Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Prededuzione credito attestatore ex. art 161 L.F. a seguito successivo fallimento

  • Maurizio Ugolini

    Pesaro (PU)
    11/03/2014 17:19

    Prededuzione credito attestatore ex. art 161 L.F. a seguito successivo fallimento


    Espongo il seguente quesito: Società ammessa alla procedura di concordato preventivo con cessione beni revocata per mancato deposito cauzionale. Successivamente la società viene dichiarata fallita e l'attestatore presenta istanza di insinuazione al passivo in prededuzione per onorario, CAP ed IVA.
    Preciso che il decreto di ammissione alla procedura di concordato prevedeva espressamente la prededuzione dell'onorario e CAP ai sensi ex art. 182 quater L.F.
    Ora, a seguito di alcune sentenze di Cassazione, in particolare la n. 1513/2014, credo di aver compreso che la prededuzione sia possibile laddove vi sia un'utilità per il ceto creditorio al pagamento di tale credito in prededuzione ovvero si configuri come utile alla gestione fallimentare. Ritengo che tale utilità sia difficile da verificare nella procedura fallimentare e visto anche la sentenza del Tribunale di Prato del 13/11/2013, riterrei opportuno procedere come segue: onorario e CAP in privilegio ex art. 2751 bis C.C. IVA esclusa in quanto viene allegata alla istanza di ammissione solo una nota proforma nella quale tra l'altro non è evidenziata.
    E' corretto il mio orientamento?
    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/03/2014 20:23

      RE: Prededuzione credito attestatore ex. art 161 L.F. a seguito successivo fallimento

      Si condividiamo. Più che Cass. n. 1513/14 che si sofferma sul concetto di occasionalità, è rilevante Cass. n.8534/2013 che tratta proprio di un professionista, concludendo che "al credito dei professionisti può essere riconosciuta la collocazione in prededuzione nella misura in cui le relative prestazioni si pongano in rapporto di adeguatezza funzionale con le necessità risanatorie dell'impresa e siano state nel concreto utili per i creditori, per aver consentito una sia pur contenuta realizzazione dei loro crediti". Ed ancora Cass. 05/03/ 2012, n. 3402, per la quale "Ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dall'art. 111 l. fall., va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare. Invero, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell'intero ceto creditorio".
      Questa linea interpretativa, che noi condividiamo pienamente, era stata messa in crisi dall'introduzione, con il D.L. n. 78 del 2010, dell'art, 182quater che, al comma quarto, attribuiva la prededuzione ai crediti per compensi "spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli artt. 161, terzo comma, .."; sembrava, infatti che la espressa previsione della prededuzione al credito dell'attestatore – che certamente svolge una attività funzionale alla procedura in quanto indispensabile- escludesse la l'attribuzione della stessa qualifica ai crediti degli altri professionisti che avevano collaborato alla presentazione del ricorso di concordato. Eliminata questa disposizione dal D.L. n. 83 del 2012, il discorso circa la collocazione del credito dei professionisti che hanno collaborato alla predisposizione del concordato si ripropone nei termini precedenti al D.L. n. 78 del 2010 e va inquadrato esclusivamente nella previsione del secondo comma dell'art. 111.
      Zucchetti SG Srl
      • Giuliano Cesarini

        Fossombrone (PU)
        31/03/2014 20:05

        RE: RE: Prededuzione credito attestatore ex. art 161 L.F. a seguito successivo fallimento

        Intervengo per chiedere un contributo volto a chiarirmi qualche dubbio in merito alla corretta interpretazione del l'art. 111 alla luce delle sentenze di Cassazione 8534/2013 e delle altre citate.
        I crediti del professionista che redige il piano concordatario, del legale che predispone e presenta la domanda di concordato e dell'attestatore ex art. 161c 3 sono certamente in prededuzione nell'ambito del concordato preventivo cui sono riferite le rispettive prestazioni.
        Nei vari interventi che ho letto sul Forum emerge che affinchè la prededuzione possa essere riconosciuta anche nel fallimento (dichiarato a seguito alla risoluzione del Concordato, o alla sua non omologazione o a seguito del mancato raggiungimento delle maggioranze) è necessario che vi sia il collegamento "occasionale o funzionale" con la procedura.
        Ma per "procedura" si intende unicamente il Fallimento sopravvenuto od anche il Concordato Preventivo che lo ha preceduto? L'art. 111 indica "procedure concorsuali di cui alla presente legge…". Per cui sembrerebbe che sia sufficiente il collegamento anche con il solo Concordato. D'altra parte quale collegamento funzionale o occasionale potrebbe esserci tra le prestazioni svolte in funzione di un Concordato ed il Fallimento dichiarato a seguito del venir meno del Concordato stesso?
        Alla luce di questa possibile interpretazione appare però poco comprensibile la condizione per la quale il pagamento dei tre crediti sopra citati debba rientrare nell'interesse della massa e debba essere utile alla gestione fallimentare (Cass 1513/2014).
        La massa fallimentare ha oggettivamente interesse a non pagare in prededuzione i tre crediti in discorso ed a me sembra ovvio che tale eventuale pagamento non arrechi al fallimento alcuna utilità.
        Se le considerazioni che ho svolto sono corrette, sembra che i tre crediti possano essere riconosciuti in prededuzione anche nel Fallimento, soltanto se la connessione occasionale e funzionale, l'interesse e l'utilità possono essere riferiti anche alla sola procedura "Concordato" che lo ha preceduto e non unicamente al Fallimento successivo. C'è qualche elemento che mi sfugge?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          01/04/2014 19:27

          RE: RE: RE: Prededuzione credito attestatore ex. art 161 L.F. a seguito successivo fallimento

          Lei tocca uno dei punti più vivi e dibattuti della materia concordataria e fallimentare.
          Le sentenze che hanno parlato di utilità nell'interesse dei creditori (cui lei fa cenno) sono state accusate di aver sostanzialmente sostituiti i principi della occasionalità e funzionalità dettati dal secondo comma dell'art. 111, ma a noi non sembra, Invero, la funzionalità della prestazione professionale fatta per la presentazione della domanda di concordato va valutata anche e soprattutto nell'interesse dei creditori concordatari, (come lei giustamente dice) per cui, quando il concordato, per un qualsiasi motivo, non arriva a conclusione e viene dichiarato il fallimento, in quest'ultima procedura il credito di quei professionisti va valutato, ai fini della concessione o meno della prededuzione, nell'attica della utilità che quelle prestazioni avevano avuto nell'interesse die creditori del concordato; di talchè può essere concessa la prededuzione ai crediti per le prestazioni correttamente svolte e utili in quanto realizzate nella obiettiva possibilità della riuscita del concordato, e negata a quelle prestazioni effettuate allo scopo di presentare una domanda che il professionista poteva e doveva sapere non poter avere seguito; in questo secondo caso non vi è stato alcun interesse per i creditori, che da quel tentativo hanno visto pregiudicate le possibilità di soddisfazione.
          Zucchetti SG Srl
          • Lorenzo Di Nicola

            Pescara
            02/04/2014 08:58

            RE: RE: RE: RE: Prededuzione credito attestatore ex. art 161 L.F. a seguito successivo fallimento

            Se, quindi, in un concordato il Commissario dà parere favorevole ma le maggioranze non sono raggiunte e interviene il fallimento, può riconoscersi la prededuzione al professionista che ha assistito la società? E se invece il Commissario esprime parere negativo, ma le conclusioni sono contestate dalla debitrice e le maggioranze egualmente non raggiunte?
            Dr. Lorenzo Di Nicola - Pescara
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              02/04/2014 18:23

              RE: RE: RE: RE: RE: Prededuzione credito attestatore ex. art 161 L.F. a seguito successivo fallimento

              Una volta dichiarato il fallimento, il credito dei professionisti in questione deve essere insinuato al passivo sia perché non rientra tra le prededuzioni legali (quelle definite tali dalla legge o per le quali già sia intervenuta una autorizzazione del giudice, della cui tenuta nel fallimento si discute) per cui bisogna accertare se esse siano sorte in occasione o in funzione (nel senso spiegato nella precedente risposta) del concordato, che è delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare di cui parla il secondo comma dell'art. 111, sia perché, secondo una certa interpretazione del comma terzo dell'art. 111bis (che noi condividiamo), possono essere pagati direttamente, senza accertamento, soltanto "i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento" che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare.
              Nell'ambito del giudizio di verifica del passivo nel fallimento, il parere dato dal commissario durante il concordato revocato, o non omologato o risolto, sia esso favorevole o contrario all'utilità dell'attività dei professionisti all'interesse dei creditori, è soltanto indicativo; sarà il giudice a valutare se e in quali limiti tenerne conto, anche alla luce della documentazione che nella sede della verifica il creditore avrà portato.
              Zucchetti Sg Srl