Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Chiamata in giudizio Tribunale Romania

  • Flavia Morazzi

    Pontelongo (PD)
    21/06/2017 06:15

    Chiamata in giudizio Tribunale Romania

    Buongiorno, in qualità di curatore fallimentare mi è stato notificata da un Tribunale rumeno una richiesta di chiamata in giudizio per un credito derivante da fornitura merce vantato da una società rumena anch'essa in fallimento. Preciso che dalle scritture contabili risulterebbe anche un controcredito vantata dal fallimento di cui sono curatore. Io ritengo di non dovermi costituire in quanto l'unica forma per il creditore di partecipare al concorso è quello della ammissione al passivo. Tuttavia mi chiedo che effetti produrrebbe una eventuale sentenza di condanna ottenuta in Romania contro la società italiana fallita. Al riguardo ho trovato solamente il Regolamento Ce n. 1346/2000 che detta una regola di carattere generale secondo cui dopo l'apertura di una procedura di insolvenza in uno stato membro le autorità di altro stato membro non hanno diritto di ordinare sulla base della lex fori provvedimenti esecutivi sui beni del debitore qualora non lo permetta la legislazione dello Stato di apertura.
    Gradirei un Vs. parere al riguardo.
    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/06/2017 18:59

      RE: Chiamata in giudizio Tribunale Romania

      Il Regolamento da lei citato, peraltro sostituito da uno nuovo a partire dal prossimo 26 giugno, riguarda l'insolvenza transfrontaliera e quindi i rapporti tra un fallimento pronunciato in uno stato e le sedi secondarie in altri Stati o beni da liquidare in altri Stati, ecc., e non i rapporti di credito e debito tra soggetti di stati diversi.
      lei potrebbe anche disinteressarsi del procedimento in Romania in quanto il processo civile in Italia è regolato dalle leggi italiane, per cui il creditore che vuole partecipare al fallimento deve insinuarsi al passivo. Tuttavia l'art. 64 della legge n. 118 del 1995, dopo aver escluso che possa essere riconosciuta in Italia una sentenza straniera ove il giudice che l'ha pronunciata non poteva conoscere della causa secondo i princìpi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano, poi afferma che comunque è riconosciuta in Italia, senza necessità di adire una particolare procedura, la sentenza straniera passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata. Potrebbe, quindi accadere che il creditore rumeno, ottenuta la sentenza favorevole in Romania, aspetta che questa passi in giudicato per mancata impugnazione, e sulla base di questa si insinui nel fallimento.
      Questa conclusione non è pacifica (la materia è molto controversa e si sono accavallati vari interventi anche internazionali) ma a nostro avviso potrebbe verificarsi una situazione del genere, per cui sarebbe il caso di valutare, anche in relazione al valore della causa rumena e ai tempi di chiusura del fallimento, se vale la pena di munirsi di un difensore rumeno per difendersi in quella causa. per intanto potrebbe scrivere al curatore rumeno e al giudice che, secondo le leggi italiane, il curatore di un fallimento non può essere convenuto in giudizio per essere condannato al pagamento di una somma di danaro.
      Zucchetti Sg srl