Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

CIGS

  • Gabriele Martellucci

    PIOMBINO (LI)
    06/11/2014 15:56

    CIGS

    La società fallita, che operava nel settore metalmeccanico avendo in forza più di quindici dipendenti, è stata autorizzata dall'INPS, in data antecedente la sentenza di fallimento, ad attivare un periodo di dodici mesi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a favore di tutti i dipendenti con la causale "cessazione di attività" e facendo presente nel verbale di accordo sindacale che la Società avrebbe provveduto a presentare richiesta di fallimento in proprio.
    La sentenza di fallimento della Società interviene durante il periodo di CIGS, o meglio, quando ancora mancano quattro mesi al termine del periodo concesso.
    Si richiede se il curatore debba continuare a far si che la Procedura si avvalga della CIGS concessa fino alla naturale scadenza (pur non esistendo alcuna possibilità di ripresa dell'attività o di riconversione, o ricollocazione del personale interessato), oppure se debba provvedere ad interromperla attraverso il licenziamento collettivo di tutti i dipendenti, oppure ancora se debba e possa provvedere a richiedere un nuovo periodo di CIGS che parta dalla data del fallimento e si protragga, non per la durata residua della CIGS concessa, ma per un diverso e maggior periodo.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/11/2014 20:08

      RE: CIGS

      A norma dell'art. 3 della legge n. 223 del 1991, (che ha come rubrica "Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali"), "Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali".
      E' dubbio nel caso in cui sia stata già utilizzata la CIGS prima del fallimento, se tale periodo si sommi a quello di un anno che può essere chiesto in caso di procedure, ovvero debba essere chiesto un nuovo periodo. In passato abbiamo optato per la prima soluzione, ma nuove considerazioni ci fanno ora propendere per la seconda; tra cui la considerazione che il ricorso alla Cassa integrazione ante fallimento può essere determinato da ragioni diverse e avere un'altra fisionomia, per cui il curatore, sussitendone le condizioni può chiedere la CIGS per un anno, purchè, calcolato il perido di integrazione precedente, non si superi il limite massimo di 36 mesi.
      Zucchetti Sg srl