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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Fallito e cessione del quinto
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Adriana Palmira Benedet
Pordenone03/04/2019 10:59Fallito e cessione del quinto
Il fallito percepisce un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato; pertanto si sta procedendo per fare istanza al Giudice Delegato al fine di individuare la quota che potrà essere acquisita all'attivo fallimentare.
Dalla busta paga è emerso che vi è una cessione volontaria del quinto dello stipendio, avvenuta qualche mese prima della dichiarazione di fallimento, a favore di una Banca per un credito vantato da quest'ultima. E vi è un'altra cessione del quinto in base ad un verbale di dichiarazione del terzo pignorato che riporta una data successiva a quella del fallimento e che si basa su un atto di precetto e di pignoramento.
E' corretto fare istanza al Giudice Delegato per disporre che tali erogazioni vengano assegnate al fallimento? E' sufficiente poi fare una comunicazione via PEC/raccomandata al fallito, al datore di lavoro, affinché effettui i pagamenti a favore del fallimento, e ai creditori in modo che possano insinuarsi al passivo?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/04/2019 19:15RE: Fallito e cessione del quinto
Quando viene concesso un finanziamento ad un lavoratore dipendente, questi assume l'obbligo di restituire ratealmente le somme ricevute con scadenze normalmente mensili e per garantire il mutuante, per lo più una società finanziaria che opera in questo settore o una banca, dell'effettivo rimborso, il dipendente, al momento dell'erogazione del finanziamento, cede al mutuante una quota pari a un quinto della sua retribuzione futura, sicchè il datore di lavoro, ricevuta la notifica della cessione, all'atto del pagamento della retribuzione al proprio dipendente, trattiene dalla busta paga un quinto, che versa direttamente al cessionario fino alla definitiva estinzione del debito e fin quando il rapporto di lavoro permane.
Da questa sintesi del rapporto intercorso si capisce che la cessione del quinto o del doppio quinto 8come pare di capire sia avvenuto nel caso) è fatta a scopo di garanzia contestuale al sorgere del credito (o del debito, se visto dal lato del debitore) e ha ad oggetto crediti futuri.
La prima qualificazione diventa rilevante ai fini di eventuali revocatorie (che nel caso potrebbe interessare giacchè si parla di cessione avvenuta qualche mese prima del fallimento); la seconda attiene più specificatamente alla sua domanda. Invero è pacifico che la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfezioni per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria.
Ne consegue che, intervenuto il fallimento del cedente (i crediti futuri), il trasferimento del credito non può più verificarsi per la cristallizzazione del suo patrimonio e, di conseguenza, i crediti futuri, rappresentati, nel caso di specie, dai ratei mensili della retribuzione restano nella disponibilità del cedente e sono, pertanto, regolati dall'art. 46 l.f.
Da un lato, quindi, va chiesto al giudice delegato di definire, a norma dell'ult. comma del citato art. 46, la quota dell'intera retribuzione che compete al fallito per le esigenze sue e della sua famiglia, da cui si deduce la quota restante che va acquisita all'attivo fallimentare, e, dall'altro, il curatore deve fare comunicazione al datore di lavoro di non corrispondere più i ratei di retribuzione ai cessionari ma di versare al fallito la parte di retribuzione, nei termini definiti dal giudice delegato, e la restante parte direttamente al fallimento.
Zucchetti SG srl-
Andrea Cester
San Vendemiano (TV)18/10/2023 10:59RE: RE: Fallito e cessione del quinto
Buon giorno,
ho letto con attenzione il Vostro intervento su questo argomento, trattato in generale molto raramente.
Se ho correttamente inteso, quindi, anche qualora l'intera retribuzione spettante al fallito fosse lasciata integralmente nella sua disponibilità, ovviamente in forza del decreto ex art. 46 L.F. del Giudice Delegato, nessuna somma potrebbe essere corrisposta alla società finanziaria.
Ciò in quanto trattasi di crediti futuri, vincolati, ai sensi dell'art. 46 L.F., a quanto disposto dal Giudice Delegato?
Cordiali saluti.
Andrea Cester-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/10/2023 18:59RE: RE: RE: Fallito e cessione del quinto
La questione richiede alcuni chiarimenti. La fattispecie esaminata nel post che precede riguarda il caso del fallimento del datore di lavoro e del caso che un suo dipendente che abbia ceduto ad una Finanziaria un quito della retribuzione a garanzia del finanziamento da questa ricevuto; la fattispecie che ora propone è invece completamente diversa in quanto riguarda il fallimento di un soggetto A, che continua il rapporto di lavoro con un terzo datore di lavoro in bonis B; e qui entra in ballo l'art. 46 l. fall., con la previsione che il giudice delegato fissi i limiti della retribuzione che il lavoratore A percepisce da B e che può non essere acquisita all'attivo fallimentare di A ma restare nella disponibilità dello stesso A per far fronte alle esigenze proprie e della propria famiglia.
In questo caso, la Finanziaria cessionaria del credito retributivo di A verso B in bonis, può, anzi deve rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento del credito ceduto e, solo nel caso che B non adempia alla sua obbligazione, può agire verso A in quanto la cessione del credito è avvenuta pro solvendo e non pro soluto. Quest'ultima azione tuttavia è abbastanza aleatoria perché il fallimento del cedente determina anch'esso, per i motivi detti nei precedenti interventi, la inopponibilità al fallimento dei crediti futuri che scadono successivamente all'apertura della procedura concorsuale e, in ogni caso, pur se rimane in piedi il rapporto di cessione, la retribuzione che A continua a percepire da B è già decurtata del quinto che B avrebbe dovuto pagare alla cessionaria Finanziaria e non l'ha fatto, per cui quest'ultima non potrà ulteriormente pignorare la retribuzione di A, né può rivolgersi al fallimento di A in quanto la retribuzione è stata lasciata nella intera disponibilità del fallito per le sue esigenza e quindi non fa parte dell'attivo fallimentare; la Finanziaria potrebbe, invece, far valere nel fallimento di A, sempre quale cedente pro solvendo, solo li crediti ceduti e scaduti prima del fallimento di A che non siano stati pagati da B, proponendo apposita domanda di insinuazione al passivo..
Zucchetti SG srl
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