Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Nomina legale ed incompatibilità

  • Giuseppe de Filippo

    Torino
    05/06/2014 15:33

    Nomina legale ed incompatibilità

    Salve,

    come curatore avrei bisogno di richiedere l'autorizzazione al GD la nomina ex art. 25 n. 6 L.F.. Sussistono delle incompatibilità e/o impedimenti se dovessi proporre al GD come legali dei difensori (specializzati nella materia delle revocatorie per la quale la curatela avrebbe intenzione di proporre delle azioni giudiziali) appartenenti ad uno studio dove sono of counsel ?

    Grazie per la risposta

    Giuseppe de Filippo
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/06/2014 20:21

      RE: Nomina legale ed incompatibilità

      Premesso che la nomina del legale è di competenza del curatore e non del giudice delegato, che, a norma dell'art. 25, co. 1 n. 6 autorizza l'azione e poi liquida il compenso, sappiamo bene che molti Uffici fallimentari chiedono che, al momento della richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'azione, sia indicato anche il legale per una specie di placet non previsto dalla normativa.
      Ad ogni buon conto, indipendentemente dal criterio che si segue per la nomina, rimane il problema della incidenza sulla stessa dei rapporti tra il curatore e il legale nominato o del quale viene proposta la nomina. La legge nulla dice in materia né è richiamabile l'indipendenza che l'art. 67, co 3, lett. d) richiede per l'attestatore, proprio perché la norma è specificamente rivolta a tale figura.
      Ciò detto, è sicuramente da escludere che il curatore possa nominare o proporre la nomina di un legale facente parte dello stesso studio in cui egli opera quale associato perché è evidente che della retribuzione del legale verrebbe a beneficiarne anche il curatore associato.
      Nella fattispecie, però, lei non è associato ma opera of counsel, che è la qualifica che viene attribuita ai professionisti che tendenzialmente non sono associati allo studio ma che prestano la propria assistenza attraverso consulenze spot in determinate aree del diritto o vengono coinvolti per l'assistenza in pratiche di cui lo studio non detiene una particolare esperienza; tuttavia queste forme di consulenza sono molto variegate nella pratica, nel senso che vanno dalle collaborazioni sporadiche per determinati e specifici rami (specie nei grandi studi) a collaborazioni più o meno continuative con professionisti che esercitano, e questo si riflette anche sul problema in esame, perché più è continuativa l'opera di consulenza con uno studio tanto più è inopportuno nominare un professionista di quello studio come legale, anche se a nostro avviso, è comunque, consigliabile, per ragioni di trasparenza, evitare la nomina o di proporre la nomina di un legale facente parte di uno studio con il quale si collabora anche sporadicamente.
      Zucchetti SG Srl
      • Giuseppe de Filippo

        Torino
        05/06/2014 20:50

        RE: RE: Nomina legale ed incompatibilità

        Grazie per l'esauriente risposta. Ovviamente l'autorizzazione era rivolta a promuovere l'azione giudiziale, ma é prassi indicare al GD il nominativo del legale al quale affidare l'incarico e conferire la procura alle liti. La mia domanda era stata formulata in fretta, ma avete colto il senso del mio quesito. Ancora grazie.