per una gestione non sua. In caso di impugnazione da parte dei creditori del rendiconto di gestione redatto dal nuovo curatore per conto del precedente quale può considerarsi soggetto passivo del giudizio? Non credo il nuovo curatore visto che non si tratta della sua gestione.
    Ringrazio per l'attenzione
    G. Canale
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/01/2021 09:57

      RE: RENDICONTO DI GESTIONE IN SEGUITO A SOSTITUZIONE CURATORE PER DECESSO

      Anche noi siamo dell'avviso che l'obbligo alla presentazione del rendiconto non si trasferisca agli eredi del curatore deceduto trattandosi non di un diritto o di un obbligo patrimoniale, ma di un dovere collegato all'ufficio del curatore e intrasmissibile. In tal senso ci siamo espressi in un a risposta dello scorso anno, quando dicemmo che "Il curatore che cessa dal suo incarico deve presentare il conto della gestione, ma se non è in grado di farlo (si pensi al caso di morte) è il curatore subentrato che deve provvedervi, senza assumere alcuna responsabilità visto che opera in via sostitutiva sulla base della documentazione ricevuta o trovata".
      Il nuovo curatore, infatti, non può essere ritenuto responsabile della gestione altrui, di cui risponde il precedente curatore che ha gestito ed eventualmente i suoi eredi trattandosi delle conseguenze patrimoniali del comportamento del loro de cuius.
      Zucchetti SG srl