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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Pagamento Imu / Tarsu
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Giovanni Arienzo
Pescara23/04/2014 18:43Pagamento Imu / Tarsu
Buongiorno,
Il caso in questione riguarda due appartamenti (cat. A/7) e relativo appezzamento di terreno intestati in nuda proprietà a soggetti in bonis (figli) ed in usufrutto a soggetto fallito, in quanto socio responsabile di società di persone (Sas) dichiarata fallita nel maggio 2007.
I predetti beni sono stati esecutati circa due mesi prima della sentenza dichiarativa di fallimento.
La Sentenza di fallimento non è stata trascritta sui beni, ma la Curatela ha formulato intervento nell'esecuzione immobiliare al fine di acquisire il controvalore economico dell'usufrutto.
In esito alla vendita realizzata nell'ambito della procedura esecutiva, sono stati acquisiti all'attivo fallimentare i corrispettivi dell'usufrutto (nel marzo del 2014).
Il Professionista delegato alla vendita non si è posto il problema di pagare l'IMU/TARSU sugli immobili.
Il Curatore, avendo acquisito il corrispettivo dell'usufrutto e dato che il pagamento dell'IMU compete all'usufruttuario, deve ritenersi onerato al pagamento dell'IMU (e della Tarsu) medio tempore maturata e quindi interpellare il Comune creditore per conoscere l'ammontare del credito da pagare ?
Grazie.-
Luigi Ugo Maida
Foggia27/04/2014 09:56RE: Pagamento Imu / Tarsu
Per l'IMU, ex articolo 10 del dl 504/2992, ancora oggi applicabile, l'imposta è dovuta per i beni compresi nel fallimento: presupposto questo che, in assenza di trascrizione della sentenza di fallimento e (quindi) di inventario dei beni immobili in esame, non può di certo ritenersi esistente.
Del resto non credo (dal tenore letterale del quesito) che il delegato alla vendita esecutiva Le abbia riversato anche le somme per l'IMU: è consueto infatti che a seguito di una vendita esecutiva di un bene rientrante in un fallimento, il delegato chieda al curatore di specificare anche le spese ed il suo compenso.
Il debito, quindi, dovrà essere accertato in sede di passivo senza alcun diritto di prededuzione.
Per la TARSU, idem, sempre che il fallito abbia continuato a possedere il bene: se, infatti, il bene è stato concesso in locazione, la TARSU sarà dovuta al locatario.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como02/05/2014 17:27RE: RE: Pagamento Imu / Tarsu
Salvo, relativamente alla sola TARSU, l'eventuale locazione dell'immobile, nel qual caso vale quanto scritto nell'intervento del dott. Maida, IMU e TARSU competono all'usufruttuario, e il fatto che gli immobili siano assoggettati a esecuzione individuale è irrilevante, pertanto esse sono a carico della società fallita; diverso è però il trattamento dei due tributi.
A) Per quanto riguarda l'IMU, doveva essere seguita la procedura di cui all'art. 10, VI commna, del D.L.vo 30/12/92 n. 504, che recita: "Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili".
Quindi:
- per la parte maturata anteriormente al fallimento, il Comune dovrà presentare istanza di ammissione al passivo
- la parte maturata in corso di procedura dovrà essere pagata come previsto dalla norma citata.
B) Per quanto riguarda la TARSU, deve essere preliminarmente esaminato il Regolamento Comunale per verificare se gli immobili possano godere di esenzioni (non per il fatto di essere assoggettati a esecuzione o fallimento, di norma non specificatamente previsti come cause di esclusione, ma p.es. per mancato utilizzo) ed eventualmente quali formalità debbano essere eseguite per farle valere.
Ciò premesso:
- per la parte maturata fino alla dichiarazione di fallimento, il Comune deve presentare istanza di ammissione al passivo; gli dovrà quindi essere trasmessa la comunicazione ex art. 92 l.fall. (tale operazione dovrebbe però essere già stata compiuta, dato che il Comune è fra i soggetti ai quali la comunicazione ex art. 92 viene sempre comunque inviata)
- la parte maturata in corso di procedura dovrà essere pagata in prededuzione.
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Luigi Ugo Maida
Foggia02/05/2014 18:25RE: RE: RE: Pagamento Imu / Tarsu
Non mi convince molto l'assoggettamento ad IMU dell'immobile non inventariato e sui cui non è stata trascritta la sentenza di fallimento.
In particolare, la previsione per la quale il curatore "prende in consegna" i beni del fallito via via che li descrive nel verbale di inventario si raccorda con lo "spossessamento" del fallito conseguente alla dichiarazione di fallimento (articolo 42 lf) e con la previsione (art. 31 lf) per la quale il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare.
In sostanza, così come riportato da autorevole dottrina (Lo Cascio II edizione- IPSOA), le norma innanzi richiamate, regolano le modalità attraverso le quali il possesso e la custodia dei beni passa dal fallito al curatore, "ossia mediante la descrizione e la stima dei beni ai sensi dell'art. 775 cpc e la conseguente presa in consegna".
Senza inventario (con descrizione e stima) e senza trascrizione della sentenza, giocoforza, non può ritenersi che beni siano stati presi in consegna e quindi acquisiti al fallimento.
Non mi risultano inoltre contributi di dottrina e di giurisprudenza in senso contrario.
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como19/05/2014 10:36RE: RE: RE: RE: Pagamento Imu / Tarsu
La questione deve essere preliminarmente affrontata a monte: gli immobili in questione fanno parte o no dell'attivo fallimentare?
Non vi è dubbio che la dichiarazione di fallimento determini, a norma dell'art. 42, la perdita per il fallito della amministrazione e disponibilità dei suoi beni; ciò significa che il fallito da quel momento perde la capacità di disporre degli stessi(e, per questo motivo, eventuali atti di disposizione non sono opponibili ai terzi) perché la disponibilità passa al curatore.
Tuttavia il curatore per apprendere tale disponibilità deve inventariare i beni, perché è solo con l'inventario che egli li prende in consegna, come stabilisce l'art. 88, e soltanto i beni da destinare alla liquidazione fallimentare, lasciando al fallito quelli di natura strettamente personale (art. 46) e quelli la cui conservazione non è conveniente (art. 104-ter, comma 7) o consentendo, con le modalità di cui all'art. 87-bis, la consegna ai terzi dei beni mobili che risultino chiaramente di essi terzi.
In altre parole la perdita della disponibilità da parte del fallito viene comunemente definita "spossessamento" ma tale termine non deve trarre in inganno: non è con la sentenza che il possesso (in senso giuridico) passa al Curatore, bensì con l'apprensione mediante l'inventariazione, attraverso la quale in base all'art. 88 l.fall. il Curatore ne acquisisce il possesso e la custodia.
In sostanza, prima dell'inventario il curatore non ha il possesso dei beni, e solo quando lo acquisisce ex art. 88 esso retroagisce alla data del fallimento saldandosi con lo spossessamento del fallito.
Tale diretta conseguenza, inserimento nell'inventario => trasferimento del possesso, va però completata con altre due disposizioni (e relativa giurisprudenza):
- il secondo comma dell'art. 88 l.fall., che dispone l'obbligo di trascrizione della sentenza (omesso, nel caso in esame): della dottrina esaminata, il Ferro è categorico nell'affermare che "Per l'apprensione dei beni immobili non è sufficiente la loro inclusione nell'inventario, come atto formale, essendo prevista la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari", ma altri autori non prendono una posizione così precisa, abbiamo infatti letto che "Si ritiene che la mancata o ritardata notificazione o trascrizione della sentenza di fallimento non ne impedisce l'opponibilità ai terzi acquirenti di buona fede, ma possa soltanto importare una responsabilità del Curatore per danni" (App. Milano 24/10/52, Ferrara Borgioli, Maffei Alberti), "poichè l'inefficacia degli atti di disposizione del fallito deriva dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e non dalla sua trascrizione nei registri pubblici" (Pajardi Paluchowski)
- l'art. 107 l.fall., relativamente al quale due sentenze (Cass. 15103/05 e Cass. 10599/09) parlano di "automatica sostituzione del Curatore al fallito", e non solo ai fini dell'esecuzione, dato che la seconda di esse, richiamando solo l'art. 42 l.fall. e non l'art. 88, attribuisce alla massa la responsabilità per danni alla cosa (indipendentemente, parrebbe, dall'inclusione o meno nell'inventario).
Tutto ciò premesso, l'intervento del collega dott. Maida ci dà modo di articolare e "sfumare" la risposta data in precedenza (che avevamo dato partendo dal presupposto che gli immobili fossero stati comunque inclusi nell'inventario, cosa che il collega Maida esclude, noi avevamo data per scontata, e il quesito non chiarisce):
a) qualora il bene non sia stato inserito nell'inventario fallimentare, esso a norma dell'art. 88 l.fall. non è entrato nel possesso della procedura, ma qualora a norma dell'art. 107 l.fall. il Curatore sia subentrato al debitore esecutato fallito, non possiamo escludere che ciò significhi anche il passaggio della soggettività passiva all'IMU; non solo: se accettiamo la tesi che senza inventariazione il possesso non passa alla Curatela, l'omissione di tale adempimento ha come conseguenza il fatto che l'IMU non è più dovuta dalla procedura in prededuzione, bensì dal fallito che per definizione non è in grado di pagarla; se così è, non possiamo escludere che l'Amministrazione Finanziaria muova critiche al comportamento del Curatore che in tal modo le avrebbe sottratto la possibilità di riscuotere il tributo stesso, chiamandolo responsabile per il danno subito;
b) qualora in bene sia stato inserito nell'inventario fallimentare, a quanto detto al punto precedente si aggiunge il fatto che il mancato trasferimento del possesso alla procedura non è pacifico; in sede di eventuale accertamento, la difesa della procedura ovvero del Curatore non ci pare abbia quindi fonti inoppugnabili per sostenere la propria posizione.
La risposta data in precedenza può quindi essere così riformulata: soprattutto se il bene non è stato compreso nell'inventario, dottrina e giurisprudenza paiono propendere per il fatto che gli immobili non siano entrati in possesso della procedura; tuttavia, tenendo conto anche del disposto dell'art. 107 l.fall., e del fatto che le omissioni del Curatore avrebbero determinato il passaggio del credito del Comune per IMU da prededucibile a inesigibile, riteniamo che di fronte a un accertamento IMU nei confronti della procedura, o del Curatore per responsabilità personale, la difesa potrebbe non essere facile.-
Luigi Ugo Maida
Foggia20/05/2014 07:17RE: RE: RE: RE: RE: Pagamento Imu / Tarsu
Del pari in caso di decisione a pagare in prededuzione il debito, il curatore potrebbe trovarsi di fronte ad azioni di responsabilità da parte degli altri creditori che vedrebbero evidentemente diminuire l'attivo fallimentare.
A questo punto credo che la soluzione la dia la stessa legge fallimentare laddove prevede che anche per i crediti in prededuzione, in caso di dubbi, debba essere prodotta insinuazione al passivo.
In tal modo il curatore farebbe concorrere all'esame tutti i creditori, ai quali verrebbe poi data la possibilità di impugnare l'eventuale ammissione.
Luigi Maida-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como20/05/2014 11:40RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pagamento Imu / Tarsu
L'idea è certamente buona, creandosi in tal modo, sia sotto il profilo formale sia sotto quello sostanziale, un contraddittorio nel quale la questione può essere esaminata, con la dovuta attenzione, da tutte le parti in causa.
Naturalmente, in tale sede sarà compito del Curatore sollevare le sue contestazioni in ordine alla collocazione.-
Giovanni Arienzo
Pescara20/05/2014 12:37RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pagamento Imu / Tarsu
Vi ringrazio per l'attenzione prestata al quesito posto.
Concordo circa l'indicata regolarità operativa rispetto alla fattispecie esaminata: esecuzione sui cespiti – (due mesi dopo) sentenza dichiarativa di fallimento – trascrizione della sentenza sui cespiti (usufrutto) oggetto di esecuzione – intervento nell'esecuzione.
Tuttavia, permane la mia perplessità circa la migliore azione da intraprendere relativamente ai tributi comunali e tale decisione risulta ancora più complessa per due motivi:
1) la sentenza dichiarativa di fallimento è stata emessa nel maggio del 2007 (l'esecuzione è iniziata nel marzo del 2007) ed il sottoscritto è stato nominato curatore solo nel settembre del 2009, in sostituzione del precedente curatore, il quale in tale data ha rimesso l'incarico affidatogli.
2) il Comune legittimato alla richiesta dei tributi –chiaramente- non ha inviato nessuna richiesta di pagamento dei tributi alla Curatela per gli anni dal 2007 al 2013 (anno nel quale si è avuta la vendita dei beni esecutati) e la fallita ha ricevuto nell'aprile del 2013 un'ingiunzione di pagamento solo per il tributo Ici anno 2006.
Quindi ad oggi non vi è conoscenza di cartelle esattoriali emesse per gli anni in questione né tantomeno una domanda di insinuazione da parte del Comune.
Ed ancora, nell'ambito della procedura esecutiva, al momento della vendita dei beni esecutati, il delegato alla vendita non dovrebbe porsi il problema di regolare i tributi per gli anni oggetto dell'esecuzione ?
Grazie ancora per l'attenzione.
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Paolo Florio
Cosenza21/06/2016 10:17RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pagamento Imu / Tarsu
in un fallimento vecchio rito (1992) il terreno comune e indiviso tra il fallito e il coniuge non è stato trascritto.
Sono succeduti più curatori e dopo circa 3 mesi forse riesco a chiudere il fallimento vendendo il bene al coniuge del fallito.
Come devo comportarmi con IMU?
Chiedere prospetto al Comune per cedere se il coniuge negli anni ha pagato per l'intero? -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como28/06/2016 20:39RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pagamento Imu / Tarsu
Riteniamo che "il terreno non è stato trascritto" significhi che "sul terreno non è stato trascritto il fallimento", né sappiamo se il bene sia stato preso in consegna dalla procedura con l'inserimento nell'inventario, a norma dell'art. 88 l.fall.
Ma ciò ci pare tutto sommato irrilevante, atteso che il fatto che l'immobile venga ceduto significa che è stato acquisito all'attivo, e pertanto non si può che applicare la specifica normativa relativa all'IMU in corso di procedura, da pagarsi in unica soluzione, per tutta la durata della stessa, al momento della vendita.
Corretto ci pare richiedere al Comune se il coniuge comproprietario avesse eventualmente già pagato il tributo sull'intero, perché in tal caso l'obbligazione nei confronti del Comune sarebbe già stata soddisfatta.
In tal caso suggeriamo di inserire, nell'atto di cessione al coniuge o in una scrittura separata, una clausola espressa di rinuncia al suo credito nei confronti della procedura per tali importi, pagati appunto dal coniuge ma dovuti dal fallito ovvero dalla procedura.
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